F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente pro-tempore della Società GSD Rosignano Sei Rose), la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE – (nota n. 000813/383pf15-16AV/vg del 18.07.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente pro-tempore della Società GSD Rosignano Sei Rose), la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 000813/383pf15-16AV/vg del 18.07.2016). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, - “Il Sig. Sardi Enzo, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della Società GSD Rosignano, per aver omesso, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 2, delle NOIF, di depositare presso la LND l’accordo economico, in data 18.12.2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, con il calciatore Sig. Marcucetti Giovanni o, quanto meno, per aver omesso di vigilare affinché il detto incombente venisse regolarmente effettuato, e, successivamente, per non aver corrisposto quanto pattuito al predetto Sig. Marcucetti Giovanni Luca”; - “la Società GSD Rosignano Sei Rose per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal suo presidente pro tempore Sig. Sardi Enzo, come sopra descritto”; La difesa dei deferiti Nessuno dei deferiti si è costituito depositando memorie. La Società GSD Rosignano Sei Rose si è limitata a trasmettere, irritualmente, una comunicazione con la quale l’attuale Presidente chiedeva al Collegio “di tenere conto, nel valutare la vicenda, della totale estraneità ai fatti dell’attuale dirigenza”. In particolare con la prefata comunicazione, su carta intestata della Società e sottoscritta dal Presidente Adriano De Pieri, sostanzialmente confermava la condotta contestata dalla Procura: “l’ex presidente sostiene che il giocatore Marcuccetti non ha mai fatto parte del Gruppo Sportivo, ma evidentemente la memoria lo tradisce, infatti, in contabilità sono presenti le copie del tesseramento e dei rimborsi allo stesso effettuati nei mesi in cui ha giocato qui; e queste sono le uniche informazioni che abbiamo”. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Enzo Sardi e quella della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la GSD Rosignano Sei Rose. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie prodotte dalla Procura Federale emerge che la Società all’epoca dei fatti militante nel Campionato Nazionale Dilettanti serie D, ometteva di depositare presso la LND l’accordo economico, in data 18.12.2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, con il calciatore Sig. Marcucetti Giovanni Luca. Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF “I calciatori/calciatrici tesserati/e per Società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale […] devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. […] Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. […] Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. […] Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato”. Inoltre la Società ometteva anche di corrispondere quanto pattuito al predetto Sig. Marcuccetti Giovanni Luca. Responsabile di tali incombenti era il Presidente Sig. Enzo Sardi. Le risultanze probatorie della Procura Federale, oltre ad emergere per tabulas dalla documentazione in atti, risultano confermate dalla GSD Rosignano Sei Rose con la predetta comunicazione. Sanzione Per i fatti in contestazione, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche alla luce della condotta processuale della Società. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Enzo Sardi e GSD Rosignano Sei Rose, ed irroga al Sig. Enzo Sardi la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla GSD Rosignano Sei Rose la sanzione di un ammenda di Euro 1,000,00 (mille).
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