F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ARMENI (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sporting Locri C5 Femminile) – (nota n. 777/602pf15-16SP/GR/ag del 18.07.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ARMENI (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sporting Locri C5 Femminile) - (nota n. 777/602pf15-16SP/GR/ag del 18.07.2016). Il deferimento Con provvedimento prot. 777/602pf15-16/SP/GR/ag in data 18 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Ferdinando Armeni per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 6 del CGS e dagli artt. 91 e 93ter delle NOIF, nonché ancora di tali ultime norme anche in via autonoma, per aver apposto sugli accordi economici sottoscritti nel mese di dicembre del 2015 dalle calciatrici tesserate per la ASD Sporting Locri C5 Femminile, la precedente data del mese di ottobre 2015 e per non aver trasmesso gli stessi alla Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti nel termine previsto dalla normativa federale, nonché ancora per aver corrisposto alle stesse calciatrici gli importi con le stesse pattuiti in assenza di formalizzazione e deposito di accordi economici validamente stipulati in osservanza della normativa federale. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Ferdinando Armeni, quest’ultimo tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. per l’applicazione della sanzione finale nella misura di mesi 6 (sei) di inibizione (sanzione base mesi 9 di inibizione, diminuita di un terzo). Tanto premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: -rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ferdinando Armeni, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per Ferdinando Armeni, sanzione della inibizione per mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’inibizione di mesi 6 (sei)]; -considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. -ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; -ritenuto, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; -comunicato, infine al deferito, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dispone L’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Ferdinando Armeni. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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