F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA MARLETTA (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa), la Società SIRACUSA CALCIO Srl già ASD CITTÀ DI SIRACUSA – (nota n. 906/798pf15-16/MS/vdb del 19.07.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016
(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA MARLETTA (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa), la Società SIRACUSA CALCIO Srl già ASD CITTÀ DI SIRACUSA - (nota n. 906/798pf15-16/MS/vdb del 19.07.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 19 luglio 2016 (nota n. 906/768 pf 15 16/MS/vdb), la Procura Federale deferiva la Sig.ra Marletta Simona, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città di Siracusa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà. correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 14 del CGS per aver, prima dell’inizio della gara Palmese - Siracusa del 10.02.2016, aizzato i tifosi del Siracusa a tenere un comportamento violento, “giustificato” dal fatto che gli stessi sarebbero stati provocati o comunque in quanto era giusto, secondo la stessa, far pagare loro di meno il biglietto di ingresso allo stadio; nonché la Società Siracusa Calcio Srl, già ASD Città di Siracusa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 14 del CGS, per la condotta ascritta alla Sig.ra Marletta Simona, n.q. spiegata, nonché ai sostenitori della stessa Società, come sopra descritte. Il fatto In occasione della gara Palmese – Siracusa (Serie D, girone I) del 10.02.2016 un gruppo di tifosi del Siracusa all’esterno dell’impianto di gioco faceva pressione sugli addetti agli ingressi della Palmese cercando di “contrattare” una riduzione sul costo di ingresso del biglietto da 10 a 5 Euro. Tale “trattativa” in particolare era svolta tra il Dirigente del Siracusa Laneri Giuseppe e quello della Palmese Cagliostro Antonino. Senonché un gruppo di tifosi del Siracusa, a prescindere dal suddetto accordo, tentava di fare passare comunque due persone per ogni accredito, provocando l’opposizione degli addetti agli ingressi della Società ospitante. Ne nascevano tafferugli durante i quali i tifosi del Siracusa sfondavano il cancello di ingresso causando lievi lesioni ai Signori Orvitini Rocco e Orvitini Roberto, che si facevano refertare presso strutture sanitarie pubbliche e provvedevano a sporgere querela contro ignoti per aggressione. Nel corso dell’indagine della Procura federale, il Sig. Gagliostro nel corso delle due audizioni svolte ha attribuito alla Sig.ra Marletta la condotta di cui al deferimento, mentre è emerso che il Sig. Laneri si sia adoperato per sedare gli animi e sia stato egli stesso travolto e contuso dai tifosi della propria squadra. Il teste Oliveri ha confermato la condotta della Marletta per quanto attiene la giustificazione della condotta violenta dei tifosi e la scusante di una presunta “provocazione”. Dopo l’atto di chiusura delle indagini, debitamente notificato, la Sig.ra Marletta nominava difensore di fiducia l’Avv. Giorgio Terranova e rendeva dichiarazioni alla Procura negando totalmente i fatti oggetto di addebito nei suoi confronti. Non sono state presentate memorie difensive. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 9 (nove) ex art 19, comma 1, lett. h) del CGS a carico della Sig.ra Marletta Simona; - ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) ex art. 18, comma 1, lett. b) del CGS a carico della Società deferita. É comparso il difensore della Sig.ra Marletta il quale ha svolto difesa orale, evidenziando come il procedimento non abbia fornito riscontro probatorio ai comportamenti oggetto di deferimento a carico della propria assistita. I motivi della decisione Il deferimento della Procura è provato, sia pure con le precisazioni ed i limiti di cui appresso. Pacifici ed incontestati, alla luce dei numerosi atti ufficiali raccolti nel fascicolo di indagine della Procura Federale, devono ritenersi i comportamenti violenti tenuti dai tifosi del Siracusa in occasione della gara del 10.02.2016. Quanto alla prova della condotta sleale ed antisportiva tenuta nella circostanza dalla Sig.ra Marletta, la stessa si desume dalle deposizioni dei testi Gagliostro e Oliveri, i quali pure hanno evidenziato, a riprova della credibilità delle dichiarazioni rilasciate, il diverso e collaborativo atteggiamento dell’altro dirigente del Siracusa Laneri, il quale si era invece adoperato fattivamente ad evitare che si determinassero i tafferugli. Tale considerazione avvalora l’attendibilità dei testi, che non avrebbero alcun interesse a distinguere le posizioni di due dirigenti entrambi appartenenti alla Società avversaria (e responsabile dell’accaduto). Il comportamento antisportivo, tuttavia, va circoscritto, alla luce delle risultanze probatorie, alla sola condotta apologetica della Marletta, che “giustificava “la condotta violenta dei tifosi adducendo essere gli stessi stati “provocati”, e non a quella “istigatoria” che sarebbe stata posta in essere ex ante rispetto alle condotte violente. Infatti, la circostanza che la incolpata “aizzava” i tifosi si trova enunciata, in modo peraltro non chiaro, unicamente nel verbale di audizione del teste Gagliostro del 4.03.2016, ove si legge testualmente: “Nel mentre la Sig.ra Marletta Simona aizzava i propri tifosi difendendo il loro comportamento”; espressione questa in sé ambigua e contraddittoria. Lo stesso Gagliostro, nella seconda audizione del 16.03.2016, testualmente riferiva che “La Sig.ra Marletta…. Difendeva a spada tratta tutti i tifosi del Siracusa dicendo loro che facevano bene ad operare in quel modo perché era giusto pagare di meno…”, modificando sostanzialmente la rilevanza intrinseca della condotta e rendendo la deposizione contraddittoria rispetto alla precedente sul piano della qualificazione ed entità del fatto. Dall’esame della documentazione, tenuto conto della complessiva deposizione fatta dal Gagliostro, emergono fatti che depongono per un comportamento dell’incolpata, sì, di sostegno dell’azione violenta dei tifosi, ma non di istigazione – condotta questa che risulterebbe senz’altro più grave ma che nella circostanza il Collegio ritiene di dovere escludere alla stregua della serena ricostruzione della vicenda. A supporto si pone anche la deposizione del teste Oliveri del 30.03.2016 che, nel riferirsi alla sig. Marletta, dichiara che la stessa continuava a giustificare l’operato dei tifosi. Dichiarazione che conferma ulteriormente la condotta apologetica della Marletta, senza tuttavia elevarsi alla più grave condotta istigatoria. La Sig.ra Marletta, in definitiva, ha senz’altro adottato una condotta di per sé contraria ai principi che ispirano il giusto e corretto comportamento che tutti i tesserati devono osservare, in particolare se dirigenti e quindi di esempio per gli altri tesserati: principi scolpiti nell’art. 1 bis del CGS; e per questo è da ritenersi responsabile. Le sanzioni da irrogare, per quanto sopra argomentato, vanno ridotte rispetto alle richieste della Procura, alla luce dell’accertamento di minor gravità della condotta dell’incolpata. La responsabilità oggettiva della Società per la condotta del suo dirigente consegue all’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, dispone irrogarsi: - alla Sig.ra Simona Marletta l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società Siracusa Calcio Srl, già ASD Città di Siracusa, l’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).
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