F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENIS FIORIN (all’epoca dei fatti DS della Società Sacilese Calcio SSD arl), ANDREA GIUSTI (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD Arl), GIUSEPPE IELO (all’epoca dei fatti proprietario e Amministratore di fatto della Società Sacilese Calcio SSD Arl), FRANCESCO BAÙ (tesserato per la Società Sacilese Calcio SSD Arl in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dal 04/09/2015 al 27/01/2016), la Società SACILESE CALCIO SSD Arl – (nota n. 1001/1114 pf15-16/GT/cf del 21.07.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENIS FIORIN (all’epoca dei fatti DS della Società Sacilese Calcio SSD arl), ANDREA GIUSTI (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD Arl), GIUSEPPE IELO (all’epoca dei fatti proprietario e Amministratore di fatto della Società Sacilese Calcio SSD Arl), FRANCESCO BAÙ (tesserato per la Società Sacilese Calcio SSD Arl in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dal 04/09/2015 al 27/01/2016), la Società SACILESE CALCIO SSD Arl – (nota n. 1001/1114 pf15-16/GT/cf del 21.07.2016). Il deferimento Con atto del 21 luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Denis Fiorin, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD a r.l., per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto per avere depositato avanti il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n. 327/2015 emesso in data 10.11.2015) nei confronti della Sacilese Calcio SSD a r.l. per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni di Direttore Sportivo espletate nell’interesse della predetta Società, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, procedendo successivamente ad attivare la procedura esecutiva tramite pignoramento presso terzi di crediti vantati dalla Sacilese Calcio SSD; b) della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere procurato nella stagione sportiva 2015/2016, e comunque fino al 7 gennaio 2016, nello svolgimento in via di fatto della funzione di Direttore Sportivo nell’interesse della Sacilese Calcio SSD, un evidente danno sia tecnico che patrimoniale alla predetta Società favorendo la cessione ad altre Società appartenenti sia alla Lega Nazionale Dilettanti sia alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, procurandosi degli indebiti vantaggi sia di natura economica sia di natura professionale, così ottenendo il successivo tesseramento a far data dal gennaio 2016 presso la Società Pordenone Calcio (Lega Pro) con l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile; 2) il Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30 dicembre 2015, per rispondere: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, comma 3, delle NOIF per avere, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD, affiliata presso la Lega Nazionale Dilettanti, affidato in via di fatto al signor Sereno De Marco funzioni dirigenziali e gestionali nell’interesse della propria Società ancorché lo stesso risultasse ricoprire nello stesso periodo la carica di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Liventina Calcio, Società affiliata presso la stessa Lega Nazionale Dilettanti; b) della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto per avere, nella qualità di Amministratore della Sacilese Calcio SSD, depositato in data 5.05.2016 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una denuncia – querela nei confronti del Sig. Francesco Baù, precedente Presidente della suddetta Società, per violazioni di natura contabile e gestionale, senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 15 e 37 delle NOIF e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere omesso di comunicare al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti l’avvenuta cessione in data 18.02.2016 della Sacilese Calcio SSD in favore della Sig.ra Marta Bevilacqua; 3) il Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario ed amministratore della Sacile Calcio SSD, della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 5, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 22 delle NOIF, per avere eluso, tramite l’intestazione fittizia delle quote societarie al Sig. Andrea Giusti, le limitazioni derivanti dalla sanzione disciplinare inflitta dalla Commissione Disciplinare con C.U. n. 75/CDN del 22.03.2012 per illeciti gestionali che hanno comportato la successiva dichiarazione di fallimento della Società S.S. Lanciano Srl, nonché per la contestuale condanna in sede penale disposta dal Tribunale di Lanciano e sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello de L’Aquila con una condanna a due anni di reclusione, svolgendo in via di fatto ogni attività decisionale e gestionale nell’interesse ed in rappresentanza della predetta Società Sacilese Calcio SSD; 4) il Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD, in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere procurato nella stagione sportiva 2015/2016, e comunque fino al 27.01.2016, un evidente danno sia tecnico che patrimoniale alla predetta Società favorendo al cessione ad altre Società appartenenti sia alla Lega Dilettanti sia alla Lega Pro di numerosi calciatori sia di prima squadra sia del settore giovanile, previe indebite pressioni sugli stessi al fine di ottenere le necessarie liberatorie, procurandosi degli indebiti vantaggi di natura economica in concomitanza con la programmata cessione della Società ai signori Ielo – Giusti; 5) la Società Sacilese Calcio SSD per responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del comportamento posto in essere dai propri Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché dai rispettivi tesserati e dai soggetti che comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata. Nei termini consentiti dalla normativa il Sig. Denis Fiorin ha fatto pervenire una memoria difensiva; oltre i termini di cui sopra il Sig. Francesco Baù ha fatto pervenire una succinta mail con la quale rappresenta di trovarsi di passaggio in Italia e che sarebbe disposto ad essere sentito nella città di Torino, anche in video conferenza. Nel merito, espone di essere stato mosso alla condotta dalla necessità di trovarsi in una squadra a rischio fallimento e di avere agire per ridurre i costi il più possibile. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Denis Fiorin, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD, l’inibizione per anni uno; b) al Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30.12.2015, l’inibizione per anni tre; c) al Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario e amministratore della Società Sacilese Calcio SSD, l’inibizione per anni quattro; d) al Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, l’inibizione per anni quattro; e) alla Società Calcio SSD a r.l., l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00). Motivi della decisione In via preliminare si dà atto del tardivo deposito da parte del Sig. Francesco Baù di una mail contenente una succinta difesa della quale, pertanto, non può tenersi conto. Il Collegio la dichiara inutilizzabile. Sempre in via preliminare, si deve esaminare l’eccezione contenuta nella memoria difensiva del Sig. Denis Fiorin in ordine alla improcedibilità e/o nullità dell’atto di deferimento per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 32 ter comma 4 CGS in relazione all’art. 44 comma 4 Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. Orbene sul punto si ritiene che dal deferimento, seppur formulato in maniera succinta e sintetica, si evincano le circostanze contestate dalla Procura Federale ai deferiti, le norme contestate e le fonti di prova. A riprova di quanto sopra basti considerare che la difesa del Sig. Denis Fiorin ha articolato una memoria nella quale ha ampiamente trattato il merito della questione, potendo prendere piena cognizione dei fatti contestati grazie all’ampio materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale ed in particolare alla relazione depositata dalla medesima Procura in data 31 maggio 2016. La predetta eccezione pertanto si deve ritenere superata. Nel merito, si reputa fondato il deferimento. É provato in fatto, oltre quindi ogni ragionevole dubbio, che il Sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, abbia depositato avanti al Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito a suo dire vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD. Il deferito, per vero, ritiene che la sua condotta non sia sanzionabile ex art. 94 quater del N.O.I.F. in quanto la previsione dell’obbligo per i collaboratori di società di serie D) di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al T.N.F., sarebbe stato introdotto il 4/8/2015 con C.U. n. 79/A mentre il suo contratto di lavoro a progetto risulterebbe di data anteriore all’entrata in vigore della citata norma: da cui, conclude il deferito, l’unica via del ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria per tutelare i propri diritti. Il Collegio osserva che il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin è, sì, antecedente alla novella normativa del 2015 (risalendo la prima sottoscrizione al 30/6/2012); tuttavia, il contratto è stato successivamente rinnovato fino a giugno 2015 e l’azione giudiziaria per il recupero del credito è stata intrapresa ben dopo il 4/8/2015 (il decreto ingiuntivo reca la data del 10/11/2015 ed il pignoramento presso terzi è stato ancor più tardi attivato). Ne consegue, che la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendosi avere riguardo, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell’accordo bensì alla data in cui il diritto (autonomo) di credito, fondato sull’inadempimento contrattuale, è stato azionato. Alla luce di quanto sopra argomentato, le deduzioni difensive contenute nella memoria redatta nell’interesse del Sig. Denis Fiorin non sono meritevoli di positivo apprezzamento. Risulta altresì dimostrata, mediante le deposizioni rese dal Sig. Andrea Giusti e dal Sig. Luigino Sandrin, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin abbia incassato un assegno bancario tratto sull’istituto di credito “Veneto Banca” ed emesso in data 30 ottobre 2015 dalla Società calcistica “Vittorio Veneto” per l’importo di euro 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo dei calciatori Veton Sefa e Mosè D’Arsiè avvenuto in data 5 agosto 2015; detto assegno è stato monetizzato dal deferito presso la farmacia Bertolini s.n.c. Altrettanto provata è la circostanza secondo la quale il Sig. Fiorin, relativamente alla cessione dei signori Alberto ed Alessandro Francescon dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina abbia contraffatto la firma del presidente pro tempore della Società deferita, Sig. Giampaolo Presotto, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad euro 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla Società presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo. Anche in ordine al Sig. Andrea Giusti è stata ampiamente dimostrata la propria responsabilità in ordine alle contestazioni mosse dalla Procura Federale. Il Sig. Giusti, contrariamente a quanto disposto dalle norme federali, ha difatti affidato al Sig. Sereno De Marco compiti dirigenziali e gestionali della Sacilese Calcio SSD benché quest’ultimo ricoprisse in quello stesso momento la carica di presidente della ASD Liventina Calcio, Società affiliata presso la medesima Lega Nazionale Dilettanti (si veda sul punto la dichiarazione resa dal Sig. Giuseppe Ielo dinanzi alla Procura Federale). Provata per tabulas è poi la circostanza secondo la quale il medesimo Sig. Giusti, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, depositava in data 5 maggio 2016 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una denuncia-querela nei confronti del Sig. Francesco Baù per asserite violazioni di natura contabile e gestionale. Quanto al sig. Giuseppe Ielo, la responsabilità disciplinare indiscutibile avendo quest’ultimo intestato fittiziamente le quote societarie della Sacilese Calcio SSD al Sig. Andrea Giusti e ciò perché lo stesso Ielo era impossibilitato ad intestarle a se stesso causa sia le limitazioni derivanti dalla sanzione disciplinare a lui inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 75/CDN del 22 marzo 2012) per una serie di illeciti gestionali che avevano poi comportato la dichiarazione di fallimento della S.S. Lanciano Srl, sia la condanna a due anni di reclusione disposta a suo carico dal Tribunale di Lanciano, poi confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila. Tali circostanze sono state peraltro ammesse dallo stesso Sig. Ielo nell’ambito delle dichiarazioni da lui rilasciate dinanzi alla Procura Federale. Ugualmente acclarata è la responsabilità disciplinare del Sig. Francesco Baù. Dalla versata documentazione e dall’incedere dei fatti per come ricostruiti sulla base delle audizioni, si evince che il deferito ha posto in essere un comportamento del tutto illegittimo, consistito nell’avere esercitato pressioni e ricatti nei confronti di numerosi calciatori della prima squadra costringendoli a firmare, alla sua presenza e nel suo ufficio, una serie di dichiarazioni liberatorie con le quali gli atleti dovevano attestare di essere stati interamente remunerati in ordine ai crediti maturati dall’inizio della stagione sportiva sino al 10 dicembre 2015. In considerazione di quanto sopra discende de plano anche la responsabilità diretta ed oggettiva della Sacilese Calcio SSD. Con riferimento alle sanzioni da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali di giustizia, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni: a) al Sig. Denis Fiorin, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Sacilese Calcio SSD, inibizione per anni 1 (uno); b) al Sig. Andrea Giusti, nella qualità di Amministratore e legale rappresentante della Sacilese Calcio SSD dal 30.12.2015, inibizione per anni 3 (tre); c) al Sig. Giuseppe Ielo, nella qualità in via di fatto di proprietario e amministratore della Società Sacilese Calcio SSD, inibizione per anni 4 (quattro); d) al Sig. Francesco Baù, tesserato per la Sacilese Calcio SSD in qualità di Presidente dal 4.09.2015 al 27.01.2016, inibizione per anni 4 (quattro); e) alla Società Sacilese Calcio SSD a r.l., ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
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