F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016 (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO COLLAVINO (all’epoca dei fatti componente del CdA della Società Udinese Calcio Spa), MICHELE DE SABATA (all’epoca dei fatti dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa – (nota n. 113/965 pf15-16SP/blp del 22.07.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO COLLAVINO (all’epoca dei fatti componente del CdA della Società Udinese Calcio Spa), MICHELE DE SABATA (all’epoca dei fatti dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 113/965 pf15-16SP/blp del 22.07.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 965 pf 15-16 avente a oggetto: “Accertamenti finalizzati ad una puntuale ricostruzione di quanto accaduto al termine della gara Udinese-Roma (Serie A) del 13/03/16, allorquando numerosi tesserati della Società Udinese si recavano sotto la curva dei propri tifosi i quali li contestavano per la sconfitta subita”; e vista la relazione relativa all’attività istruttoria effettuata in esito al medesimo con i relativi allegati che fanno parte integrante del deferimento; rilevato che l'oggetto del procedimento è stata la verifica e l’accertamento, mediante audizione delle persone informate sui fatti e la visione o estrazione della documentazione e delle immagini, di quanto accaduto al termine della gara del Campionato di Serie A Udinese-Roma, disputata allo stadio “Friuli” in data 13 marzo 2016, in occasione della quale numerosi tesserati della Società Udinese Calcio si erano recati sotto la curva occupata dai propri tifosi che li contestavano per la sconfitta subita; nonchè l’accertamento istruttorio inerente agli accadimenti successivi alla detta gara, avuto particolare riguardo agli incontri che si sono succeduti fra tesserati della Società Udinese e tifosi della medesima; vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nel corso dell’attività istruttoria sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza quelli enunciati in deferimento che constano della visione di alcuni filmati; dell’acquisizione del C.U. LNP Serie A, n. 178 del 15 marzo 2016; dell'audizione di alcuni tesserati della Società Udinese Calcio; preso atto che il Giudice Sportivo, nel citato C.U. n. 178, aveva così statuito: Il Giudice Sportivo, letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che “…al termine della partita i calciatori dell’Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l’incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell’Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti. In questo frangente, uno di questi pseudo tifosi, ha scavalcato la barriera di protezione per poter contestare da vicino i giocatori ma veniva prontamente bloccato dagli stewards… L’intera vicenda ha avuto una durata approssimativa di circa 10 minuti e non si sono rilevati fatti violenti, né da parte dei tifosi né tantomeno da parte dei giocatori che con il loro comportamento hanno contribuito a non determinare lo svilupparsi di episodi incresciosi in violazione al CGS…; ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all’art. 12, n. 8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità; delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio”; constatata la compatibilità tra le risultanze ivi emerse, con la relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale, all'interno delle quali non sono state rinvenute violazioni ex art. 12, comma 8, CGS nella condotta tenuta dai calciatori dell’Udinese al termine della gara; evidenziato tuttavia che l’attività istruttoria ha permesso di accertare un successivo comportamento tenuto da dirigenti e tesserati della Società Udinese, in palese contrasto con le disposizioni di cui all’art. 12, comma 9 del CGS, il quale, come noto, pone a carico dei tesserati un generale e cogente divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società, in quanto il giorno successivo alla gara in esame si tenne, nella sede della Società Udinese, un incontro fra il calciatore Danilo ed alcuni non meglio identificati tifosi dell’Udinese, incontro organizzato dalla stessa Società al fine di permettere un “chiarimento” fra detto calciatore e alcuni tifosi (circa 4/5 fra i quali uno storico rappresentante degli ultras friulani), in presenza del Consigliere della Società Sig. Marco Collavino in assenza del responsabile dello SLO, Sig. De Sabata Michele impegnato a Roma presso la sede della FIGC, che aveva comunque telefonicamente autorizzato l’iniziativa in argomento; evidenziato altresì che lo SLO della Società Udinese, Sig. De Sabata ha confermato di aver autorizzato il detto incontro nella sede dell’Udinese, ammettendo però di non essere stato informato, né prima né successivamente all’evento, delle generalità dei tifosi che avrebbero partecipato all’incontro, soggiungendo di non poter pertanto precisare se si trattasse di sostenitori appartenenti alla tifoseria convenzionata; invitato a fornire elementi atti ad identificare il rappresentante della tifoseria ultras che aveva partecipato all’incontro, il De Sabata ha dichiarato di non essere in grado di fornire le generalità del predetto, dal momento che fra i leaders “storici” della curva nord si annoverano diversi esponenti, nessuno dei quali faceva parte, per quanto a sua conoscenza, della tifoseria organizzata. ritenuto che dalle citate circostanze emergono i censurabili comportamenti trascritti in deferimento; ritenuto invece, per ciò che attiene alla posizione del calciatore Danilo, che l’essere stato costui preventivamente autorizzato dalla Società Udinese Calcio Spa, nelle persone – peraltro – di un consigliere delegato alla rappresentanza legale, e del Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO), a partecipare all’incontro con i tifosi oggetto di esame, valga quale elemento atto a scriminare qualsivoglia condotta violativa del dettato normativo di cui al menzionato art. 12 comma 9 del CGS allo stesso in astratto ascrivibile; ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare: - il Sig. Franco Collavino, all’epoca dei fatti componente del Consiglio di Amministrazione dell’Udinese Calcio, autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto ed a rappresentare la Società stessa, per rispondere della violazione di cui all’art. 12 comma 9 del CGS per aver organizzato, di concerto con il Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. Michele De Sabata) un incontro, nella sede della Società, fra un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio; - il Sig. Michele De Sabata, all’epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della Società Udinese Calcio, per rispondere Danilo della violazione di cui all’art. 12 comma 9 del CGS, per aver autorizzato il calciatore a partecipare ad un incontro, presso la sede della Società, con non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio, ed anzi ritenendo che, quanto meno uno degli stessi, non vi facesse parte; - la Società Udinese Calcio Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del CGS, del comportamento dei sopraindicati soggetti. Le memorie Il Sig. Franco Collavino, anche nella qualità dirigenziale svolta in seno alla Udinese Calcio Spa, e il Sig. Michele De Sabata, depositavano rispettive memorie assumendo che la peculiarità dell'episodio avrebbe dovuto comportare una interpretazione lata dell'art. 12 comma 9 CGS, dal momento che la specie non avrebbe leso il principio edittale della norma tesa a eludere i rapporti tra le Società e la tifoseria facinorosa e violenta, comunque non censita o conosciuta. Assumevano infatti la sporadicità dell'episodio in esame, adducendo la radicale differenza terminologica tra il sostantivo "incontro" (adottato nell'occasione dalla stessa Procura Federale), rispetto al termine "rapporti" (la cui ratio plurima e reiterata viene effettivamente sanzionata dal legislatore). Svolgendo infine una rassegna storico-concettuale sulla figura ermeneutica dello SLO e collocando i soggetti partecipanti al consesso/chiarimento come elementi noti al Club, ribadivano che l'incontro era da ascrivere nell'àmbito della liceità previsto dall'Ordinamento e dalla fonte istituzionale dello SLO, per cui insistevano per il proscioglimento, ovvero per la irrogazione della sanzione più lieve. Il dibattimento Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di giorni 30 (trenta) con l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei deferiti Sig.ri Franco Collavino e Michele De Sabata; per la sola ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per l'Udinese Calcio Spa. La difesa concludeva richiamando i motivi esplicati in memoria, insistendo per il proscioglimento ovvero per la irrogazione della sanzione più lieve. La decisione L'esame giuridico sostanziale della specie non può prescindere dalla digressione storica dei fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Serie A Udinese/Roma del 13/03/16, allorché si verificarono, in successione, due eventi meritevoli di attenzione. Il primo (antefatto) risiede nel comportamento dei giocatori all'interno dello Stadio "Friuli" sotto la curva della tifoseria al termine della partita, già giudicato dal Giudice Sportivo con il C.U. LNP Serie A n. 178 del 15 marzo 2016, che non ha ritenuto ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all’art. 12, n. 8 CGS per le motivazioni ivi trascritte e richiamate anche nell'odierno deferimento. Il secondo episodio, in stretta colleganza con il primo, verte all'interno di una difforme collocazione temporale (il giorno dopo), di luogo istituzionale (presso la sede della Udinese Calcio), interpersonale (tra il Dirigente Sig. Collavino, il calciatore Danilo e 4/5 tifosi partecipanti), ai fini della contestazione di un nuovo precetto (art. 12 comma 9 CGS). Considerando pacifica la sussistenza del secondo fatto rilevato dalla Procura Federale anche perché non smentita dagli interessati, si ritengono altrettanto pacifiche le sue modalità di svolgimento che si rivelano tuttavia in contrasto rispetto al dettato dell'art. 12 comma 9 CGS, che vieta espressamente ai tesserati di avere rapporti con esponenti che non facciano parte di associazioni convenzionate con la Società (primo periodo), con la sola riserva prevista allorché detti rapporti vengano autorizzati dallo SLO, delegato della Società ai rapporti con la tifoseria (secondo periodo). L'analisi comparativa tra la norma e l'acclarato evento specifico consente quindi di pervenire alla conclusione che in presenza della effettiva realizzazione dell'incontro, la violazione di cui al primo periodo è stata consumata, a nulla rilevando la tesi difensiva secondo cui la terminologia "incontro" sarebbe difforme rispetto alla locuzione "rapporti", dal momento che lo spirito della legge è chiaramente votato alla elusione di qualsiasi contatto tra le Società e i Clubs o tifosi non autorizzati, per ovvi motivi sottesi al superiore principio che tutela l'ordine pubblico. Resta quindi da verificare se la menzionata scriminante prevista al secondo periodo dell'art. 12 comma 9 CGS possa trovare ingresso all'interno della fattispecie. La tesi della Procura Federale esplicata in deferimento si reputa esaustiva al fine di pervenire al giudizio di colpevolezza, in quanto il Sig. De Sabata (SLO dell'Udinese) ha confermato di aver autorizzato detto consesso presso la sede della Società, ammettendo però di non essere stato informato, né prima e né dopo l’evento, in merito alle generalità dei tifosi che avrebbero partecipato, soggiungendo di non poter precisare se si trattasse di sostenitori appartenenti alla tifoseria convenzionata. Invitato poi a fornire elementi atti a identificare il rappresentante della tifoseria ultras che aveva partecipato all’incontro, il Sig. De Sabata ha riferito di non essere in grado di fornire le generalità del predetto, dal momento che fra i leaders “storici” della curva nord si annoverano diversi esponenti, nessuno dei quali faceva parte, per quanto a sua conoscenza, della tifoseria organizzata. Per tale ragione il Tribunale ritiene che il comportamento dei deferiti sia meritevole di sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 9 CGS, quanto al Sig. Franco Collavino per aver organizzato l'incontro nella sede della Società fra il calciatore Danilo e non meglio identificati tifosi tra i quali un noto esponente della tifoseria ultras, senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio; quanto al Sig. Michele De Sabata per aver autorizzato il Dirigente Collavino allo svolgimento del menzionato incontro nella consapevolezza che quantomeno uno dei partecipanti non facesse parte dei sostenitori convenzionati. La violazione comporta anche l'estensione per responsabilità diretta e oggettiva nei confronti della Udinese Calcio Spa ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, alla quale appartenevano i soggetti deferiti al tempo della commissione dei fatti, fra i quali uno di essi svolgeva il ruolo di componente del consiglio di amministrazione autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto e a rappresentare la Società. La entità delle sanzioni merita tuttavia un equo temperamento ex art. 16 CGS in considerazione delle circostanze oggettivamente esimenti rinvenibili all'interno della specie. La sporadicità dell'unico consesso contestato in deferimento, la novità della materia giuridico/organizzativa che ha introdotto nell'Ordinamento la figura dello SLO, in uno alla effettiva incongruità della pena pecuniaria base indicata nell'art. 12 comma 9 CGS (con il rimando al precedente comma 8) ove riferita alla episodica e peculiare specie, impongono al Tribunale una valutazione maggiormente ponderata rispetto ai minimi edittali. Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Franco Collavino: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - al Sig. Michele De Sabata: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - alla Società Udinese Calcio Spa: l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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