• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016
(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), ANTIMO IUNCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), GIUSEPPE SPALENZA (all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016
(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), ANTIMO IUNCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), GIUSEPPE SPALENZA (all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).
Con atto del 15.7.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. - Luigi Piangerelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa; 2. - Igor Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa; 3. - Sig. Paolo Antonioli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl; 4 . - Sig. Antimo Iunco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl; 5. - Sig. Giuseppe Spalenza, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl; 6. - Sig. Matteo Brighi, calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa; 7. - Sig. Massimo Zenildo Zappino, all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl; 8. - la Società AC Cesena Spa; 9. - la Società Spezia Calcio Srl; per rispondere: 1 - Sig. Luigi Piangerelli, - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi; 2. - Sig. Igor Campedelli, - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Piangerelli Luigi del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il calciatore appena citato, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima Società per il restante 50% del capitale sociale; tale Società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente; 3. - Sig. Paolo Antonioli, - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la Società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la Società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011; 4. - Sig. Antimo Iunco, - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, e 21, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell'opera di agente del Sig. Vito Sidella, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione dei contratti stipulati con la Società Cittadella in data 31.08.2009 e con la Società Torino in data 14.07.2010; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la Società Spezia 3.8.2011, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata Società aveva conferito mandato allo stesso agente in relazione allo stesso contratto; 5. - Sig. Giuseppe Spalenza, - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all'agente Sig. Vito Sidella in occasione della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Antimo Iunco del 3.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citato agente rappresentava di fatto il calciatore; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Vito Sidella, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Antimo Iunco in data 3.8.2011; 6. - Sig. Matteo Brighi, - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, Società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente; 7. - Sig. Massimo Zenildo Zappino, - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U./CGF n. 143 del 27 gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell’art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009; 8. - la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini; 9. - la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza; Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, é stata presentata l’istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordata con la Procura Federale, per il deferito Antimo Iunco. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antimo Iunco, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Antimo Iunco, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente dichiarato di rinunciare alla seconda contestazione del deferimento per la posizione del Sig. Campedelli. Successivamente ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - per Luigi Piangerelli, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - per Igor Campedelli, inibizione mesi 1 (uno); - per Paolo Antonioli, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per Giuseppe Spalenza, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - per Matteo Brighi, ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00); - per Massimo Zenildo Zappino, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per la Società AC Cesena Spa, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per la Società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); I difensori dei deferiti, hanno esposto le eccezioni e le difese formulate nelle memorie difensive ritualmente depositate e si sono integralmente riportati alle stesse, chiedendone l’accoglimento. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l’eccezione sollevata dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi di incompetenza di questo Tribunale a decidere il suo deferimento, stante la competenza della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo; ritenuta fondata detta eccezione, ritiene di dover rimettere, per la sola posizione dello stesso, gli atti alla Procura Federale e di sospendere pertanto l’intero procedimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per il Sig. Antimo Iunco. Rimette gli atti alla Procura Federale per la sola posizione del Piangerelli Luigi e sospende il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, CGS.
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(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), ANTIMO IUNCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), GIUSEPPE SPALENZA (all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016)."