F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 08 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. L’A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL SIG. FELCI OSCAR SEGUITO GARA RONCIGLIONE UNITED/CORNETO TARQUINIA DEL 9.4.2016 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Viterbo – Com. Uff. n. 86 del 14.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 08 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. L’A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL SIG. FELCI OSCAR SEGUITO GARA RONCIGLIONE UNITED/CORNETO TARQUINIA DEL 9.4.2016 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Viterbo – Com. Uff. n. 86 del 14.4.2016) L’A.S.D. Corneto Tarquinia, con atto 17.6.2016, ha proposto ricorso ex art. 39 C.G.S. onde conseguire la revocazione della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Viterbo, pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 14.4.2016, con la quale l’allenatore Oscar Felci era stato squalificato fino al 31 dicembre 2016 per manifestazioni di intolleranza e protesta nei confronti di una decisione dell’arbitro, nonché per indebito ingresso nel terreno di gioco, affrontando con aria minacciosa il Direttore di gara, ripetutamente insultato, poi anche spinto e strattonato. Assume la ricorrente che la fattispecie individuerebbe un’ipotesi di scambio persona, in quanto il comportamento sanzionato, sopra riassunto, sarebbe stato tenuto non dall’allenatore Oscar Felci, ma dal guardialinee Luca Arillo, anch’esso tesserato per la Corneto Tarquinia, secondo quanto risulterebbe da un filmato relativo alla partita in cui il ricordato episodio si era verificato. Giova precisare che avverso la statuizione del G.S. l’odierna reclamante aveva proposto ricorso alla competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, ma tale reclamo veniva dichiarato inammissibile per tardività in quanto avanzata oltre termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. contenente il provvedimento impugnato. Ad avviso della Corte, anche il presente reclamo va dichiarato inammissibile, sia pure sotto diverso profilo. Va premesso che la parte non precisa sotto quale fattispecie, fra quelle previste dall’invocato art. 39 C.G.S., vada ricondotto il proposto ricorso, da ritenersi costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento. Peraltro, è lecito dubitare che tale fatto decisivo, costituito da filmato spontaneamente offerto alla reclamante dal padre di un suo tesserato, sia stato conosciuto soltanto il 10.6.2016, sia pure in occasione della festa di commiato per la chiusura della stagione sportiva: infatti, i comportamenti sanzionati si riferiscono ad una gara del 9.4.2016, il provvedimento di prime cure è stato pubblicato il 14 successivo, con ricorso alla Corte Territoriale tentato nei giorni ancora successivi e proposto il 29.4.2016. Non appare, dunque, verosimile che la squalifica dell’allenatore, oggetto di ben due provvedimenti giurisdizionali, sia rimasta sconosciuta nel ristretto ambito dell’Associazione ricorrente, inducendo la persona che deteneva il filmato a consegnarlo per il reclamo soltanto a distanza di circa due mesi dalla sanzione. 2 Tuttavia, anche volendo prescindere dalla dubitata tempestività del reclamo, lo stesso non merita alcun accoglimento e va dichiarata inammissibile per violazione della tassativa disposizione di cui all’art. 35, comma 1, sub 2) C.G.S., laddove attribuisce agli organi di giustizia la “facoltà di utilizzare quale mezzo di prova…anche riprese televisive ed altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale”. In palese violazione della riprodotta normativa, il filmato di cui intenderebbe avvalersi la Corneto Tarquinia non propone alcuna delle richieste garanzie, conducendo inesorabilmente alla reiezione del ricorso per inammissibilità. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S.D. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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