F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL CALC. ZAURI LUCIANO – TESSERATO IN FAVORE DELLA RECLAMANTE AL TEMPO DEI FATTI IN CONTESTAZIONE – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL’ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016) 2. RICORSO SIG. ZAURI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA S.S. LAZIO SPA – SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL’ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL CALC. ZAURI LUCIANO - TESSERATO IN FAVORE DELLA RECLAMANTE AL TEMPO DEI FATTI IN CONTESTAZIONE – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL’ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016) 2. RICORSO SIG. ZAURI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA S.S. LAZIO SPA - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ATTUALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1BIS COMMA 1 CGS) E DELL’ART. 3, COMMA 1 CGS NONCHÉ DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 12886/2039 PF10-11 GT/CF DEL 12.5.2016 E 13587/2039 PF10-11 GT/CF DEL 23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN Sez. Disciplinare del 30.6.2016) Con nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e nota n.13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, tra gli altri, il Sig. Luciano Zauri, calciatore tesserato per la SS Lazio al tempo dei fatti in contestazione, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) e dell’art. 3, comma 1, CGS ora vigente; nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società offshore Everglades Media LLC, con sede negli USA, messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese, avvalendosi dell’apporto fattivo degli agenti di calciatori Sig. Tullio Tinti e Sig. Giorgio Zamuner, i quali avrebbero dato luogo alle condizioni necessarie per perfezionare il programma illecito. Ha anche deferito la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri. 2 All’esito del dibattimento il TFN, con la decisione oggi impugnata pubblicata sul C.U. 92/TFN Sezione disciplinare del 30.6.2016, accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dallo Zauri e dalla società Lazio limitatamente alla violazione dell’art 1, comma 1, del CGS trasfuso nel corrispondente art 1 bis, comma 1, del testo attualmente vigente (l’art 25, comma 1, lett D prevede il termine prescrizionale della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a commettere la violazione disciplinare, termine interrotto dall’apertura dell’inchiesta il 23.6.2011 ma comunque scaduto al termine della stagione 2014-2015), ha disposto a carico dello Zauri, per la sola violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, la sanzione di anni 2 (due) di squalifica, e, a carico della Società SS Lazio l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). A giudizio del TFN, infatti, nel procedimento per cui è causa (stralcio della posizione di Zauri Luciano dal procedimento n. 360/pf/09-10) sarebbe emerso, infatti, a seguito dell’acquisizione degli atti del procedimento penale presso l’Autorità Giudiziaria di Milano, un articolato sistema illecito posto in essere da Giovanni Guastalla, intermediario di nazionalità svizzera, che avrebbe coinvolto anche la posizione del Sig. Zauri; “dalle dichiarazioni rese dal Guastalla nell’ambito del procedimento penale, emerge, per quanto riguarda i fatti oggetto del presente procedimento l’esistenza di un conto corrente estero cifrato, recante il n. 247-616777, di cui risulta essere beneficiario Luciano Zauri, acceso grazie al Guastalla in data 13/03/2007 presso la UBS di Lugano allo scopo di farvi confluire compensi non ufficiali per le prestazioni sportive rese dal calciatore in favore delle Società sportive in cui lo stesso aveva militato nelle stagioni sportive 2006-2007 e 2007-2008. Il Guastalla ha fornito agli inquirenti documentazione bancaria contenente i dati relativi al conto corrente cifrato sopra indicato, nonché il dettaglio dei pagamenti disposti dallo stesso calciatore in favore dell'agente Tullio Tinti rispettivamente in data 24/04/2008 e 2/10/2008. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso, in data 1 ottobre 2014, avviso di conclusione delle indagini nei confronti dello Zauri in ordine al reato di cui all’art. 4 del D. Lvo 74/2000, per l’ipotesi di dichiarazione infedele per l’anno d’imposta 2007. Le dichiarazioni rese dal Guastalla appaiono convincenti, coerenti, univoche e confortate da numerosi riscontri oggettivi e soggettivi …. Inequivocabili riscontri oggettivi a tali dichiarazioni sono l’effettiva esistenza del conto e delle operazioni descritte dal Guastalla, la sua riferibilità allo Zauri, il fatto, accertato nell’indagine penale, che il conto è stato aperto per conto dello Zauri dalla Società Ego System S.A, fiduciaria del Guastalla. Va sottolineato il fatto che su tale conto figurano due versamenti effettuati in data 16/4/2007 (€ 499.906,89) e 2/7/2007 (€ 749.750,53) in significativa coincidenza con la firma di un nuovo contratto quinquennale sottoscritto il 9/7/2007 che senza alcuna spiegazione logica prevedeva per i primi tre anni una forte riduzione del compenso precedentemente percepito che poi tornava ad alzarsi di quasi tre volte per le ultime due stagioni. Anche questa circostanza porta a ritenere che i due suddetti versamenti siano proprio il corrispettivo fittiziamente ridotto versato in nero sul conto cifrato. Tanto che da detto conto partono anche due versamenti (del 24/4/2008 e 2/10/2008) verso Società facenti capo al Tinti che secondo il Guastalla fu regista di tutta l’operazione. Il conto verrà poi chiuso in data 18/1/2010 col prelievo in contanti di 815.495,00 saldo residuo dei due versamenti del 16/4 e 2/7/2007. E’ pertanto evidente che, a prescindere dall’errato riferimento alla squadra dell’Udinese, frutto solo di confusione, le dichiarazioni del Guastalla si riferiscono proprio allo Zauri. Non è condivisibile nemmeno la tesi difensiva secondo la quale i versamenti del 24/4 e 2/7/2007 non potrebbero in alcun caso riferirsi al contratto del 9/7/2007 in quanto successivo all’erogazione di tali somme. E’ evidente infatti che lo Zauri avrebbe potuto accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva simulatamente un corrispettivo inferiore a quello effettivamente concordato solo se avesse preventivamente incassato la parte in nero non contrattualmente garantita. La responsabilità dello Zauri per i fatti a lui ascritti è quindi accertata … da ciò consegue la responsabilità oggettiva ex. art. 4 comma 2 CGS della soc SS Lazio Spa”. Avverso tale decisione hanno proposto formale reclamo sia lo Zauri che la società Lazio. Quest’ultima ha censurato la decisione impugnata in primo luogo per avere tacitamente formulato un giudizio di responsabilità diretta della società laddove, dopo avere ricondotto i pagamenti ricevuti dal calciatore nella dinamica del rinnovo contrattuale con la società Lazio, aveva espresso le proprie perplessità in ordine alla decisione del Procuratore federale di non deferire la società (“anche se non è chiara la ragione per la quale la Procura non ha ritenuto, allo stato, di procedere 3 contro chi ha erogato i compensi in nero al calciatore”). Ha quindi riproposto l’eccezione di prescrizione anche in relazione all’illecito di cui all’art. 8 CGS e, nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal TFN il quale era giunto, in assenza di riscontri coerenti ed appropriati, alla convinzione che i versamenti effettuati sul conto cifrato dello Zauri un data 24.4.2007 e 2.7.2007 fossero effettivamente una parte della remunerazione non ufficiale concordata tra calciatore e società in occasione del rinnovo del contratto del 9.7.2007. Ha quindi censurato la decisione per avere fatto applicazione del principio della responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 CGS in relazioni a fatti estranei all’attività sportiva del tesserato ma attinenti alla sfera privata del medesimo. Sebbene più articolato, analoghe considerazioni sono state svolte nell’atto di gravame dello Zauri, sia con riferimento alla prescrizione dell’illecito di cui all’art. 8 CGS, trattandosi, a dire del reclamante, di illecito istantaneo consumato pertanto in occasione del secondo accredito del 2.7.2007 riferibile tuttavia alla stagione 2006/2007; sia con riferimento al merito. Lo Zauri, inoltre, ha contestato che alla fattispecie possa essere applicato l’art. 8 CGS, entrato in vigore solo il 1.7.2007 (C.U. 19/A del 21.6.2007) e quindi in un momento successivo all’esaurirsi della stagione sportiva alla quale dovrebbe essere riferita la pattuizione illecita che avrebbe dato luogo ai fatti contestati. Infine, ha contestato la congruità della sanzione, non parametrata al disposto dell’art. 8, comma 11, CGS che stabilisce la sanzione minima di un mese di squalifica a carico del tesserato che riceve compensi in violazione delle norme federali. La Corte ritiene che i reclami debbano essere preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione e riferendosi entrambi alla medesima decisione. Venendo all’esame dei motivi di impugnazione, a giudizio della Corte vanno condivise le considerazioni del TFN circa il mancato perfezionamento della prescrizione rispetto all’illecito amministrativo di cui all’art. 8 CGS, norma, quest’ultima, applicabile alla fattispecie dal momento che i fatti che ne integrano la violazione si sono svolti a partire dalla stagione sportiva 2007/2008. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. B, CGS, infatti, “le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo”. Ebbene, i fatti contestati allo Zauri sono rappresentati in termini espliciti dalla Procura federale dalla circostanza che il calciatore avrebbe percepito all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. Avendo lo Zauri ricevuto il secondo pagamento contestato (€ 749.750,53) in data 2.7.2007, e quindi quando la stagione sportiva 2007/2008 era già cominciata sebbene da un giorno soltanto, ed essendo intervenuto l’atto interruttivo della prescrizione con l’apertura dell’inchiesta il 23.6.2011, con conseguente dilatazione dei termini prescrizionali fino al nono anno successivo alla stagione sportiva di riferimento (art. 25, comma 2, “l’apertura dell’inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento dell’interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”), l’illecito amministrativo in questione non può dirsi prescritto fino al termine della stagione sportiva 2016/2017. Dalla collocazione temporale dei fatti integranti l’ipotesi di cui al deferimento deriva anche che, per la parte non prescritta, risulta comunque applicabile ratione temporis il nuovo art. 8 CGS entrato in vigore il 1.7.2008. I ricorsi, tuttavia, sono fondati nel merito. La Procura federale ha contestato allo Zauri la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver il medesimo utilizzato una società offshore messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. Il TFN ha quindi sostanzialmente accolto il deferimento limitatamente alla violazione dell’art. 8, commi 1 e 2 CGS. Ebbene, a giudizio della Corte, l’ipotesi accusatoria per come costruita dalla Procura federale non avrebbe dovuto essere accolta dal momento che la formulazione delle norme di cui si sostiene la violazione esclude che il relativo ambito di applicazione possa essere riferito a soggetti diversi dalle società e quindi a calciatori o ad altri tesserati. Ed infatti l’art. 8 stabilisce che “1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione 4 materiale ed ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri Organi di controllo della FIGC, nonché dagli Organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli Organi federali competenti in materia”. Si tratta quindi di comportamenti che appaiono prima facie riferibili alla sfera di condotta delle società sportive, dal momento che gli obblighi e gli oneri il cui mancato rispetto risulta sanzionato riguardano proprio aspetti tipici della gestione e del controllo societario in ambito federale. A conferma di ciò soccorre, del resto, il successivo comma 3 del medesimo art. 8 CGS il quale, nel prevedere il sistema sanzionatorio per tale genere di violazioni, stabilisce espressamente che “la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”. Di contro, per tali violazioni alcuna sanzione viene stabilita (né potrebbe esserlo) per i calciatori e gli altri tesserati la cui condotta viene altresì in rilievo specifico allorché il codice definisce il sistema sanzionatorio per i tesserati che pattuiscano con le società o percepiscano comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali (squalifica di durata non inferiore ad un mese, art. 8, comma 11, CGS). Del resto l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 8 CGS è stata già affermata dallo stesso TFN il quale, con decisione pubblicata su C.U. /TFN Sez. disciplinare del 25.7.2016 ha avuto modo di precisare che tali norme non possono esser applicate ai calciatori i quali non hanno alcun potere gestionale per potere incidere personalmente sulla società. Detto questo, l’ipotesi accusatoria appare conseguentemente fallace dal momento che, pur in presenza di una disposizione federale specifica che avrebbe avuto corrispondenza rispetto ai fatti contestati allo Zauri, vale a dire il richiamato art. 8, comma 11, CGS, la Procura federale prima, ed il TFN poi, hanno ritenuto che le condotte imputate potessero essere ricondotte nell’ambito di norme le quali tuttavia non riguardano i calciatori bensì le società. Tale rilievo è evidentemente assorbente e decisivo. Tuttavia la Corte ritiene non condivisibile l’impianto argomentativo della decisione impugnata anche in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla rilevanza disciplinare che alla medesima è stata attribuita dai primi giudici. In effetti questa Corte non può non rilevare come, tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza endofederale in tema di standard probatorio, gli atti del procedimento non consentano affatto di giungere ad un giudizio di colpevolezza dello Zauri (e conseguentemente, in via di responsabilità oggettiva, della società Lazio). Anche nel procedimento in tema di illecito amministrativo il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, benché debba ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, è comunque necessario che ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito amministrativo con esclusione di ogni ipotesi alternativa che abbia un grado di probabilità almeno pari a quello che caratterizza la ricostruzione dell’accusa. Ebbene la Corte ritiene che tale ragionevole grado di certezza nel caso specifico non possa essere ritenuto raggiunto. La ricostruzione del TFN muove infatti dalla dichiarazione del Guastalla la quale tuttavia, lungi dal fornire incontestabili riscontri concreti ed obiettivi rispetto al teorema della Procura federale, introduce una serie di elementi di incertezza che impediscono di giungere alla conclusione, espressa anche in termini di probabilità, che i pagamenti ricevuti dallo Zauri sul conto cifrato, ed in particolare il pagamento del 2.8.2007 (non interessato dalla prescrizione), si riferiscano, come teorizzato dalla Procura federale, a somme percepite quale retribuzione convenuta in nero con la società di appartenenza dell’epoca (circostanza il cui accertamento non può certo essere dedotto dalla conclusione dell’indagine penale che ha imputato allo Zauri il reato di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2007 per la dichiarazione fiscale infedele per l’anno di imposta 2007). Infatti, tale dichiarazione riferisce della somma di € 930.000 che non corrisponde a quella accreditata in due momenti successivi sul conto cifrato dello Zauri (€ 499.906,86 ed € 749.750,53); anche la società alla quale viene riferita la posizione dello Zauri, ovvero l’Udinese, non corrisponde con quella di appartenenza del calciatore. Inoltre i fatti riferibili al calciatore Zenoni in forza 5 all’Udinese sembra possano essere stati sovrapposti a quelli relativi allo Zauri dal momento che l’importo di € 930.000 riferito allo Zauri sembra esattamente rispondere, in verità, ai pagamenti ricevuti dalla società Fibet per la mediazione del contratto col calciatore Zenoni. Al tempo stesso, le attività investigative disposte non sono state in grado di stabilire la effettiva provenienza ed il titolo delle somme accreditate sul conto dello Zauri. La carenza di un sufficiente impianto probatorio accusatorio è del resto dimostrata, a tacer d’altro, dalla circostanza che la società Lazio è stata investita dagli organi requirenti solo a titolo di responsabilità oggettiva e non di responsabilità diretta, per l’operato dei suoi dirigenti, conseguenza inevitabile ove si fosse addivenuti a dimostrazione del costrutto accusatorio propalato (ed al riguardo dette carenze non sono di certo colmate dal TFN, che si limita ad affermare, apoditticamente, che “La responsabilità dello Zauri per i fatti a lui ascritti è quindi accertata anche se non è chiara la ragione per la quale la procura non ha ritenuto, allo stato, di procedere contro chi ha erogato i compensi in nero al calciatore”, quando in realtà non vi è prova adeguata di versamenti in nero, tanto meno da parte della società incolpata). In buona sostanza, queste considerazioni, unitamente ad una riflessione doverosamente critica circa la correttezza di una impianto argomentativo che sembra tendere ad autoalimentarsi mediante il ricorso ad assiomatiche astrazioni circa le presunte ragioni inespresse della condotta attribuita al deferito (si pensi alla considerazione secondo la quale sarebbe “evidente” – escludendo così ogni ipotesi alternativa – “che lo Zauri avrebbe potuto accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva simulatamente un corrispettivo inferiore a quello effettivamente concordato solo se avesse preventivamente incassato la parte in nero non contrattualmente garantita”), inducono ad escludere che sussista, nel caso di specie, quel livello indispensabile di verosimiglianza della ricostruzione accusatoria, così come formulata, che risponda anche al solo criterio del più probabile che non rispetto ad ipotesi ricostruttive alternative. Ipotesi alternative che ben potrebbero essere confortate da un livello di verosimiglianza per lo meno pari a quello della ricostruzione del deferimento alla luce degli elementi forniti dalla difesa degli incolpati relativi, in particolare, alle diversificate fonti di guadagno dello Zauri nel periodo in contestazione, alla movimentazione del conto cifrato, alla disponibilità all’investimento risultante dalla natura dei movimenti del conto, all’effettivo ruolo rivestito dalla società Everglade Media nella circostanza concreta. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla S.S. Lazio S.p.A. e dal sig. Zauri Luciano, li accoglie e, per l’effetto annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it