F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. BLANCO MARIA GIMENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 11 DEL CGS. IN RELAZIONE ALL’ART 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO LND E 94TER N. 2 N.O.I.F. – NOTA N. 12952/292 PF15-16/MS/VDB DEL 13.5.2016 – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 01 Settembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. BLANCO MARIA GIMENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 11 DEL CGS. IN RELAZIONE ALL’ART 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO LND E 94TER N. 2 N.O.I.F. – NOTA N. 12952/292 PF15-16/MS/VDB DEL 13.5.2016 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 6/TFN del 20.7.2016) in accoglimento del deferimento disposto dal Procuratore Federale infliggeva, oltre a sanzioni a carico di altri soggetti, la squalifica di mesi 3 nei confronti della calciatrice Maria Gimena Blanco, per essere questa incorsa nella “violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 8, comma 11 C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento LND e 94 ter n. 2 delle N.O.I.F., per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) convenuto in data 22.7.2015, attraverso scambio di e-mail, con l’A.S.D. Futsal Ternana, un ingaggio di € 37.000,00 per il tesseramento, in favore del team umbro, per la Stagione Sportiva 2015/2016; incassato dalla società A.S.D. Futsal Ternana, la somma di € 7.400,00 quale acconto sull’ingaggio contrattuale pattuito, per poi desistere e tesserarsi per altro club senza restituite l’anticipo”. Quindi, secondo il giudice di prime cure – che ha recepito pienamente la tesi dell’Organo requirente - la Blanco dopo la scadenza del contratto che l’aveva legata alla menzionata società per la stagione 2014/2015, aveva ricevuto dalla medesima la somma di € 7.400,00 quale acconto sull’ingaggio convenuto solo verbalmente per la Stagione Sportiva 2015/2016, avendo lo stesso giudice ritenuto che le parti si fossero effettivamente accordate, ancorchè informalmente, per continuare il loro rapporto. Nel ricorso, la Blanco anzitutto smentisce il presupposto tenuto in considerazione dalla Procura federale e cioè che la Stagione Sportiva 2014/2015 sarebbe stata interamente saldata, asserendo che al contrario questa si sarebbe in realtà conclusa con una morosità. Infatti la calciatrice riferisce di aver incassato dalla società, nel periodo intercorso dalla data del tesseramento (4 febbraio 2015) alla data di svincolo (30.6.2015) somme per un totale di € 12.200,00 che è palesemente inferiore all’importo di € 19.000,00 evidenziato nell’accordo economico 2014/2015 depositato in Federazione. Del tutto non rilevante sarebbe, inoltre, altro importo di € 10.500 che la Blanco ricevette in precedenza a fronte però di “prestazioni di lavoro autonomo occasionale”. Aggiunge la ricorrente che gli elementi considerati ai fini della sua condanna conseguirebbero da asserite prove documentali erroneamente valutate dal Procuratore federale, 2 prima e dal Giudice, poi, che avrebbero condotto i medesimi ad un infondato convincimento in merito al comportamento della stessa Blanco. Conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata o, in via subordinata, di riduzione della squalifica. All’udienza del 4.8.2016 sono comparsi, in rappresentanza della Procura Federale il - il quale si è riportato alle considerazioni svolte il 23.2.2016 dalla Procura Generale dello Sport ed ha concluso per il rigetto del reclamo - e l’avv. Priscilla Palombi, per la ricorrente, la quale ha reiterato le argomentazioni e conclusioni scritte. Considerato in DIRITTO Il reclamo va accolto. Invero, la controversia all’esame presenta carenza di un esaustivo quadro probatorio che dia conto con certezza di come si sia effettivamente svolta la vicenda, sovente riscontrandosi infatti argomentazioni ed elementi, offerti dalle parti, tra loro solo enunciati e inoltre nè univoci nè congruenti, nonché discordanza di dati ed importi. Nondimeno questa Corte – posto che si è in presenza di un sostanziale bilanciamento delle opposte tesi dei contendenti – dopo aver proceduto alla complessiva disamina e valutazione dei fatti di causa ed all’accertamento dell’attendibilità in concreto delle rispettive pretese e fonti di prova, perviene alla meditata e ragionevole conclusione, in base al suo libero convincimento, che debba accordarsi preferenza alla posizione della calciatrice Blanco. Si premette che, invero, l’attuale procedimento era iniziato con l’emissione del provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura Federale, la quale poi è stata indotta al deferimento dall’invito ad essa rivolto il 23.2.2016 dalla Procura Generale dello Sport del CONI. Si premette altresì che la contestazione mossa dal Procuratore Federale e poi condivisa dal giudice di prime cure nei confronti della Blanco non riguarda l’avvenuta regolarizzazione economica della Stagione Sportiva 2014/2015, bensì l’aver la medesima pattuito, sia pure con scambio di e-mail, un ingaggio di € 37.000,00 per il tesseramento in favore dell’A.S.D. Futsal Ternana per la Stagione Sportiva 2015/2016 ed aver incassato da detta società l’importo di € 7.400,00 quale acconto sulla menzionata somma per poi desistere e tesserarsi per altro club senza restituire l’anticipo. Rileva al riguardo questa Corte che appare ben verosimile che tale importo di € 7.400,00 corrisposto dalla società alla Blanco ( € 7.000,00 con tre bonifici bancari per 2.800,00, 3.200,00 e 1.000,00 in data 16.9.2015, e € 400,00 con accredito di contanti sulla carta di credito ricaricabile il 10.8.2015) anziché valere per la stagione 2015/2016 vada imputato a quella 2014/2015 andando esso ad integrare, praticamente a saldo e a notevole distanza di tempo, quanto già versato in precedenza alla stessa Blanco (€ 12.200,00 rispetto alla somma di € 19.000,00 pattuita nel contratto sottoscritto il 6.5.2015 e depositato il 7.5.2015, con una differenza di € 6.800,00). E ciò tenuto anche conto del principio ricavabile dall’art. 1193 cod. civ. secondo cui, in assenza della dichiarazione del debitore su quale debito debba essere soddisfatto, il pagamento va imputato al debito scaduto. Peraltro l’imputazione, eventualmente anche consensuale, di un pagamento al debito più recente non importa la presunzione di liberazione del debito dall’obbligo di eseguire il pagamento del debito più antico. Inoltre, osserva la Corte che non è suffragata da idonea documentazione l’affermazione che la calciatrice pattuì un ingaggio di € 37.000,00 per il tesseramento in favore della Ternana per la Stagione Sportiva 2015/2016, essendo ella rimasta del tutto estranea allo scambio di e-mail avvenuto il 22.7.2015 tra altri soggetti e cioè Damiano Basile, vice presidente della società tra l’altro a quel tempo “inibito”, e Valerio Bernardi dell’Assocalciatori. Ed ancora, il contenuto della e-mail appare sibillino ed incoerente, riferendosi esso ad un importo totale pattuito di € 37.000,00, da pagarsi però con l’anticipo di € 7.400,00 e tre assegni di 3.700,00 ciascuno e quindi per complessivi € 18.500,00 somma notevolmente inferiore a € 37.000,00. 3 Dunque, non può parlarsi per la stagione 2015/2016 né di un formale contratto concordato tra gli interessati (società Ternana e Blanco) né comunque di un accordo tra di essi intervenuto verbalmente, dovendosi perciò escludere ogni vincolo giuridico impegnativo. Conseguentemente non è possibile esprimere con certezza, come ha fatto il primo giudice, che i 7.400,00 € fossero un acconto per la nuova stagione. Questi giudicanti, poi, danno rilievo al comportamento della società Ternana, la quale di fronte al nuovo tesseramento della Blanco presso la società Isolotto Firenze per la stagione 2015/2016 ha mostrato acquiescenza, rimanendo sostanzialmente inerte senza reagire ed attivarsi presso la Commissione tesseramento per evitare appunto un tesseramento che si andava a sovrapporre a quello che sembrava in procinto di avverarsi presso la stessa Ternana. Conclusivamente va detto che indubbiamente sussistono profili di perplessità in questa Corte circa la complessiva condotta della Blanco (es: non esaustività e fedele corrispondenza delle sue risposte date ai quesiti a lei posti in sede di audizione presso la Procura Federale; il considerare rilevante ed utile per gli specifici fini qui considerati, l’assenza di poteri di rappresentanza dei soggetti che si scambiarono la e-mail; partecipazione della calciatrice alla preparazione ed agli incontri amichevoli della Ternana nella fase pre-campionato 2015/2016)) ma altri aspetti della sua tesi, come sopra enunciato, appaiono meritevoli di considerazione. Pertanto pur in presenza di un comportamento non lineare della Blanco la Corte, stante l’insufficienza del quadro probatorio, non è in grado di esprimere con certezza un giudizio di infondatezza delle argomentazioni opposte dalla predetta a sua difesa. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Blanco Maria Gimena, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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