F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) 4. RICORSO CALC. AMADOU DIAWARAAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 5, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO E ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) 4. RICORSO CALC. AMADOU DIAWARAAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 5, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO E ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) Con provvedimento n. 14462/640pf15 – 16/SP/gb in data 8.6.2016 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) AmadouDiawara, calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 S.p.A.per la violazione: a) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93 comma 1 N.O.I.F. per aver omesso di far indicare il nominativo del proprio Procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.8.2015 con la Società Bologna FC 1909; b) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppure consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al sig. Robert Viorel Visan, conferiva nuovo mandato a favore del sig. Daniele Piraino, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso; 2) la Società Bologna FC 1909S.p.A. per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato, sig. AmadouDiawara. L’adito Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) con riferimento al deferimento operato nei confronti del calciatore, lo accoglieva ed infliggeva al medesimo l’ammenda di € 15.000,00 tenuto conto, quanto all’addebito di cui al predetto capo a), che il contratto di rappresentanza (prot. n. 785 del 23.7.2015 depositato il giorno successivo presso la Commissione Procuratori Sportivi) conferito dal Diawara al sig. Robert Viorel Visan deve considerarsi valido ed efficace – il chè costituisce presupposto fattuale e giuridico per la 5 configurabilità della violazione disciplinare a carico del calciatore – anche perché nessuna iniziativa fu attivata dal calciatore per far accertare l’inefficacia del negozio e tenuto conto, quanto all’addebito di cui al capo b) che il calciatore pur essendo consapevole dell’esistenza di detto contratto conferì un nuovo mandato al sig. Daniele Piraino, con contratto del 4 gennaio 2016. Nel reclamo il Diawara afferma, in primo luogo, che non appena venuto a conoscenza (solo il 9.12.2015 e non anche prima di tale data ed in particolare il 6.8.2015 allorchè sottoscrisse il contratto con la società Bologna) del deposito del contratto del 23.7.2015, prot. n. 785, egli contestò tempestivamente il perfezionamento di qualsivoglia incarico di mandato e rappresentanza in favore del sig. Robert Visan, non avendo mai sottoscritto alcun incarico a favore di consulente e quindi ritenendo invece invalido ed inefficace il presunto rapporto negoziale che era stato depositato a sua insaputa. Pertanto la condotta del medesimo calciatore, priva del necessario elemento psicologico, non potrebbe fondare, in sede disciplinare, la condanna irrogata. Il reclamante, inoltre, precisa di aver inviato alla Commissione Procuratori Sportivi oltreché al sig. Visan, in data 11.12.2015, lettera di invito a voler considerare nullo e privo di effetti e quindi a voler disconoscere il rapporto negoziale prot. n. 785 e, in date 15 e 16 gennaio 2016, due missive manifestanti la volontà di non essere rappresentato dal sig. Robert Visan e di voler revocare o recedere da ogni eventuale contratto di rappresentanza o rapporto col predetto procuratore. Comunicazioni, queste, che vanno senz’altro considerate come adempimento idoneo a determinare l’interruzione del rapporto. Dopodichè il Diawara, con distinto ed autonomo contratto di rappresentanza depositato il 4.1.2016, prot. 1432, conferì l’incarico all’avv. Daniele Piraino. Quindi nessuna consapevolezza dell’efficacia del contratto di rappresentanza attribuito al Viorel Visan potrebbe essere ravvisata in capo al Diawara, il quale anzi era certo di non aver mai sottoscritto il documento, poi fraudolentemente compilato e prodotto dall’anzidetto Procuratore. Conclusivamente il calciatore chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito disciplinare ovvero, in subordine, il riconoscimento della tenuità del disvalore giuridico-sportivo delle violazioni disciplinari contestate, con conseguente riduzione della sanzione dell’ammenda. Per quanto riguarda il deferimento operato nei confronti della società calcistica Bologna, l’adito Tribunale Federale Nazionale proscioglieva la medesima dal capo di incolpazione sub a) poiché al momento della commessa violazione da parte del calciatore il tesseramento dello stesso non poteva dirsi ancora perfezionato, mentre riguardo al capo sub b), a fronte della richiesta avanzata dalla Procura Federale di irrogazione dell’ammenda di € 15.000,00 pronunciava condanna alla pena pecuniaria di € 5.000,00 atteso che la società, pur estranea alla condotta del Diawara, non può che rispondere dell’operato del proprio tesserato ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.. Nel reclamo il Bologna FC 1909 contesta la disposta (da parte del giudice) applicazione in modo meccanico ed automatico del principio della responsabilità oggettiva, posto che rispetto alla condotta asseritamente ascrivibile al calciatore Diawara (che riguarderebbe solo il suo ambito di natura del tutto privata), la società sarebbe assolutamente estranea in quanto priva al riguardo di ogni interesse e controllo e non sussisterebbe quindi alcun collegamento fattuale tra le condotte di ambedue dette parti. Conclusivamente la società reclamante chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito contestato ovvero, in subordine, la modifica della sanzione (ammonizione in luogo della pena pecuniaria) o, al massimo, la riduzione della pena ad importo non superiore a € 500,00. Alla seduta del 19.9.2016 presso questa Corte sono comparsi, in rappresentanza della Procura Federale il dott. Di Leginio e per i ricorrenti l’avv. Mattia Grassani, oltre allo stesso calciatore Diawara, i quali tutti hanno brevemente reiterato le argomentazioni e conclusioni scritte. Considerato in DIRITTO Pur se la controversia all’esame presenta carenza di un esaustivo quadro probatorio che dia conto con certezza di come si sia effettivamente svolta la vicenda nonchè di sicuri elementi a sostegno della veridicità o meno delle dichiarazioni rese sia dal calciatore che dal Procuratore sportivo Robert Viorel Visan, questa Corte dalla complessiva disamina e valutazione dei fatti di causa perviene , in base al suo libero convincimento, alla meditata e ragionevole conclusione di seguito riportata. 6 Prendendo in esame, anzitutto, il reclamo nella parte riguardante il capo a) del deferimento (omissione, nel contratto del 6 agosto 2015 tra Diawara e Bologna, dell’indicazione del nominativo del procuratore) rileva il Collegio che dagli atti si evince pacificamente che il calciatore ha sottoscritto in data 25.6.2015 la pagina di un contratto con mandato di rappresentanza a favore del Procuratore sportivo Robert Viorel Visan (il quale pure vi ha apposto la sua firma) recante la scadenza del 31.12.2015. Si evince, altresì, che il Diawara ha sottoscritto per due volte negli spazi riservati al suo nome l’ultima pagina (per il resto rimasta in bianco) di un contratto tipo di rappresentanza, pagina che ictu oculi coincide quanto alla sottoscrizione con quella, debitamente riempita in ogni parte, contenuta nel contratto prot. n. 785 sottoscritto il 23 luglio 2015 da Diawara e Visan e depositato il 24.7.2015 presso la Commissione Procuratori Sportivi. Le firme apposte dal Diawara sono state riconosciute come autentiche e quindi proprie del medesimo. Inoltre il calciatore nell’interrogatorio innanzi alla Procura Federale ha chiaramente ammesso di aver consapevolmente firmato il 25.6.2015 il suddetto mandato di rappresentanza con scadenza 31.12.2015 “ma di non aver avuto contezza delle pagine precedenti e di come queste sarebbero state riempite”. Ed ancora, risulta dagli atti che il Visan partecipò alle trattative (accompagnò il calciatore ed il suo tutore avv. Martina Montanari presso la sede del Bologna per la firma del contratto preliminare del 27.4.2015, come confermato nella sua testimonianza dalla medesima Montanari), trattative che condussero alla stipula del contratto vero e proprio di prestazione sportiva del 6.8.2015 con la società Bologna e non presenziò a quest’ultima fase solo perché si trattava di mera formalizzazione di un accordo già raggiunto. La stessa avv. Monanari ha riferito che “era evidente che era il Visan a rappresentare in ogni vicenda sportiva il Diawara”. Da quanto sopra consegue che all’atto della firma del suo contratto professionistico con il Bologna avvenuto il giorno 6.8.2015 - proprio in ragione: delle sue precedenti sottoscrizioni, del quanto meno incauto comportamento di apporre firme su fogli isolati senza preoccuparsi di verificare il contesto cui quei fogli potevano essere collegati, nonché, in definitiva, dell’insieme delle circostanze confuse, anomale ed incerte che avevano caratterizzato l’intera vicenda - il Diawara (che risulta ben conoscere la lingua italiana) non poteva con certezza affermare che il mandato di rappresentanza col Visan fosse del tutto cessato o inesistente e che, come invece ha indicato nel contratto, “non si era avvalso dei servizi di un procuratore sportivo”. Anzi, anche tenuto conto che il Diawara si era lamentato dei comportamenti asseritamente non coerenti e scorretti tenuti nei suoi confronti dal procuratore Visan, era ben ipotizzabile e verosimile che egli ritenesse il rapporto come ancora esistente. Dal chè consegue che nella fattispecie - ove viene in rilievo la valutazione del comportamento del calciatore sotto il solo profilo disciplinare - tale comportamento è senz’altro censurabile, per la riscontrata sussistenza in capo all’agente dell’elemento psicologico dell’addebito contestato, essendo ravvisabili come criteri di imputazione la sicura intenzione del Diawara di volere utilizzare (ed aver utilizzato) i servizi del procuratore Visan (al quale con le firme ha inteso conferire legittimazione in vista di possibili trattative con future squadre), la noncuranza e negligenza da lui poste in essere per non aver formalizzato correttamente il mandato di rappresentanza e, infine, la piena consapevolezza alla data del 6.8.2015 dell’esistenza del rapporto di mandato di rappresentanza precedentemente conferito a favore del Visan. Dunque il Collegio ritiene infondato il reclamo, per la parte concernente il suddetto capo a) del deferimento. Passando all’esame del ricorso concernente il capo b) del deferimento (comportamento del Diawara che, pur consapevole dell’efficacia del contratto con Viorel Visan, conferì nuovo mandato al Procuratore Piraino) ritiene il Collegio che diversa è la conclusione cui debba pervenirsi al riguardo, dovendosi ritenere non fondata la relativa pronuncia emessa in prime cure. Infatti alla data del 1.1.2016, momento dispositivo della volontà del Diawara, questi allorchè ha sottoscritto il contratto col Procuratore Piraino, era ben consapevole e convinto di non essere rappresentato dal Visan. Infatti con lettera in data 11.12.2015 il calciatore aveva chiaramente manifestato sia all’interessato Visan che alla Commissione Procuratori Sportivi l’intenzione di non volersi avvalere dell’operato dello stesso Visan, interrompendo con questo ogni rapporto. Con la conseguenza che alla riferita data in effetti non si è verificata la contemporanea presenza di due procuratori (Visan e Piraino) operanti per il calciatore, con sovrapposizione dei relativi rapporti. 7 Ritiene il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, che la lettera in data 11.12.2015 va qui riguardata non tanto ai fini degli effetti civilistici e cioè se sia utile o meno per determinare l’invalidità del contratto di rappresentanza col Visan - accertamento eventualmente da attivarsi e definirsi attraverso apposito giudizio di cognizione - bensì sotto il profilo meramente disciplinare, valorizzando l’aspetto soggettivo e psicologico del comportamento del calciatore. A tal fine la suddetta lettera è da ritenersi pienamente idonea a fondare l’affidamento dello stesso calciatore ed a confortarlo perché potesse addivenire alla stipula del contratto Piraino con la piena convinzione di essersi ormai liberato del precedente vincolo. Dunque il Collegio ritiene fondato il reclamo, per la parte concernente il suddetto capo b) del deferimento. Premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che l’ammenda a carico del calciatore Diawara debba essere congruamente contenuta nella misura di € 7.000,00. Per quanto concerne il reclamo interposto dalla società Bologna, è agevole la soluzione da adottare, tenuto conto dell’accoglimento parziale or ora evidenziato del ricorso Diawara (infondatezza per la parte relativa al capo a) e fondatezza per la parte relativa al capo b). Infatti l’eventuale riconoscimento, in questa sede, dell’addebito disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva della società Bologna per l’operato del Diawara dovrebbe essere limitato alla sola condotta descritta appunto nel capo a). Senonchè proprio con riferimento a quest’ultima condotta il giudice a quo, Tribunale Federale Nazionale, ebbe a disporre il proscioglimento della società calcistica, con la conseguenza che deve essere ora emessa pronuncia di accoglimento del reclamo. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4: - accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calc. AmadouDiawara e, per l’effetto, riduce la sanzione della ammenda a € 7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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