F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. DAVIDE BALLARDINI (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO)AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. DAVIDE BALLARDINI (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO)AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) Il Sig. Davide Ballardini, allenatore professionista di prima categoria-Lega Pro, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (pubblicata su Com. Uff. n. 10/TFN del 02.08.2016, con la quale gli è stata inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 17, comma 1, lett. a e b) del Settore Tecnico, per i motivi che possono così sintetizzarsi: - Incompetenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: ciò in quanto il Sig. Ballardini è soggetto alla giurisdizione esclusiva della Commissione Disciplinare costituita presso il Settore Tecnico F.I.G.C., ai sensi dell’art. 39 del relativo regolamento. - Nel merito, il reclamante contesta l’affermazione del giudice di prime cure in ordine alla assunta rinuncia alla guida tecnica della squadra del Palermo in occasione della partita contro il Verona del 10.1.2016, dopo il violento alterco con il giocatore Sorrentino, ma, al contrario, sottolinea come “non abbia fatto mancare il proprio apporto, preparando e gestendo l’impegno agonistico in maniera assolutamente virtuosa, ponendo da parte personalismi, privilegiando 8 l’interesse del club e contribuendo al conseguimento di una vittoria fondamentale per l’esito finale del campionato”. L’eccezione pregiudiziale di incompetenza a giudicare in primo grado del Tribunale Federale Nazionale, riproposta in appello, è fondata. L’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico così dispone: <> Emerge chiaramente dalla lettura della norma che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, assume più complessa interpretazione l’altra ipotesi, secondo la quale “ricadono sotto la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva (nella specie il T.F.N.) le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Il discrimen della competenza fra l’Organo di giustizia sportiva e la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dipende dal significato che venga attribuito all’aggettivo “inerente” all’attività agonistica che individua le infrazioni sottratte alla competenza della Commissione Disciplinare. Ritiene questa Corte che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica”, in accordo con la prospettazione del reclamante, individui e circoscriva la condotta del Tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara e non al comportamento che si assuma lesivo dei propri obblighi (contrattuali e federali) nei confronti del club per il quale opera ed è tesserato, quali quelli in tesi attribuiti al Sig. Ballardini che, invece, appartiene alla competenza della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico. La decisione di primo grado, conseguentemente, in quanto emessa da organo incompetente, deve essere annullata. Per questi motivi la C.F.A. rilevata l’eccezione preliminare di incompetenza, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Davide Ballardini e, per l’effetto, annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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