F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO Sig. BRESCIANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ F.C. CIVITANOVESE 1919 SSD SRL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91, 94 E 94TER N.O.I.F. – NOTA N. 2927/728 PF14-15 GT/DL DEL 29.9.2015 – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 4.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO Sig. BRESCIANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ F.C. CIVITANOVESE 1919 SSD SRL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91, 94 E 94TER N.O.I.F. - NOTA N. 2927/728 PF14-15 GT/DL DEL 29.9.2015 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 4.12.2015) Il sig. Giorgio Bresciani, che all’epoca dei fatti in contestazione rivestiva la qualifica di Direttore Generale della F.C. Civitanovese 1919 SSD S.r.l., di Civitanova Marche (MC), ha impugnato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, nella seduta del 3.12.2015 (e di cui al Com. Uff. n. 41/TFN del giorno successivo), con la quale gli è stata inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in senso alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società, per mesi sei, in ragione della ritenuta condotta tenuta in contrasto con quanto previsto dagli art. 91, 94 e 94 ter delle N.O.I.F., in relazione all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S.. In particolare la Procura Federale ha contestato all’odierno appellante (e il Tribunale Federale Nazionale ha condiviso), da un lato, di non aver corrisposto, ai calciatori del sodalizio che precede i compensi contrattualmente previsti e, dall’altro, di aver stipulato, con alcuni tesserati della medesima società sportiva, patti extracontrattuali, di natura economica, in palese contrasto con le norme federali. Nell’atto di deferimento del 25.9.2015 la Procura Federale ha rappresentato di aver avviato specifica istruttoria sulla base di una segnalazione di calciatori della F.C. Civitanovese che lamentavano il mancato pagamento di spettanze loro dovute dal mese di novembre 2014 e di aver reso oltremodo difficile lo svolgimento dell’attività agonistica a causa di morosità che hanno impedito la messa a disposizione di attrezzature necessarie alla loro preparazione tecnico-atletica. Nel corso dell’istruttoria, espletata attraverso l’acquisizione di documentazione ma, soprattutto, l’escussione di tesserati e non, a vario titolo coinvolti nella difficile gestione del sodalizio, la Procura Federale ha raggiunto il convincimento che, in assenza del presidente della società, sig. Luciano Patitucci (che aveva interrotto bruscamente il proprio rapporto per asseriti contrasti con tifoseria, società civile e amministrazione comunale), la gestione della società era stata assicurata dal Bresciani, nella sua qualità di Direttore Generale il quale, in piena autonomia, aveva stipulato accordi e pattuizione economiche con i tesserati, acquisito e impiegato somme di denaro provenienti dagli incassi delle gare disputate e sottoscritto patti in contrasto con gli accordi economici approvati dalla Federazione. La rilevata violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione dei rapporti economici tra i tesserati e la società, nonché del generale principio di lealtà, correttezza e probità e, ancora, del rispetto alla normativa federale, ha condotto al suo deferimento e al susseguente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. All’esito del dibattimento quel Collegio, come detto, ha irrogato la sanzione dell’inibizione per sei mesi, impugnata dal sig. Bresciani con il ricorso oggetto della odierna cognizione. La difesa del ricorrente, nel suo atto impugnatorio, ha espresso, preliminarmente, la propria perplessità in ordine al mancato deferimento dei tesserati che, d’intesa col Bresciani, avrebbero in ipotesi stipulato gli accordi extracontrattuali. Ne sarebbe scaturita, a suo avviso, un’alterazione, incomprensibile e irragionevole, della compagine dei soggetti da sottoporre a giudizio, tale da viziare la decisione resa, con la conseguente necessità di rinviare gli atti alla Procura Federale per una nuova formulazione del deferimento. Anche a prescindere da questo profilo di illegittima cognizione, la difesa del sig. Bresciani ritiene che non possa assumersi come provata la stipulazione di accordi illeciti, mancando del tutto la controparte e la prova del raggiungimento di accordi economici illeciti. Quanto agli omessi versamenti di stipendi e altre provvidenze, nonché al pagamenti di oneri correlati alla gestione la difesa protesta la mancanza di ogni colpa da parte dirigente che avrebbe tentato, in un momento di caos completo, di onorare gli impegni assunti dalla società, a differenza del presidente ed altri dirigenti, veri responsabili della mala gestio. 4 Ha concluso chiedendo l’accertamento della mancata integrità del contraddittorio, con annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti – con stralcio della posizione del Bresciani – alla Procura Federale. Nel merito ha invocato l’assoluzione del sig. Bresciani da ogni addebito o, in subordine, una significativa riduzione della sanzione inflitta. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna riunione collegiale alla quale hanno partecipato, per il ricorrente, l’avv. Fabio Giotti mentre per la Procura Federale è presente l’avv. Francesco Bevivino, i quali, dopo aver richiamato le argomentazioni e i motivi addotti nei rispettivi atti, hanno concluso in modo conforme. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Non può essere condivisa, in primo luogo, la doglianza posta dalla difesa – peraltro all’interno di altra censura riguardante la pretesa contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente – per quanto attiene alla mancata evocazione in giudizio di altri soggetti tesserati che, a suo avviso, avrebbero preso parte alla realizzazione della condotta violativa delle regole federali in materia di mancato pagamento di retribuzioni ai calciatori e/o nella formazione di accordi illeciti atti al riconoscimento di utilità extra contratto. Il Tribunale Federale ha respinto, in prime cure, la medesima lamentela obiettando che all’interno di un procedimento disciplinare non vi può essere posizione litisconsortile necessaria, trattandosi di incolpati di condotte tutte autonomamente censurabili. A tal riguardo, condivisa tale affermazione, deve comunque ricordarsi che la stessa norma posta nello sfondo della argomentazione di parte ricorrente, l’art. 102 c.p.c., è una norma non solo in bianco ma che prevede l’inutilità della eventuale decisione resa solo allorché non sia stata resa nei confronti di tutti soggetti che siano stati parti di un rapporto giuridico strutturalmente unico, di modo che chi abbia proposto la domanda non possa ottenere giustizia se alcuni dei soggetti attori sia rimasto estranei al giudizio. Nel caso di specie, al di là del diverso ambito in cui si colloca la condotta – non una lite tra parti ma una valutazione disciplinare – v’è da dire che il comportamento posto in essere, punibile ai sensi delle norme federali, è assolutamente individuale e non unitario, sicché ognuno ne risponde per la parte che vi ha preso e nei limiti in cui la sua condotta sia considerata censurabile. La riflessione conclusiva è, allora, che la censurata, mancata vocatio di soggetti terzi nulla incide sulla posizione del sig. Bresciani, al quale viene contestata una mancanza disciplinare in sé perfetta e pienamente compiuta, indipendentemente dal concorso con altri – autentico o solo supposto – e, in quanto tale, autonomamente assoggettabile a cognizione da parte di questo Collegio. Né la conseguente decisione sarebbe inidonea a produrre gli effetti che le sono propri in ragione di un presunto, vulnerato equilibrio derivante dall’assenza di alcune parti inscindibili, poiché la sanzione irrogata è assolutamente personale e con essa si chiude, in materia satisfattiva, la domanda di giustizia proposta. L’eventuale posizione di altri presunti correi riguarda, peraltro, la competenza dell’Organo Requirente e le sue valutazioni sono assoggettate ai controlli propri dell’ordinamento di giustizia sportiva. Per quanto detto la specifica censura non può essere condivisa. Nel merito deve, invece integralmente aderirsi alla decisione formulata dal Tribunale Federale Nazionale. La Procura Federale ha deferito, tra gli altri, il sig. Bresciani, addebitandogli, in particolare, di non aver osservato i doveri relativi alla gestione economica della società, omettendo di versare ai giocatori quanto loro spettante in base agli accordi sottoscritti, nonché di averne stipulati altri, in palese violazione del divieto posto dalle norme federali, attributivi di compensi, indennità e premi. Il quadro probatorio è rappresentato dalle convergenti, puntuali dichiarazioni di tesserati della società, testimonianze che hanno consentito di raggiungere un ragionevole livello di convinta certezza sulla responsabilità del sig. Bresciani in ordine a quanto attribuitogli. In particolare il capitano della 1^ squadra, Morbiducci ha riferito di non ricevere da moltissimi mesi la propria retribuzione e di come la società non abbia adempiuto ad obbligazioni pecuniarie relative alle sistemazioni logistiche dei calciatori. Lo stesso – in merito alle mancate 5 retribuzioni – hanno riferito i calciatori Gorelli, Squadroni, Ferrini, Margarita, Bilanzola, Amodeo, Degano e Ruzzier. Atleti che avevano anche ammesso di aver concordato altre incentivazioni economiche e di essere anche stati destinatari di false comunicazioni societarie in ordine al presunto adempimento delle obbligazioni nei loro confronti. Dichiarazioni testimoniali che hanno, anche questa volta concordemente, riferito al sig. Bresciani la gestione della società, soprattutto dopo che il suo presidente, sig. Patitucci, ha avuto un comportamento a dir poco contraddittorio, estraniandosi dai doveri della sua carica ed entrando in aperto conflitto con la tifoseria e la società civile civitanovese. In questo senso assolutamente congruenti appaiono le dichiarazioni della addetta stampa, Marta Bitti, del sig. Valerio Cerolini, team manager e del sig. Giampaolo Gorelli, segretario della società. Dichiarazioni che non appaiono sminuite, nel loro valore probante, dalle argomentazioni difensive, tutte dirette a inficiare la loro genuinità in base ad un asserito coinvolgimento nella irregolare gestione. Irregolarità che viene ammessa anche da parte ricorrente allorché invoca, ad attenuante, la (invero scomposta) azione dirigenziale del Bresciani che utilizzava mezzi economici, come gli introiti delle partite, per pagare, in maniera random, i debiti e le obbligazioni, senza una puntuale contabilizzazione. Questo, pur non contestandosi assolutamente utilizzi diversi e fraudolenti o, peggio, appropriazioni, non ha prodotto che confusione e, in ultima analisi, disordine gestorio e gestionale nella società, contravvenendo agli obblighi posti, nello specifico, dall’art. 1 bis C.G.S., posto in stretta e funzionale relazione con gli artt. 91. 94 e 94 ter N.O.I.F., parimenti violati dalla reiterata condotta del Bresciani. Allo stato degli atti, quindi, non vi è spazio alcuno per una favorevole decisione sulle pretese avanzate dal sig. Giorgio Bresciani, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società F.C. Civitanovese 1919 SSD S.r.l., il cui ricorso, pertanto, dev’essere respinto. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bresciani Giorgio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it