F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. VIPO TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE A FATTI IMPUTATI AL CALC. SIMONE SANDRI PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1, 30 COMMA 1 E 92 COMMA 1 N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – PROC. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA DEL 25.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. VIPO TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE A FATTI IMPUTATI AL CALC. SIMONE SANDRI PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1, 30 COMMA 1 E 92 COMMA 1 N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – PROC. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA DEL 25.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015) Il calciatore Simone Sandri, prendeva parte ad un torneo di Calcio a 5 (Soccerpoint Cus 2014), svoltosi dal 2.4.2014 al 24.5.2014 presso la parrocchia Santissimo di Trento, senza l’autorizzazione della F.I.G.C. e nulla osta della Società di appartenenza, in violazione degli artt. 1 bis comma 1, 3 comma 1, e 92 comma 1 N.O.I.F. in combinato disposto con l’art. 37 comma 4, regolamento L.N.D.. In conseguenza, veniva deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale del Trentino Alto Adige. Unitamente al calciatore, veniva deferito ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. la Società U.S.D. Vipo Trento. Il Tribunale all’esito del giudizio infliggeva alla Società l’ammenda di e 200,00 (duecento), squalificando il calciatore Sandri per 2 giornate. Ha proposto impugnazione la Società la quale rappresenta che il calciatore Sandri era stato ceduto in prestito temporaneo alla Società G.S. Bolghera . Osserva la Corte che il ricorso è fondato per quanto appresso. 6 Risulta documentato – Cfr. dichiarazione in data 11.11.2015 del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento – che il calciatore Sandri – a far data dal 12. 9.2013 e fino al 1.7.2014 - era stato trasferito in prestito temporaneo alla Società G.S. Bolghera. Risulta dalla stessa accusa, e dalla motivazione del Giudice di primo grado, che il torneo, cui avrebbe preso parte il Sandri in carenza di autorizzazione e nulla osta , si è svolto dal 2.4.2014 al 21.5.2014. Appare allora pacifico che la Società reclamante, in detto periodo, non poteva essere chiamata a rispondere del comportamento del calciatore, in quanto il Sandri era in costanza di trasferimento temporaneo alla Società G.S. Bolghera. Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’ U.S.D. Vipo Trento di Trento e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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