F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO Sig. TROIANO DONATO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.C. VOGHERA S.R.L., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 3244/138 PF13-14 AM/MA DELL’8.10.2015 – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 40/TFN del 4.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14-22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO Sig. TROIANO DONATO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.C. VOGHERA S.R.L., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 3244/138 PF13-14 AM/MA DELL’8.10.2015 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 40/TFN del 4.12.2015) A seguito di notizie stampa che evidenziavano una attività della G. di F. nei confronti della Società Voghera concernenti possibili illeciti fiscali/contributivi, la Procura Federale apriva una indagine nei confronti della Società stessa. All’esito di detta indagine la Procura Federale con nota in data 8.10.2015 deferiva il Sig. Donato Troiano – oltre agli altri responsabili della Società – per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (ora art. 1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, C.G.S. e art. 1, comma 1, C.G.S. (ora art. 1 bis, comma 1) in relazione all’art. 37, comma 1, N.O.I.F.. Il Troiano era accusato in particolare nella qualità di Direttore Generale dal 26.3.2010 di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione in materia di IVA oltre ad ulteriori irregolarità come meglio specificate nell’incolpazione. Al Troiano veniva altresì contestato di non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l’assunzione della rappresentanza in ambito sportivo dell’AC Voghera S.r.l.. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in data 11.12.2015, accogliendo le richieste avanzate dal Procuratore Federale, condannava il Nazionale – Sezione Disciplinare alla inibizione di anni 2 e ammenda di € 3.000,00 (a fronte di una richiesta della Procura Federale di anni 3 di inibizione ed € 3.000,00 di ammenda) in quanto: Direttore Generale dell’AC Voghera S.r.l. dal 26.3.2010 e membro del Consiglio Direttivo con la qualifica di Consigliere con delega di rappresentanza nella Stagione Sportiva 2012/13, nonché per quanto riferito dalla G.d.F. di Voghera, “Gestore di fatto del sodalizio”, così concorrendo alle violazioni poste in essere dal sig. Francesco Ialenti. Il Tribunale evidenziava che le accuse mosse al Nazionale – Sezione Disciplinare, in particolare: - nel periodo 2009/2010, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 33 soggetti percipienti; così non dichiarando i ricavi per complessivi € 317.744,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP; - nel periodo 2010/2011, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 31 soggetti percipienti; così non dichiarando i ricavi per complessivi € 272.044,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP; 7 - nel periodo 2011/2012, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 37 soggetti percipienti ; così non dichiarando i ricavi per complessivi € 361.614,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP; - nei periodi di imposta 2010-2011-2012, non presentava la dichiarazione in materia di IVA, erano tutte fondate e per tabulas provate, come risultava altresì dal fatto che le contestazione della Guardia di Finanza avevano trovato altresì sviluppo nel processo penale aperto dall’A.G. territorialmente competente. Proponeva impugnazione l’interessato che sottolineava di essersi occupato in seno alla Società prevalentemente di organizzazione di campionati e manifestazioni sportive e di essere stato responsabile della Società stessa per un brevissimo periodo così come risulta dalla Visura Camerale Storica da cui si evince che il Troiano veniva nominato D.G. del Voghera il 26.3.2010 e la carica risultava cessata in data 30.6.2010; e rivestiva in particolare il ruolo di D.G. della “Holding Voghera 1915 S.r.l.” socio della A.C. Voghera senza così avere potere decisionale sulle questioni economiche concernenti il sodalizio sportivo. L’arco temporale dal 31.3 al 30.6.2010 in cui aveva rivestito la carica di Direttore Generale in seno alla Società era troppo breve per essergli imputata qualsiasi responsabilità ed osservava infine che la comunicazione alla Lega era onere del Segretario del sodalizio sportivo. Ciò posto osserva la Corte che l’impugnazione è parzialmente fondata. Si osserva, al riguardo, che risulta incontestato che nel caso di specie, il Troiano ha rivestito un duplice ruolo, vale a dire una funzione rappresentativa all’interno della società Voghera S.r.l. – in qualità di D.G., anche se per un arco temporale dal 31.3 al 30.6.2010 limitato – ed allo stesso tempo una funzione rappresentativa dell’unico socio della medesima società sportiva dilettantistica, in quanto D.G. della Holding Voghera 1915 S.r.l.. Non può così ritenersi lo stesso immune dalle contestazioni effettuate e dalle violazioni ascrittegli quanto meno nel periodo in cui ha rivestito la carica di D.G. dal 31.3.2010 e successivamente al 30.6.2010 fintanto che non è stato nominato un nuovo Direttore Generale rimanendo egli fino a tale momento – seppur dimissionario – responsabile della conduzione societaria stessa. La circostanza poi che sarebbe stato il Segretario a dover effettuare la comunicazione agli organi competenti, non appare circostanza fondata e comunque idonea a sollevarlo dalla responsabilità in quanto come organismo di vertice dotato di poteri di cognizione e controllo. Per queste ragioni ed in considerazione appunto della parziale fondatezza dell’impugnazione, ritiene equo questa Corte rideterminare la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Troiano Donato, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e l’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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