F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA € 18.000,00 ALLA S.C. GIOVENTÙ PARTENOPE COME PREMIO ALLA CARRIERA – EX ART. 99BIS N.O.I.F. – RELATIVO AL CALCIATORE LETIZIA GAETANO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/TFN del 15.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA € 18.000,00 ALLA S.C. GIOVENTÙ PARTENOPE COME PREMIO ALLA CARRIERA – EX ART. 99BIS N.O.I.F. - RELATIVO AL CALCIATORE LETIZIA GAETANO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/TFN del 15.1.2016) Con reclamo in data 7.3.2016, il Carpi F.C. 1909 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, pubblicata sul Com. Uff. n.10/TFN del 15.1.2016, con la quale erano stati accolti i ricorsi, previa loro riunione per 2 ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, proposti dalla società S.C. Gioventù Partenope e dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. e, per l’effetto, tenuta la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. a corrispondere alla società S.C. Gioventù Partenope, entro il termine del 30.6.2016, il complessivo importo di € 18.000,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis NOIF, per il calciatore Letizia Gaetano relativamente alla Stagione Sportiva 2004/2005. La società Carpi F.C. 1909 S.r.l. ha chiesto in questa sede, in parziale riforma della decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, l’annullamento e/o la revoca di detta decisione nella parte in cui riconosce, alla società S.C. Gioventù Partenope, il premio alla carriera ex art. 99bis NOIF relativo al calciatore Gaetano Letizia, per la stagione 2004/2005. La società S.C. Gioventù Partenope, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto, di contro, la reiezione del reclamo proposto dalla società Carpi F.C. 1909 s.r.l. poiché pretestuoso e infondato sia in fatto che in diritto, con conferma, in parte qua, dell’impugnata delibera. Alla riunione dell’11.4.2016 erano presenti i legali delle due società che hanno esposto, verbalmente, le proprie tesi difensive insistendo per l’accoglimento delle conclusioni precisate nei rispettivi atti. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione. Il reclamo, a parere di questa Corte, è infondato. Sul riconoscimento del diritto da parte della società S.C. Gioventù Partenope, a percepire “il premio alla carriera”, ex art. 99bis NOIF, per la Stagione Sportiva 2004/2005 (€ 18.000,00) per il calciatore Gaetano Letizia, questa Corte ritiene che tale richiesta sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Infatti, a mente dell’art. 99bis NOIF il cosiddetto “premio alla carriera” spetta a tutte le società dilettantistiche o di settore giovanile, che hanno tesserato un calciatore che in seguito esordisca nel Campionato di Serie A, nella Nazionale A o nella Under 21. La norma precisa che il diritto al premio matura in occasione del primo evento tra quelli indicati in precedenza ed è pari a € 18.000,00 per ognuna delle stagioni nelle quali la società della L.N.D e/o di puro settore giovanile abbia tesserato il calciatore. Il compenso forfettario è dovuto esclusivamente alle società a condizione che il calciatore sia stato tesserato almeno per una stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore abbia compiuto 12 anni di età o successive e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Dopo questa doverosa premessa occorre entrare nel merito della presente controversia analizzando i motivi di gravame. Con il primo motivo la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. contesta la rilevanza del tesseramento del calciatore Gaetano Letizia per la Stagione Sportiva 2004/2005, durato meno di 6 mesi, dal 15.1.2015 al 30.6.2015, in favore della società S.C. Gioventù Partenope e quindi non per l’intera Stagione Sportiva in questione. L’art. 99bis NOIF, come detto in precedenza, riconosce alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile il diritto a percepire il “premio alla carriera”, nella misura forfettaria di € 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato. Nel caso di specie, il calciatore Gaetano Letizia è stato tesserato, per la Stagione Sportiva 2004/2005, solo per la società S.C. Gioventù Partenope e, più precisamente, dal 15.1.2015 al 30.6.2015. In precedenza lo stesso calciatore ha partecipato, nelle file della suindicata società sportiva, al Campionato Regionale Giovanissimi 2004/2005, che ha avuto inizio il 17.10.2004 e termine il 19.6.2005 ed alla Coppa Campania che si disputa dal 15.5.2015 al 26.6.2015. Pertanto, il calciatore Gaetano Letizia, per la Stagione Sportiva 2004/2005, è stato tesserato per un’unica società, la S.C. Gioventù Partenope. Tale circostanza, unitamente al fatto che il periodo di tesseramento riguarda una parte importante e preponderante della stagione sportiva, assume piena rilevanza ai fini del riconoscimento del “premio alla carriera”, di cui all’art. 99bis NOIF, non essendo prevista la 3 “parcellizzazione” del compenso spettante alla società dilettantistica e/o di puro Settore Giovanile per la formazione impartita al calciatore, come evidenziato anche dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche. La società S.C. Gioventù Partenope, in questo caso, ha pertanto diritto a vedersi corrispondere dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. “il premio alla carriera” di € 18.000,00, per la Stagione Sportiva 2004/2005, previsto dall’art.99bis delle NOIF. Con il secondo motivo di gravame la reclamante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che determinerebbe il vizio della ultrapetizione della decisione impugnata. Il motivo è infondato. La società S.C. Gioventù Partenope nel giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”Tanto sopra premesso ed esposto, la S.C. Gioventù Partenope, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale, riconosciuta la validità e la rilevanza delle ragioni in fatto ed in diritto delineate in narrativa, contrariis reiectis, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, in riforma della impugnata certificazione, affermare la sussistenza del diritto della Società istante al Premio alla Carriera ex art. 99bis delle N.O.I.F. relativo al calciatore sig. Gaetano Letizia anche per la Stagione Sportiva 2004/2005, con conseguente determinazione in € 9.000,00 (novemila/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia della quota parte spettante alla odierna ricorrente per il suddetto ulteriore periodo.”. E’ orientamento costante e pacifico della Suprema Corte di Cassazione che la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma od in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del compenso effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del compenso senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. n. 3894/2016, Cass. n. 6350/2010, Cass. n. 15698/2006, Cass. n. 1313/2006 e Cass. n. 13296/2004). Nel caso che ci riguarda la società S.C. Gioventù Partenope ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche di riconoscerle il diritto al Premio alla Carriera, ex art. 99bis NOIF, per il calciatore Gaetano Letizia, per la Stagione Sportiva 2004/2005, nella misura di € 9.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Giudice di prime cure non ha pertanto emesso un provvedimento diverso da quello richiesto ma ha liquidato alla società S.C. Gioventù Partenope, il giusto compenso, così come previsto dalla norma in esame, che non prevede frazionamenti di sorta, una volta accertato e riconosciuto il conseguente diritto della predetta società alla sua percezione. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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