F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTA TAVERNE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTA TAVERNE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014) Con ricorso spedito in data 25.11.2014 a società A.S.D. Asta Taverne ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione tenutasi il 31.7.2014 (Com. Uff. n. 2/D 2014/2015), in merito alla richiesta avanzata dalla medesima società al fine di ottenere la condanna della società A.C. Siena S.p.A. al pagamento della somma di € 333.800, oltre interessi fino al saldo, in forza di un preteso accordo avente ad oggetto il rimborso da parte della A.C. Siena S.p.A. delle spese sostenute dalla A.S.D. Asta Taverne per l'esercizio delle attività dilettantistiche e giovanili con la propria squadra presso impianti sportivi di terzi. In considerazione della situazione giuridico-economica in cui versava l'A.C. Siena S.p.A. e della procedura di Concordato Preventivo n. 30/2014 pendente innanzi al Tribunale di Siena, su richiesta della ricorrente, veniva più volte rinviata l'udienza di discussione innanzi la Corte Federale di Appello. All'udienza del 22.1.2016, codesta Corte, dato atto della notorietà del fallimento dell'A.C. Siena S.p.A., rinviava l'udienza a data da destinarsi per la verifica dell'intervenuta assunzione del provvedimento di cui all'art. 16, comma 6 N.O.I.F.. In data 22.1.2016 il Presidente Federale preso atto della dichiarazione di fallimento della A.C. Siena S.r.l. in liquidazione, pronunciata dal Tribunale Civile di Siena, visto l'art. 16 delle N.O.I.F., deliberava di revocare l'affiliazione alla fallita società A.C. Siena S.p.A. S.r.l. in liquidazione (gia A.C. Siena S.p.A. n. affiliazione 49240). Per questi motivi la C.F.A., preso atto del provvedimento di revoca della affiliazione della fallita società A.C. Siena S.r.l. in liquidazione, già A.C. Siena S.p.a., di cui al Com. Uff. n. 248/A del 22.1.2016, dichiara estinto il procedimento. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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