• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. GIOVANNI VOLPI, NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; – AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. – NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. GIOVANNI VOLPI, NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016)
Con atto del 5.1.2016 il Procuratore Federale ha deferito: a) VOLPI Giovanni, tesserato in qualità di Direttore Generale per la società GSD Casalromano, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, “per aver richiesto una consistente somma di denaro al calciatore Simone Paghera, all'epoca dei fatti tesserato presso Società GSD Casalromano, e successivamente di averne effettivamente ottenuta una parte per svincolarlo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”; b) il GSD CASALROMANO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, VOLPI Giovanni. Secondo la ricostruzione dell’atto di deferimento il sig. Giovanni Volpi, Direttore Generale della Casalromano (società che deteneva il cartellino del giocatore Paghera) avrebbe preteso dal calciatore la somma di € 2.500 per concedere il consenso al trasferimento a titolo temporaneo all'Avezzano; una volta raggiunto l'accordo con l'Avezzano Calcio, il Paghera avrebbe versato, personalmente ed in contanti, al sig. Volpi la somma per ottenere quindi il trasferimento in prestito; al termine della stagione 2013/2014, il Paghera avrebbe chiesto al sig. Volpi di essere svincolato per trasferirsi definitivamente all'Avezzano (dove aveva anche oramai trasferito la propria residenza) ed avrebbe ricevuto la richiesta del pagamento di ulteriori € 10.000,00 (€ 2.500,00 per 4 anni di vincolo), richiesta che sarebbe stata tuttavia rifiutata dal calciatore cosicchè il Volpi avrebbe ridimensionato la pretesa ad € 4.000, 00, somma che, dopo un primo rifiuto, sarebbe stata pagata parte in contanti (€. 1.500,00) ed parte mediante assegni bancari a lui rilasciati - a titolo di rimborso spese - dalla società Avezzano e non intestati. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del CRL datato 28.1.2016, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, accertata e dichiarate la responsabilità del signor Giovanni Volpi, tesserato in qualità di Direttore Generale per la società GSD Casalromano, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, e della GSD Casalromano, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS e per l’effetto ha comminato al sig. Volpi mesi 3 di inibizione ed alla GSD Casalromano € 300,00 di ammenda. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 084/CFA (2015/2016) la Corte Federale d'Appello ha annullato la decisione del Tribunale Federale Territoriale per vizi in procedendo (mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 30, comma 11 ed art. 41 comma 3 CGS, rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia per il merito). Il Tribunale Federale Territoriale, con il provvedimento oggi impugnato, ha dichiarato la responsabilità del signor Giovanni Volpi per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, e della GSD Casalromano, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS e per l’effetto ha disposto nei confronti del sig. Giovanni Volpi la sanzione di mesi tre di inibizione e nei confronti del GSD Casalromano la sanzione di € 300,00 di ammenda. Secondo il giudizio del Tribunale Federale Territoriale “dalle risultanze probatorie agli atti è emerso che ha richiesto un somma di denaro al calciatore Simone Paghera, per ottenere lo svincolo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Tale comportamento integra la violazione di cui all'Art. 1 bis comma 1 CGS. La versione data dal Volpi in sede di indagini non risulta essere supportata da elementi probatori tali da scalfire quanto accertato dalla Procura Federale. Ne consegue che il Volpi è chiamato a rispondere per la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 111 delle NOIF ed all'Art. 10, comma 2, CGS e la società GSD Casalromano, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS”. Avverso tale provvedimento hanno proposto rituale reclamo, con unico atto, il Sig. Volpi e la società Casalromano articolando i seguenti motivi di gravame. Con il primo motivo, i reclamanti hanno dedotto la nullità e/o inesistenza della decisione impugnata per non avere il Giudice di prime cure sottoscritto la decisione come avrebbe dovuto in applicazione delle disposizioni processualcivilistiche i cui principi sono richiamati dal CGS CONI; con il secondo motivo, i reclamanti hanno eccepito l’estinzione del giudizio disciplinare perché, stante la dedotta nullità e/o inesistenza della decisione, sarebbe decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 34 bis CGS; con il terzo motivo, hanno dedotto vizi del deferimento di varia natura: per non essere il Volpi stato ascoltato dalla Procura federale nonostante avesse espresso tale intendimento nella memoria ex art. 32 ter, comma 4. CGS; l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS; con il quarto motivo, relativo al merito della questione, i reclamanti hanno infine dedotto l’infondatezza dell’incolpazione che risulterebbe priva di ogni valido supporto probatorio. I reclamanti hanno quindi concluso perché la CFA, in via principale, dichiari la nullità e/o inesistenza della decisione impugnata dichiarando altresì, per l’effetto, la conseguente estinzione, ex art. 34 bis CGS, del giudizio disciplinare e l’inefficacia di tutti gli atti del procedimento e di eventuali decisioni di merito; in via subordinata, perché la Corte prosciolga i reclamanti dagli addebiti ad essi ascritti; in via di ulteriore subordine, perché riduca la sanzione inflitta al Volpi nei limiti del presofferto o, per entrambi i reclamanti, nella misura ritenuta di giustizia. Il ricorso è fondato nel merito nei termini di seguito esposti. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni preliminari in rito. Quanto alla pretesa nullità/inesistenza della decisione per la mancanza della sottoscrizione autografa del Giudice di prime cure occorre osservare che a norma del CGS le decisioni degli Organi della giustizia sportiva della FIGC sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Alcun riferimento viene fatto alla sottoscrizione del giudice come, al contrario, avviene nel codice di procedura civile (art. 132, comma 3). Ebbene, poiché per il principio di portata generale di cui all’art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e poiché il CGS non stabilisce affatto che le decisioni degli organi della giustizia sportiva debbano recare la sottoscrizione autografa, né del Presidente del Collegio né del giudice estensore, tanto meno a pena di nullità, l’eccezione dei reclamanti è destituita di fondamento. L’infondatezza del primo motivo di gravame travolge anche il secondo che nei riguardi del primo è in rapporto di consequenzialità logica. Anche il terzo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, il Procuratore Federale, quando non deve disporre l’archiviazione, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In sostanza il CGS consente all’interessato di esercitare i propri diritti di difesa mediante due diverse modalità alternative tra loro; l’audizione personale o il deposito di una memoria. Ebbene, nel caso concreto, avendo i deferiti presentato una memoria, hanno evidentemente optato per una delle due alternative messe loro a disposizione dall’ordinamento. Ne consegue che la mancata audizione, anche in presenza di esplicita richiesta, non vulnera la correttezza e la linearità del procedimento, essendo stato pienamente rispettato nel caso concreto il diritto di difesa dell’incolpato mediante la produzione di una memoria scritta. Quanto alla censura relativa alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine per la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, è solo sufficiente rilevare come la Procura Generale dello Sport abbia concesso, in data 8.10.2014, una proroga di 40 giorni del termine di svolgimento delle indagini in considerazione di quanto stabilito sul piano generale per il periodo transitorio di applicazione delle nuove norme del CGS. Ne consegue che gli atti di indagini sono stati tutti validamente compiuti poiché compiuti entro il periodo di proroga. Il reclamo è invece fondato nel merito. In effetti, la decisione impugnata non spiega da quali elementi probatori il Tribunale abbia tratto la convinzione secondo la quale il Volpi avrebbe richiesto ed ottenuto un somma di denaro al calciatore Simone Paghera, per ottenere lo svincolo, nonostante quest’ultimo avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Al contrario, dal materiale probatorio in atti, emerge che la ricostruzione fatta propria dal Tribunale si fonda solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese in diverse sedi dal calciatore; dichiarazioni che, tuttavia, contestate dall’incolpato, non trovano riscontro nelle dichiarazioni degli altri soggetti interrogati nel corso dell’indagine né in alcuno degli atti e dei documenti acquisiti dall’attività inquirente della Procura federale. Anche le modalità in base alle quali sarebbe avvenuto il pagamento da parte del calciatore del denaro preteso dal Volpi non consentono di ricondurre le condotte delle persone coinvolte, ciascuno in ragione del proprio ruolo, nell’ambito della ricostruzione offerta – peraltro in termini prettamente presuntivi – dalla Procura federale. Non emergono elementi significativi infatti che consentano di ricondurre la negoziazione dei tre assegni bancari emessi dall’Avezzano privi dell’indicazione del beneficiario e consegnati al Paghera (circostanza questa confermata dal presidente dell’Avezzano Sig. Gianni Paris) alla persona del Volpi. Tanto meno trova riscontro la circostanza che il Paghera li abbia effettivamente consegnati al Volpi tanto più che lo steso Paris ha affermato di sapere che dei tre assegni solo uno sarebbe stato incassato da soggetto del quale non ha saputo riferire l’identità. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società G.S.D. Casalromano di Casalromano (Mantova), annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. GIOVANNI VOLPI, NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; – AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. – NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016)"