• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; – AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; - AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)
La Procura Federale della FIGC ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016 con la quale è stata comminata la sanzione di un mese di inibizione al sig. Capuano Ciro e l’ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Montecalcio. La decisione del Tribunale Federale Territoriale era conseguita al deferimento da parte della Procura Federale della FIGC a carico del dirigente Capuano Ciro per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., art. 10 comma 2 C.G.S. e art. 43 delle N.O.I.F. nonché della società ASD Montecalcio con riferimento alla gara del 10.10.2015 tra A.S.D. Montecalcio e A.S.S.C. Domenico Luongo. La Procura Federale aveva accertato che in tale gara la società Montecalcio aveva impiegato il calciatore Filagrossi Ambrosino Tommaso nonostante in quel momento egli non fosse tesserato. Aveva altresì accertato che la distinta della gara in questione era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Capuano Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Per queste violazioni regolamentari aveva deferito il dirigente e la società Montecalcio dinanzi al Tribunale Federale Territoriale ritenendo la società responsabile oggettivamente dei propri tesserati. Nel deferimento la Procura Federale aveva richiesto per il dirigente Capuano Ciro anni 1 e mesi 6 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2016/2017 ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, pur ritenendo i fatti oggetto del deferimento provati per tabulas, comminava soltanto la sanzione per il dirigente Capuano Ciro della inibizione per un mese e per la società A.S.D. Montecalcio l’ammenda di € 200,00. Di qui la proposizione del ricorso da parte della Procura Federale ritenendo l’entità delle sanzioni inflitte al dirigente Capuano e alla società A.S.D. Montecalcio del tutto inadeguate rispetto alle violazioni regolamentari commesse. In particolare nel suo ricorso la Procura Federale ha evidenziato il fatto che è stata falsata la regolarità della partita a cui ha partecipato il giocatore non tesserato, ma soprattutto che è stata messa a repentaglio la incolumità fisica dello stesso calciatore che ha gareggiato senza che vi fosse un certificato di idoneità sportiva. Il ricorso proposto dalla Procura Federale merita accoglimento. Infatti le violazioni commesse sono particolarmente gravi, in quanto la partecipazione di un calciatore non tesserato alla gara in questione, per un verso, ha messo a rischio la salute dello stesso (in assenza di un certificato di idoneità sportiva) e, per altro verso, ha avuto come conseguenza il fatto che venisse falsata la regolarità della partita alla quale egli ha partecipato. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue: - inibizione al Sig. Capuano Ciro ad anni 1 e mesi 6; - ammenda di € 800,00 alla società A.S.D. Montecalcio e penalizzazione di punti 1 in classifica.
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1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; – AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)"