F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANGIOSA ANTONIO; – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG.MORTARUOLO GAETANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; – AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB PONTE 98 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6439/3803/380 PF 15/16/AA/GB DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANGIOSA ANTONIO; - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG.MORTARUOLO GAETANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; - AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB PONTE 98 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6439/3803/380 PF 15/16/AA/GB DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016) Con rituale ricorso 10.5.2016 il Sostituto Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016) con la quale il Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania ha inflitto a Frangiosa Antonio e Mortaruolo Gaetano, rispettivamente Presidente e Dirigente della A.S.D. Club Ponte 98, le sanzioni della inibizione per mesi 1, al calciatore Conte Antonio la squalifica per tre giornate effettive di gara, ed alla Società A.S.D. Club Ponte 98 la sanzione della ammenda di € 200,00. La decisione del Tribunale Territoriale era conseguita al deferimento da parte del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. e 43 delle N.O.I.F. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni sovra esplicitate. Con l'unico motivo scritto, il Sostituto Procuratore Federale, sulla premessa che il Tribunale Federale aveva riconosciuto la piena responsabilità dei soggetti deferiti, nel dolersi della lieve entità delle sanzioni inflitte, ha chiesto la rideterminazione delle stesse nella misura di 1 anno e 6 mesi ciascuno di inibizione per il Presidente Frangiosa Antonio e per il Dirigente Mortaruolo Gaetano e 1 punto di penalizzazione per la A.S.D. oltre ad € 1.000,00 di ammenda. Il Sostituto Procuratore Federale ha rilevato, all'uopo, che il Tribunale Territoriale non aveva tenuto nel debito conto la gravità delle infrazioni addebitate ai tesserati ed alla su richiamata Società che aveva beneficiato, in occasione di una gara di Campionato, della presenza in campo del calciatore Conte Antonio, non avente titolo in quanto all'epoca non tesserato, con la conseguenza che non solo era stata irrimediabilmente falsata la regolarità della gara, ma, ancor più, era stata messa a serio repentaglio la incolumità fisica del calciatore stesso, privo del certificato di idoneità sportiva. Alla seduta del 16.6.2016 della Corte Federale d'Appello tenutasi davanti alla III Sezione giudicante, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, all'uopo, questa Corte che le violazioni commesse sono di particolare gravità in quanto la partecipazione ad 1 gara di Campionato di un calciatore non tesserato ha irrimediabilmente falsato la regolarità della stessa, ed ancor più è stata messa a rischio la incolumità fisica dello stesso, privo di un certificato di idoneità fisica. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue: - inibizione ai Sigg.ri Frangiosa Antonio e Mortaruolo Gaetano ad anni 1 e mesi 6 ciascuno; - ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. Club Ponte 98 e penalizzazione di punti 1 in classifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it