F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); – INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. JACOPO CAPIZZI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); – INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. LAPI GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS; – AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL CGS INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. JACOPO CAPIZZI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. LAPI GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS; - AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL CGS INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016) Con atto del 28.10.2015 la Procura Federale F.I.G.C. deferiva i signori Jacopo Capizzi, Rosario Selvaggio e Gianluca Lapi, nonché la FCD Piagge per responsabile diretta ed oggettiva col seguente capo di incolpazione:” per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 12, commi 5 e 6, ultimo periodo, stesso Codice, avendo assunto, unitamente ad altri tesserati, in occasione della gara Piagge/Lunigiana del 19.4.2015, valida per il Campionato di Promozione Toscano, Girone A, un atteggiamento fortemente intimidatorio nei confronti dei componenti la squadra avversaria all’atto dell’arrivo all’impianto sportivo, con minacce verbali e fisiche.” In esito al giudizio, il Tribunale federale territoriale infliggeva le seguenti sanzioni: - al signor Rosario Selvaggio, inibizione per anni 1e mesi 6; - al signor Jacopo Capizzi, inibizione per anni 1; - al signor Gianluca Lapi squalifica per anni 2; - alla società FCD Piagge ammenda di e 2.500,00 e la squalifica del campo per 4 gare effettive. (Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016). Già dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana era stata posta la pregiudiziale relativa all’applicazione dell’art. 34 bis C.G.S. con conseguente estinzione del procedimento. Faceva rilevare il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana che la questione dell’articolo 34 bis è stata oggetto di una recente decisione della Corte Sportiva di Appello Toscana la quale ha ritenuto sussistere, in un caso concreto di applicazione dell’art. 23 C.G.S. F.I.G.C., una vera e propria interruzione che faceva ripartire-anche a garanzia dell’incolpato-il computo dei termini dell’art. 38 C.G.S. Coni dalla data dell’evento che ha posto nel nulla l’ipotesi di patteggiamento a seguito del quale è necessario avviare il dibattimento. Nel caso di specie il Tribunale ha avuto conoscenza del mancato accoglimento del patteggiamento in data 17.3.2016 e, pertanto, il computo dei termini deve necessariamente ripartire da quella data. In ogni caso, pur essendo il tribunale assolutamente convinto del nuovo decorrere del termine, deve osservarsi che la stessa sospensione del deferimento operata dalla congiunta richiesta delle parti (ex art. 2, ex arte 38, comma 5, lett. b) C.G.S. Coni) ha necessariamente comportato una sospensione del procedimento che deve essere scomputata dal presunto calcolo difensivo. Infatti il deferimento è stato inoltrato in data 28.10.2015 e la domanda ex art. 23 C.G.S. proposta in data 11.12.2015 con il decorso di 44 giorni; il rigetto da parte della Procura Federale Coni della proposta di definizione su richiesta delle parti è stato ricevuto in data 17.3.2016 e la decisione è stata adottata nell’udienza del 29.4.2016 con il decorso di ulteriore 43 giorni, risultando anche così avesse rispettato abbondantemente il termine invocato. Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana proponevano rituale ricorso la società F.C.D. Piagge, il signor Jacopo Capizzi, il signor Rosario Selvaggio ed il signor Gianluca Lapi, deducendo come primo motivo la violazione dell’art. 34 bis C.G.S. e come secondo motivo l’abnormità della sanzione che poteva ben essere contenuta a quanto richiesto dalla Procura Federale in occasione del dibattimento di primo grado. Osservava la difesa che l’azione disciplinare è stata esercitata il 28.10.2015 e il procedimento è terminato il 5.5.2016, dopo oltre 6 mesi, senza che si sia verificato alcun evento interruttivo così come previsto dall’art. 38 C.G.S. Coni. Secondo la difesa dei ricorrenti l’errore in cui è incorso il Tribunale Federale Territoriale è quello di considerare quello dei 90 giorni un termine che riguarda esclusivamente il giudicante, invece, lo stesso attiene all’intera procedura, compresi gli adempimenti di competenza della Procura Federale (come comunicare all’organo giudicante il parere negativo al patteggiamento), atteso che trattasi di termine a garanzia dell’incolpato. Il ricorso è solo parzialmente fondato con riferimento alla dosimetria della pena. La questione pregiudiziale non appare fondata essendo la decisione del tribunale federale adeguatamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici. Punti fermi sono da considerare la conoscenza da parte del tribunale del mancato accoglimento dell’istanza di patteggiamento avvenuta in data 17.3.2016 e la decisione dello stesso tribunale intervenuta in data 27.4.2016. Considerato che in caso di richiesta dell’applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S. si ha una vera e propria interruzione che fa ripartire il computo dei termini, come ritenuto da recente giurisprudenza; ed altresì che vi è stata una sospensione per un rinvio richiesto congiuntamente dalle parti, e deriva che non v’è stata alcuna violazione dell’art. 34 bis C.G.S.. La fattispecie è di indubbia gravità in quanto non v’è stata solo la violazione dei principi che hanno trovato tutela giuridica nell’art. 1bis C.G.S., ma un vero stravolgimento che rinnega l’essenza stessa dello sport. Sulla certezza dei fatti oggetto dell’incolpazione non v’è soltanto la dichiarazione del dirigente e dei tesserati della società Lunigiana, ma vi sono le dichiarazioni dei rappresentanti di altre cinque società che hanno avuto occasione di disputare gare ufficiali contro la società Le Piagge, nonché anche delle registrazioni relative alle minacce perpetrate. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società F.C.D. Piagge di Firenze, ridetermina le sanzioni: - inibizione al Sig. Selvaggio Rosario fino al 28.2.2017; - inibizione al Sig. Jacopo Capizzi fino al 30.11.2016; - inibizione al Sig. Lapi Gianluca di anni 1; ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo di gioco per 2 giornate alla Società F.C.D. Piagge. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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