F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CFA del 20 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. BAGNO A RIPOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 3.025,60 ALLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE A TITOLO DI RISARCIMENTO PER DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA C.S. ALLEANZA GIOVANILE/BAGNO A RIPOLI DEL 24.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 15/TFN del 13.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CFA del 20 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C.D. BAGNO A RIPOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 3.025,60 ALLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE A TITOLO DI RISARCIMENTO PER DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA C.S. ALLEANZA GIOVANILE/BAGNO A RIPOLI DEL 24.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN del 13.4.2016)
La società A.C.D. Bagno a Ripoli ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche nella riunione tenutasi il 12.4.2016 (Com. Uff. n. 15/TFN del 13.4.2016), in merito al reclamo n. 147 avanzato dalla società C.S. Alleanza Giovanile per la richiesta di rimborso dei danni arrecati all'impianto sportivo comunale di Dicomano (FI), in occasione della gara disputatasi tra le due squadre in data 24.10.2015. La vicenda processuale può riassumersi brevemente. Con ricorso datato 19 febbraio 2016, la società C.S. Alleanza Giovanile ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la pronuncia di un’ingiunzione di pagamento (come da preventivo di spesa) nei confronti della società A.C.D. Bagno a Ripoli al fine di permettere le esecuzione dei lavori necessari alla riparazione, a regola d’arte, della struttura danneggiata). La richiesta di risarcimento della società C.S. Alleanza Giovanile traeva origine dai fatti occorsi in occasione della partita di Campionato juniores provinciale tra le due squadre disputata presso lo stadio comunale di Dicomano. La società C.S. Alleanza Giovanile lamentava che in tale occasione, successivamente alla subita espulsione, il calciatore della A.C.D. Bagno a Ripoli Sig. Niccolò Gamberini avrebbe colpito con pugni la porzione destra della struttura in plexiglass che conduce dal campo sportivo agli spogliatoi, danneggiandola. A sostegno della propria richiesta la società reclamante depositava documentazione fotografica e fattura dei relativi lavori. La società A.C.D. Bagno a Ripoli non depositava alcuna memoria. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, ritenuto provato il danno e la sua imputabilità alla società A.C.D. Bagno a Ripoli accoglieva il ricorso della società C.S. Alleanza Giovanile e dichiarava la società A.C.D. Bagno a Ripoli tenuta a corrispondere alla società ricorrente l'importo di € 3.025,60 IVA compresa. Contro tale decisione la società “A.C.D. Bagno a Ripoli” ha avanzato reclamo lamentando, in 2 sintesi,: 1) la mancata prova della imputabilità del danno al proprio calciatore; 2) l'entità della somma liquidata, in quanto ritenuta eccessiva, perchè riferita alla sostituzione di tutti e tre gli anelli del tunnel danneggiato. Sulla base di tali presupposti chiedeva, in via principale, l'annullamento della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche ed, in via subordinata, la riduzione dell'importo liquidato. La società C.S. Alleanza Giovanile, costituitasi regolarmente in giudizio presentava proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo presentato dalla società A.C.D. Bagno a Ripoli. La Corte d'Appello Federale, esaminati gli atti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene ampiamente provata l'antigiuridicità nell'ambito dell'ordinamento federale, delle condotta del tesserato della società A.C.D. Bagno a Ripoli, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avanzate da tale ultima società al provvedimento del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, se non nei limiti della mancata dimostrazione della necessità di dover provvedere alla sostituzione dell'intero tunnel e non solo di una parte di esso, che giustifica una riduzione dell'importo liquidato ad € 1.500,00 IVA compresa. La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Bagno a Ripoli di Bagno a Ripoli (Firenze) liquida in € 1.500,00 (IVA compresa) la somma da corrispondere alla società C.S. Alleanza Giovanile. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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