F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Richiesta parere interpretativo con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO (ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE – COM. UFF. N. 122/A DELL’1.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2016/2017 – Richiesta parere interpretativo con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO (ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE – COM. UFF. N. 122/A DELL’1.9.2015) Il Presidente Federale ha formulato richiesta di parere interpretativo con riferimento alla previsione di cui all’articolo 3.2 del vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (adottato con delibera del Consiglio federale in data 1° settembre 2015), ai sensi del quale “Non possono svolgere l’attività di Procuratore sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”. Con quattro separati quesiti specifici, viene chiesto, in particolare, di indicare, anche a chiarimento, integrazione o modifica di quanto riportato nel commentario FIGC al regolamento: a) se l’attività di procuratore sportivo sia o meno compatibile con l’incarico di natura tecnica svolto presso la FIGC, nell’ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo; b) se, in caso di risposta negativa al primo quesito sub a), esistano condizioni che rendano compatibile la fattispecie delineata sub a) con il vigente quadro regolamentare; c) cosa comporti la sospensione per il procuratore sportivo in caso di incompatibilità sopraggiunta dopo la sua iscrizione nel registro, di cui all’articolo 4.7 del regolamento; d) quali siano i “rapporti di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad esse affiliate” che inibiscono o limitano l’attività del procuratore sportivo. Ciò premesso, la Sezione Consultiva della Corte, presa visione del testo regolamentare e del relativo “Commentario”, al quale ultimo ritiene possa attribuirsi natura di linee guida interpretative, di portata non vincolante, prima di dare seguito al quesito interpretativo come specificamente articolato, non può non prendere le mosse da una considerazione generale, che investe il disposto normativo nel suo complesso: la norma, nel rispetto dell’intendimento che ha portato alla recente novella, appare contrassegnata da un approccio al tema delle incompatibilità, per questo delicato settore professionale sportivo, evidentemente e apprezzabilmente rigoroso. La Corte non può non prenderne atto e tenerne conto nell’affrontare ogni delibazione di ordine ermeneutico, non potendosi contraddire lo spirito di una disposizione che, se raffrontata coi suoi diretti precedenti, ha voluto all’evidenza, rispondendo a sollecitazioni pervenute da più parti e da diverso tempo (Autorità Antitrust, organi giurisdizionali ecc.), fornire un chiaro segnale di chiusura verso situazioni che, già solo a livello potenziale, potessero comunque dar luogo anche alla sola sembianza di un conflitto di interessi, incrinando dunque la credibilità del sistema. Così, la norma in questione presenta uno spettro applicativo particolarmente ampio, non occupandosi solo di disciplinare la coincidenza di ruoli e funzioni in capo al medesimo soggetto o le attività precluse ma, non da ultimo, anche i “rapporti” ritenuti inconciliabili con l’attività di procuratore sportivo. I “rapporti” (quindi con altri soggetti) preclusi al procuratore non sono, dunque, solo quelli di natura professionale ma anche quelli “di qualsiasi altro genere”, e questo non solamente “nell’ambito della FIGC” ma anche “delle società ad essa affiliate”. Ne consegue che, come anticipato del resto dallo stesso “Commentario”, una dizione così ampia e di portata generale, alla luce delle finalità di rigore già descritte, non può non comprendere al suo interno anche i rapporti di parentela, in linea retta e collaterale. Non per questo la norma, la cui portata pare così estesa nella versione vigente, non necessita, in sede di interpretazione, di un’accorta opera di perimetrazione dei suoi ambiti operativi, che non ne scalfisca i capisaldi finalistici e non ne intacchi la ratio resa palese, dai più condivisa. Così, venendo al quesito di cui alla lettera a), il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente sopra descritta, l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo. Tale principio può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l’incarico federale attribuito al soggetto “in rapporto” col procuratore sia estraneo all’area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell’atleta tesserato per la società. In questo senso, si ritiene di aver assolto anche al profilo del quesito di cui alla lettera b). Per il procuratore sportivo in posizione di incompatibilità “personale” o “per rapporto”, si profila, ove tale posizione sia sopravvenuta, quanto meno un provvedimento sospensivo ex art. 4.7 del Regolamento, atteso che la situazione di incompatibilità va inevitabilmente risolta; provvedimento che si traduce nella sospensione dei rapporti in corso e nel divieto di instaurarne di nuovi, prescrizioni che non possono essere comunque aggirate od eluse, per l’intera durata dello status di incompatibilità, mediante interposizioni fittizie di soggetti o l’esercizio dell’attività da parte di strutture associative o similari che fanno comunque capo al procuratore sportivo. Ciò detto anche ai fini di quanto richiesto con la lettera c), resta da chiarire, alla stregua della lettera d), quali siano i “rapporti di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate” che inibiscono, o comunque limitano, l’attività del procuratore sportivo. Orbene, la Sezione, fatto salvo quanto più sopra detto, si trova nell’oggettiva impossibilità di fornire un repertorio dettagliato e, se possibile, esaustivo del novero dei rapporti interessati dallo spazio applicativo della disposizione in argomento. Ciò nondimeno, l’occasione è utile per ribadire, in via di linea ermeneutica generale, che deve trattarsi di rapporti (che possono essere di parentela, fino al quarto grado in via retta e collaterale, di coniugio, di affinità, sino al secondo grado, ma non necessariamente solo questi) comunque in grado di creare, in concreto, una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale. Il tutto, peraltro, in perfetto ossequio a quanto previsto dall’art. 10, comma primo, del Codice di comportamento del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012, in base al quale, proprio in tema di prevenzione dei conflitti di interessi, “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”. Nei termini riportati è il parere della Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello.
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