F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015) Il 24.11.2014 il Procuratore Federale ha deferito il Dott. Luigi Repace, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale LND – FIGC dell’Umbria, “per rispondere della violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis C.G.S., avendo posto in essere comportamenti non conformi a buone regole di gestione della vicenda sul finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo, quali la disordinata e carente tenuta della contabilità, nonché l’utilizzo dei fondi per scopi diversi al momento dell’effettiva erogazione e comunque non attinenti allo scopo vincolato per il quale era stato concesso (prima quota del contributo di € 150.000,00 utilizzata per differenti esigenze e seconda quota del contributo di € 120.000,00, richiesta ed ottenuta in carenza di un reale ed effettivo stato di avanzamento dei lavori, come confermato dall’impresa appaltatrice degli stessi), tutti comportamenti da considerarsi fra loro collegati e finalizzati unitariamente all’irregolare ottenimento dei fondi ed irregolare utilizzo degli stessi, procurando così un danno all’immagine della struttura federale interessata ed esponendola al rischio di ripetizione del contributo ottenuto”. Instauratosi il contraddittorio, il TFN, con la decisione oggi impugnata pubblicata sul Com. Uff. n. 38/TFN del 16.3.2015, ha respinto il deferimento proposto e, per l’effetto, ha prosciolto il Dott. Luigi Repace da ogni addebito. A giudizio del TFN, infatti, “dalla documentazione agli atti è risultato provato che, contrariamente a quanto posto a base dell’atto di deferimento, l’impianto sportivo è stato ultimato nei tempi (corrispondente alla data di scadenza non del 31.12.2009, ma del 31.12.2011) e cioè in data 23.12.2011 (come da Comunicazione di Fine Lavori in atti) ed in conformità agli obblighi assunti dal Comitato Regionale Umbro per ottenere l’erogazione del contributo regionale (Permesso di Costruire n. 111 dell’8.2.2006 e SCIA n. 3883 del 30.11.2011), e che nessuna somma, di quelle oggetto del finanziamento, sia stata distratta (come ammesso dalla stessa Procura Federale, nel corso dell’udienza del 12.3.2015, in sede di requisitoria). Sul punto, peraltro, risultano decisive le conclusioni della perizia, in atti, redatta in data 30.11.2011, su incarico della Procura della Repubblica di Perugia, dall’Ing. Ruggero Minelli. Il perito, difatti, chiamato a verificare lo stato dei luoghi su cui doveva essere realizzato il campo da gioco e le relative infrastrutture, “il tutto al fine di accertare l’attuale consistenza dello stesso (anche a fronte delle opere come contrattualmente previste)”, concludeva nel senso che “le opere fatte corrispondono, in quanto a descrizione, con quanto scritto nella rendicontazione “a corpo” riportata nell’elaborato Stato Avanzamento Lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori e contenuta nel documento 12 corrispondente alla richiesta della seconda tranche di finanziamento.”A nulla rileva, poi, a voler andare oltre, la circostanza che, con riferimento alla prima tranche del contributo ricevuto, la relativa somma non sia stata amministrata attraverso la predisposizione di un conto corrente bancario dedicato (come, viceversa, posto in essere per la seconda tranche), in quanto non vi era alcun obbligo in questo senso a carico del Comitato Regionale, mentre ogni altra eventuale contestazione, in merito alla gestione delle somme ricevute, è superata, in ogni caso, dalla circostanza che gli importi finanziati sono risultati destinati alla realizzazione dell’opera in argomento. Da quanto sopra, ne consegue l’infondatezza del deferimento proposto”. Avverso tale decisione, con atto del 23.3.2015 prot. 7776/1829/pf/10-11/SP/gb, il Procuratore Federale ha proposto reclamo deducendo l’erroneità della pronuncia per motivazione carente, apodittica e contraddittoria e l’omessa valutazione di prove decisive. Il TFN, infatti, non avrebbe preso in considerazione, come avrebbe dovuto, la documentazione prodotta che avrebbe avuto particolare valenza esplicativa in ordine ai tre profili di contestazione espressamente mossi nell’incolpazione, ovvero la colpevole non separata tenuta della contabilità, l’ottenimento non legittimo del finanziamento e l’utilizzo dello stesso a scopi differenti rispetto a quelli vincolati per i quali era stato concesso. Costituitosi il contraddittorio, acquisita la memoria difensiva del Repace, alla riunione del 4.4.2015, la CFA ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del primo grado del procedimento n. 78/2015-2016 promosso dalla Procura Federale, tra gli altri, contro il Dott. Luigi Repace, ritenendo sussistente un vincolo di collegamento obiettivo tra i due procedimenti aventi ad oggetto comportamenti riferibili alla stessa vicenda dell’ottenimento e della gestione del finanziamento della Regione Umbria. Nel separato procedimento da ultimo richiamato, infatti, la Procura Federale (deferimento 3671/896 pf. 12-13 SP/blp del 25.11.2014) aveva deferito il Dott. Luigi Repace ed i componenti pro tempore del Comitato Regionale Umbria, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis C.G.S., per avere concorso tra loro a formare e sottoscrivere due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria n. 8 del 29.3.2008 e n. 9 del 29.4.2010 – trasmessi alla Regione Umbria nell’ambito della medesima operazione relativa al finanziamento in questione - da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C.. Riaperto il procedimento in seguito alla decisione del TFN di cui al Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015 (con la quale, a seguito di rinvio da parte della CFA, il TFN ha inflitto al Dott. Repace la sanzione di 4 mesi di inibizione per i fatti di cui al separato deferimento 3671/896 pf. 12-13 SP/blp del 25.11.2014), la Corte, ritenuto che il processo penale in corso innanzi al Tribunale di Perugia potesse fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto, ai fini della propria decisione, ha sospeso il procedimento di appello con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis C.G.S. (Com. Uff. n. 18/CFA 2015/2016). In data 5.2.2016, la Procura Federale ha inviato presso la CFA una nota con la quale, con riferimento all’ordinanza di sospensione di cui al Com. Uff. n. 18/CFA 2015/2016, ha invitato la CFA a valutare la possibilità di fissare una nuova riunione per la trattazione del procedimento in ragione del fatto che la sospensione del procedimento disposta dalla CFA non avrebbe comportato la sospensione dei termini di prescrizione dell’illecito, con possibili conseguenze estintive in ordine alla fattispecie in esame. Convocate le parti, alla riunione dell’8.4.2016 la CFA ha pronunciato la seguente ordinanza pubblicata su Com. Uff. n. 103/CFA: “la Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, - vista la nota del Procuratore Federale in data 5.2.2016, con la quale è stata rivolta istanza alla Corte perché valuti la possibilità di fissare una nuova riunione per la trattazione del procedimento, in ragione del fatto che la disposta sospensione del procedimento stesso, di cui all’ordinanza adottata il 4.9.2015 - con la quale, si rammenta, richiamato a livello di principio anche l’art. 295 c.p.c., si è ritenuto in ogni caso che il processo penale in corso potesse essere in grado di fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto - non comporterebbe la sospensione dei termini di prescrizione dell’illecito, con possibili conseguenze estintive in ordine alla fattispecie; - preso atto, peraltro, della formale dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata espressamente dal dott. Repace con dichiarazione del 9.3.2016, e ribadita in data odierna alla presente riunione per il tempo in cui la prescrizione verrà a maturazione; - ritenuto necessario, riservato ogni apprezzamento in relazione alla efficacia della predetta dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, ai fini della valutazione delle ragioni della predetta istanza del Procuratore Federale ed in considerazione, non da ultimo, dei principi di celerità e speditezza dell’ordinamento di settore e della ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni e dell’ordinato andamento dell’attività federale, espresso dall’art. 2, comma 3, Codice Giustizia Sportiva CONI, disporre la ripresa del procedimento, al fine di acquisire, a cura delle parti, con la massima sollecitudine consentita e comunque entro giorni trenta dalla pubblicazione della presente ordinanza, aggiornamenti circa lo stato, ed i presumibili tempi di definizione, del giudizio penale di primo grado pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, restando intatta, altresì, a fronte della definizione del suddetto giudizio in prime cure, la possibilità dell’eventuale applicazione della sospensione facoltativa, secondo i principi generali sanciti dall’art. 337 c.p.c. e chiariti dalla giurisprudenza (Cass., SS.UU., 19.6.2012, n. 10027). Per questi motivi la C.F.A., a SS.UU., dispone la riapertura del procedimento e l’adozione di ordinanza interlocutoria al fine di acquisizioni istruttorie, nei sensi di cui in motivazione, con conferma, altresì, della sospensione dei termini di cui all’art. 34-bis C.G.S.”. Con comunicazione del 26.4.2016, la Procura Federale ha trasmesso alla CFA la nota del 20.4.2016 con la quale la Procura della Repubblica di Perugia ha fornito informazioni sullo stato del processo penale a carico del Repace (prima udienza al 17.5.2016 ed impossibilità di formulare previsioni di durata del processo). Preso atto di quanto sopra, la CFA ha fissato la riunione del 26.5.2016 per la discussione del reclamo. Sono quindi comparsi il Procuratore federale, Dott. Palazzi ed il sostituto procuratore federale Dott. Benedetti i quali hanno sostenuto le ragioni del reclamo chiedendo la sanzione di 1 anno e 2 mesi di inibizione. Il Dott. Repace, con gli avvocati Chiappero e Falcinelli, ha insistito per le ragioni esposte nelle proprie deduzioni difensive illustrando le ragioni della ritenuta irrevocabilità dell’ordinanza di sospensione del procedimento fino all’esito della definizione del giudizio penale ed il venir meno del motivo posto dalla Procura federale a sostegno della propria istanza di ripresa del procedimento alla luce della rinuncia alla prescrizione formulata dal Repace. Preliminarmente deve essere chiarito come l’ordinanza di sospensione del procedimento pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CFA rappresenti espressione del potere discrezionale che compete al giudicante qualora ritenga che dalla definizione di un diverso giudizio possano comunque essere ricavati elementi utili per la soluzione della controversia pendente. Si tratta di ipotesi diversa da quella della sospensione necessaria la quale, significativamente non contemplata nel C.G.S., è stabilita dal codice di procedura civile all’art. 295 qualora il giudizio dipenda dalla decisione di un’altra causa pregiudiziale e costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile. Nel caso di specie, ferma restando la più volte affermata indipendenza dell’ordinamento sportivo da quello generale, la definizione del giudizio penale pendente davanti al Tribunale di Perugia, pur apparendo in grado di fornire elementi influenti anche ai fini della definizione del presente giudizio, non rappresenta affatto, anche per le dedotte ragioni di ordine sistematico, un antecedente legato logicamente e giuridicamente al presente procedimento. La affermata generica possibilità di influenza tra i due giudizi, che senza dubbio condividono fatti e questioni giuridiche, ha indotto la CFA a disporre la momentanea sospensione del procedimento sulla base di un giudizio allo stato degli atti, come tale evidentemente revocabile, secondo il quale il processo penale in corso innanzi al Tribunale di Perugia avrebbe potuto fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto, ai fini della propria decisione. In altri termini, come del resto è stato espresso inequivocabilmente nell’ordinanza di sospensione del procedimento, la CFA non ha mai affermato di intendere i rapporti tra decisione sportiva e decisione penale in funzione di pregiudizialità necessaria, avendo piuttosto espresso l’interesse ad utilizzare eventuali atti istruttori dibattimentali acquisiti in quel procedimento. Del resto, il sopravvenire eventuale della decisione penale comporterebbe effetti sul giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 39 CGS CONI, ed in particolare ai sensi dei commi 1 e 3 di tale disposizione (1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto). Fermo restando tutto quanto sopra, la Corte ritiene di dovere effettuare una nuova valutazione delle ragioni che la portarono a sospendere una seconda volta il presente procedimento. Infatti, il sopravvenire della definizione del separato ma connesso giudizio disciplinare promosso contro il Repace di cui al procedimento 78 (decisione pubblicata su Com. Uff. n. 029/CFA e motivi su Com. Uff. n. 032/CFA) - decisione confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con pronuncia del n. 67/2015 dell’11.12.2015 - come pure la considerazione del prevalere dei principi di celerità e speditezza dell’ordinamento di settore e della ragionevole durata del processo nell’interesse dell’ordinato andamento dell’attività federale, espresso dall’art. 2, comma 3, Codice Giustizia Sportiva CONI, hanno indotto la Corte a riprendere il presente procedimento. Procedimento nel quale è stato comunque acquisito materiale probatorio in grado, per la sua rilevanza, di definire il quadro generale con sufficiente grado di precisione. Tale valutazione, ovviamente, prescinde dal rilievo che possa essere attribuito alla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata dal Repace nel presente procedimento. Infatti, anche volendo soprassedere dalla valutazione se possa o meno legittimamente attribuirsi validità nel caso di specie alla rinuncia da parte del Repace ad una prescrizione che non sia ancora maturata – e ciò sia che si voglia fare riferimento al principio espresso in ambito civile dall’art. 2937 c.c., sia che si richiamino gli insegnamenti della Suprema Corte circa la rinuncia alla prescrizione penale che deve presupporre che i termini siano maturati e non si sia giunti a sentenza (Cass pen. 37583/2009) – la prevalenza dell’interesse alla pronuncia sportiva allo stato degli atti rispetto a quello dell’attesa dello svolgimento del giudizio penale (i cui tempi, come è stato accertato in seguito all’ordinanza interlocutoria, non sarebbero funzionali alla giustizia sportiva) consentono a questa Corte quella valutazione ponderata degli interessi in gioco, che al momento appaiono incompatibili, e stimolano la celere definizione del procedimento sportivo. Alla medesima conclusione conducono anche ragioni di ordine sistematico. Deve essere, infatti, osservato come il C.G.S. non contempla un meccanismo analogo a quello stabilito dal codice di procedura civile secondo il quale, individuando nel regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. la forma di impugnazione del provvedimento di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., il provvedimento di sospensione non è revocabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato. Anche per tale ragione, quindi, il provvedimento di sospensione del procedimento pronunciato dalla CFA, nel silenzio dell’ordinamento sportivo, deve essere inteso come senz’altro revocabile qualora, dietro sollecitazione delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio, emergano elementi che impongano una nuova valutazione del contesto procedimentale. Tanto più che, come detto, la revocabilità ad opera del medesimo giudice non confligge con alcuna previsione di impugnabilità. Ma anche ragionando in termini diversi – e quindi ammettendo che si possa dubitare della correttezza del provvedimento di revoca della sospensione del procedimento disposto dal medesimo giudice che ebbe a pronunciarlo – l’eventuale sindacato sulla sua legittimità, nel silenzio del C.G.S., andrebbe necessariamente affidato ex art. 12 bis, comma 2, Statuto CONI (è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti) al Collegio di Garanzia dello Sport; innanzi a quest’ultimo quindi andrebbe proposto un eventuale reclamo nei termini perentori stabiliti dall’Ordinamento sportivo. Circostanza questa, sia detto per inciso, che non si è verificata nel caso di specie. Venendo al merito della questione, la Corte ritiene che il reclamo della Procura federale sia fondato, nei limiti di seguito esposti. In effetti, la documentazione acquisita agli atti del procedimento consente di individuare profili di responsabilità della condotta del Repace rilevanti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S.. La documentazione in questione di provenienza qualificata – utilizzabile quindi da questa CFA ai sensi dell’art. 32 quinquies stante l’acquisizione da parte della Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Perugia – consente di dissentire dal giudizio espresso dal TFN circa l’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità del Repace. Ed infatti, a prescindere dal rilievo secondo il quale l’impianto sportivo è stato ultimato nei tempi stabiliti ed in conformità agli obblighi assunti dal Comitato Regionale Umbria per ottenere l’erogazione del contributo regionale (permesso di costruire n. 111 dell’8.2.2006 e SCIA n. 3883 del 30.11.2011), ciò che rileva nella presente sede disciplinare appare il mancato rispetto delle regole di corretta amministrazione alle quali il dirigente federale avrebbe dovuto attenersi. Sotto questo precipuo aspetto (si rileva, per inciso, che pende davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale Umbria, un giudizio di responsabilità erariale a carico del Repace per tali vicende), dagli atti istruttori a disposizione del Collegio emerge che le due tranches di finanziamento siano state richieste ed ottenute, la prima, quando non era stato neanche acquisito il verbale di consegna lavori, la seconda, in mancanza di una rendicontazione chiara e trasparente, da parte del Comitato, degli importi fino a quel momento utilizzati da altro soggetto, ossia la Umbria Calcio S.r.l., società di servizi del Comitato, che aveva stipulato l’appalto unitario per la costruzione del campo da gioco e della nuova sede del Comitato Umbria. Conclusione alla quale si perviene agevolmente anche prescindendo da eventuali approfondimenti (che potrebbero emergere dal processo penale) circa i temi della effettiva data di inizio dei lavori dell’opera cui era destinato il contributo, della portata del termine di compimento dell’opera medesima e dell’entità delle opere effettivamente realizzate alla data dell’erogazione della seconda tranche di finanziamento. Risulta, quindi, accertato che, sebbene il richiedente del contributo sia stato il Comitato Umbria, i lavori, aventi ad oggetto unitariamente la costruzione del campo di gioco e dei locali della nuova sede, sono stati commissionati dalla società Umbria Calcio S.r.l., pur sempre soggetto diverso dal Comitato. Tutto ciò ha comportato, anche per l’inevitabile trasferimento dei flussi del finanziamento pubblico dal Comitato alla società Calcio Umbria, titolare dell’appalto e soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo nei confronti dell’appaltatore, un deficit di decifrabilità e trasparenza della contabilità e dei movimenti finanziari direttamente riconducibili al finanziamento che il Comitato aveva ottenuto dalla Regione Umbria per la costruzione del solo campo di gioco (e quindi non per la realizzazione della nuova sede del Comitato). Sotto questo aspetto, la relazione peritale disposta nell’ambito dell’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Perugia ha accertato che la prima tranche del contributo erogato venne utilizzata dalla società Calcio Umbria, cui il Comitato aveva trasferito € 100,000,00, per finalità estranee a quelle cui lo stesso era destinato (€ 73.577,02 per acquisto di materiale ed arredamento d’interni che nulla hanno a che vedere con il campo di gioco); i restanti € 50.000,00 rimasti momentaneamente nella disponibilità del Comitato, vennero impiegati comunque per finalità estranee alla costruzione del campo di gioco. Quanto alla seconda tranche di € 120.000,00, tale somma è risultato essere stata utilizzata per pagare la fattura n. 30 dell’8.6.2010, apparentemente riguardante lavori eseguiti per la realizzazione del campo di calcio, ma in realtà relativa alle altre opere appaltate alla ditta Vitali Ottavio Impresa Edile (cfr. relazione Dott. Saitta del 18.10.2011). Con riguardo a questi aspetti, pertanto, la Corte, a differenza di quanto deciso dal TFN, ritiene che sussistano elementi che facciano ritenere senza dubbio violati da parte del Repace i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva cui devono adeguarsi, ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S., le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Nella conseguente determinazione concreta della sanzione, questa Corte ritiene di dover tenere conto, nondimeno, del comportamento processuale tenuto dal Repace, da valutarsi senza dubbio in termini non negativi. Pertanto, appare corrispondente ai principi di afflittività e proporzionalità, determinare la sanzione, anche in ragione del principio della continuazione rispetto ai fatti di cui al separato deferimento 3671/896 pf. 12-13 SP/blp del 25.11.2014, già oggetto di provvedimento punitivo confermato anche in sede di ultimo grado esofederale di giustizia, nel limite della inibizione a tempo, fino a tutto il 10.8.2016. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, pronunziandosi nel merito allo stato degli atti, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale, infligge al Sig. Repace Luigi la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10 agosto 2016.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it