F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. FACCENDA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 8081/611 PF15-16 SP/BLP DEL 10.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. FACCENDA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8081/611 PF15-16 SP/BLP DEL 10.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)
Con atto del 1.8.2016, il sig. Vincenzo Faccenda ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 29.7.2016, con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, l’odierno reclamante è stato sanzionato con l’inibizione per anni 1 (uno). Il deferimento e la decisione del TFN – sezione disciplinare. Con atto di deferimento del 16.6.2016, all’esito di rimessione degli atti disposta dal TFN – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 13.6.2016 per erronea notificazione dell’originario deferimento del 25 marzo 2016, la Procura Federale aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Vincenzo Faccenda, delegato provinciale di Salerno della L.N.D. – Comitato Regionale Campania, per avere, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., posto in essere un comportamento nei confronti del sig. Sabato Giannattasio, all’epoca dei fatti vice delegato provinciale di Salerno, incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto venendo meno in tal modo all’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e più precisamente perché in data 15.11.2015, nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.- C.R. Campania, aveva un diverbio con il sig. Sabato Giannattasio, al termine del quale lo spintonava facendolo cadere in terra e procurandogli un trauma lombare, guaribile in cinque giorni come da referto del pronto soccorso. All’esito del dibattimento, il TFN perveniva alla decisione di condanna, gravata con il reclamo di cui è giudizio, evidenziando come dall’esame degli atti, “ed in particolare dall’audizione del sig. Daniele Bonifacio del 20 gennaio 2016, risulta che effettivamente in data 25.11.2015 nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.-C.R. Campania vi è stato un forte diverbio tra il delegato provinciale di Salerno, sig. Vincenzo Faccenda, ed il suo vice, sig. Sabato Giannattasio, culminato con una spinta del primo ai danni del secondo, che cadeva a terra (riportando un danno fisico poi giudicato guaribile in cinque giorni dal pronto soccorso dell’ospedale di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” con referto in atti del 25.11.2015).In particolare, il sig. Bonifacio ha reso la seguente dichiarazione, dalla quale emerge con chiarezza il comportamento riprovevole ascrivibile al deferito: ”intravidi Faccenda e Giannattasio uno di fronte all’altro ed udii il Faccenda dire all’altro “Allora non hai capito, te ne 2 devi andare” e subito dopo lo vidi spingere il Giannattasio portandogli le mani al petto”. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Vincenzo Faccenda atteso che il comportamento ascritto al deferito viola con evidenza i doveri previsti dall’art. 1 bis del C.G.S.”. Il reclamo e i motivi della decisione. Il sig. Vincenzo Faccenda ha impugnato la predetta decisione, formulando, in via del tutto preliminare ed assorbente, l’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento, motivata con l’asserito decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis C.G.S. per l’emissione della pronuncia di primo grado. Questo termine, secondo l’appellante, sarebbe abbondantemente decorso alla data (29.7.2016) della decisione oggi gravata, dovendosi individuare, il dies a quo del termine di cui sopra, nella data di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini o, comunque, nella data in cui è stata esercitata l’azione disciplinare, da farsi coincidere con la data (25.3.2016) di notifica del primo atto di deferimento. Né potrebbe attribuirsi rilevanza - ritiene, ancora, il reclamante - al secondo atto di deferimento, notificato in data 15.6.2016 in conseguenza della rimessione degli atti da parte del TFN, avvenuta con la decisione del 13.6.2016, perché l’azione disciplinare era già stata irrevocabilmente esercitata con il primo atto di deferimento e perché, inoltre, il suddetto termine di 90 giorni decorre non dal deferimento, ma, appunto, dall’esercizio dell’azione disciplinare e non può ammettersi che questa sia esercitata un numero indeterminato di volte dall’organo requirente. Né, prosegue il reclamante, si versa in ipotesi di rinvio ex art. 34 bis CGS disposto dalla Corte federale di appello o dal Collegio di Garanzia del Coni e, dunque, non sarebbe conferente neppure il richiamo al precedente di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 60/CFA del 25.5.2015. Questa Corte, pur nutrendo perplessità, addirittura, sulla rilevanza disciplinare in ambito federale dei fatti di cui è giudizio, ritiene di potere prescindere da tale profilo, in considerazione della fondatezza dell’eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal reclamante, per le ragioni che seguono. Questa Corte ritiene di doversi porre in continuità con l’indirizzo già affermato con la precedente decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 32 del 1.10.2015, secondo cui l’organo giudicante deve sempre disporre di un ragionevole periodo di tempo per poter decidere a partire dal momento in cui gli vengono rimessi gli atti del giudizio, ha affermato, di recente, che “detta rimessione presuppone che il primo giudice non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione preliminare, oppure che l’esame del merito debba essere replicato. Il Giudice del primo esame del merito non può, dunque, che disporre del termine di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado, decorrente dalla rimessione degli atti” (cfr. Decisione della C.F.A., Sez. IV, pubblicata sul Com. Uff. n.140 del 10.6.2016). Purtuttavia, alla predetta conclusione questa Corte è giunta valorizzando, espressamente, la circostanza che, in quel caso, non poteva in alcun modo condividersi ”l’assunto difensivo secondo cui il dies a quo... dovrà computarsi dalla notifica del primo atto di deferimento..., atteso che la dilatazione dei tempi del procedimento e la necessità di un secondo deferimento sono dipese unicamente dall’erronea individuazione, da parte della Procura federale, dell’organo competente a giudicare il sig. Luigi Piangerelli il quale, tuttavia, ha visto esercitare l’azione disciplinare nei propri confronti più di 7 (sette) mesi or sono”. Ed invero, nel caso oggetto della predetta decisione, questa Corte aveva evidenziato che “non si può trascurare di considerare che il sig. Piangerelli, in data 11.6.2015, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, si è qualificato quale dirigente (“direttore sportivo”) della società A.C. Cesena, e non già quale tesserato iscritto al Settore tecnico. Pertanto, non ha errato l’organo disciplinare del Settore tecnico nel riferirsi ad un “incidente processuale del tutto naturale”, non versandosi nell’ipotesi agitata dal deferito, in ricorso, della «erronea e macroscopica valutazione e determinazione da parte della Procura Federale (...) certamente non imputabile al deferito che non può, quindi, giustificare la concessione di un nuovo termine e/o la rimessione in termini per la definizione del giudizio di primo grado». L’errore, qui, non è imputabile alla Procura Federale che, attese le dichiarazione rese, in sede di audizione, dal sig. Piangerelli, nella naturale consapevolezza delle eventuali conseguenze disciplinari delle stesse nel caso di reticenza o falsità, ha correttamente effettuato il deferimento innanzi al TFN. Solo a questo punto, ad azione disciplinare esercitata e in sede di difesa innanzi all’organo di giustizia di primo grado, il deferito 3 ha eccepito l’incompetenza di quest’ultimo, attesa la sua qualifica di tesserato appartenente al Settore tecnico e non già al ruolo dirigenziale. È, dunque, evidente che nella particolare vicenda oggi sottoposta all’attenzione di questa Corte, diversamente da quanto affermato dal reclamante, non si versa nell’ipotesi di attribuzione alla Procura federale del potere di «“rinnovare”, senza limiti, l’atto di deferimento, al fine di porre rimedio ad una erronea individuazione dell’organo competente a decidere». Nel caso di specie, infatti, com’è evidente, non vi è stato alcun errore, tantomeno “macroscopico”, della Procura nella individuazione dell’organo di giustizia federale competente per la decisione. E non si vede, dunque, francamente, come, in sede processuale, possa consentirsi ad un soggetto di utilmente avvalersi di un eventuale errore della controparte causato da una sua falsa o, comunque, erronea affermazione”. Orbene, alle stesse conclusioni di cui al precedente sopra ricordato non può pervenirsi nel caso che ci occupa, atteso che nell’ipotesi in argomento la Procura Federale (per come ammesso dalla stessa nel secondo atto di deferimento) è incorsa in un evidente errore all’atto della notifica del primo deferimento, datato 25.3.2016, essendo stato, lo stesso, notificato ad un indirizzo diverso rispetto a quello dichiarato dal deferito, sig. Vincenzo Faccenda, in sede di audizione. Pertanto, nel caso di specie, ritenere, come fatto da questa Corte con la decisione del 10.6.2016, che il secondo deferimento abbia fatto scattare un nuovo termine di 90 giorni ex art. 34 bis del C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado significherebbe, proprio, attribuire alla Procura federale quel potere di rinnovare, senza limiti, l’atto di deferimento, al fine di porre rimedio ad un proprio evidente errore; il che deve essere escluso, pena l’evidente vanificazione delle esigenze di garanzia, e di contenimento dei tempi del giudizio in favore dell’incolpato, sottese alla previsione di cui al predetto art. 34 bis C.G.S.. Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi che il termine di 90 giorni, previsto dal più volte menzionato art. 34 bis del C.G.S., ha iniziato irrimediabilmente a decorrere, nel caso che ci occupa, dalla data (25.3.2016) della, seppur erronea, notifica del primo atto di deferimento (e non dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini come sostenuto, seppure in via alternativa, dal reclamante) e, pertanto, lo stesso era abbondantemente decorso alla data (29.7.2016) della pronuncia oggetto del presente gravame, con conseguente estinzione del procedimento; estinzione, peraltro, che appare inevitabile considerando anche che il TFN, come fatto invece in altre circostanze, nel rimettere gli atti alla Procura Federale non ha nemmeno auto-disposto la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis C.G.S.. Per questi motivi, la C.F.A., pronunciando a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Faccenda Vincenzo annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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