F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 14 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9363/246 PF14-15 SP/GT/GB DEL 9.3.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 93/TFN del 30.62016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 14 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 9363/246 PF14-15 SP/GT/GB DEL 9.3.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 93/TFN del 30.62016) Con atto 9 marzo 2016 la Procura federale ha deferito il sig. Vincenzo Pastore, nella sua qualità, al momento dei fatti, di presidente del Comitato regionale LND Campania, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver: Assunto, in data 6.12.2012, la qualifica di direttore generale della Calcio Campania Immobiliare s.r.l., società interamente partecipata dal Comitato regionale LND Campania, percependo una retribuzione annuale netta pari ad euro 45.392,00 per l’esercizio 2012/2013 e ed euro 85.000,00 per l’esercizio 2013/2014, «in relazione allo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle allo stesso già demandate in virtù del suo ruolo istituzionale»; Gravato la società di servizi Calcio Campania di costi (insussistenti, prima della sua nomina) per il personale (al lordo di ritenute assicurativo-previdenziali e dell’accantonamento per Tfr) per un importo pari ad euro 122.560,00 per il 2013 e ad euro 222.845,00 per il 2014, come da bilanci di esercizio approvati e regolarmente depositati presso la CCIA; Privato la società partecipata di risorse economiche, in parte derivanti dai canoni di locazione corrisposti dal Comitato regionale per la propria sede, nonché dai finanziamenti infruttiferi erogati dal medesimo Comitato, destinate al perseguimento delle finalità statutarie della società di servizi; Agito, in virtù della duplice carica rivestita, in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione della struttura federale, anche in considerazione dei finanziamenti di cui godeva la Calcio Campania Immobiliare s.r.l. per la realizzazione dei propri fini statutari. Nel provvedimento di deferimento si descrive, in particolare, la vicenda relativa all’acquisto, in data 30.9.2004, per complessivi euro 703.000,00, da parte della neocostituita Calcio Campania Immobiliare s.r.l., con capitale sociale interamente posseduto dal Comitato regionale Campania, dell’immobile ove era ubicata la sede del predetto Comitato, per effetto del quale il Comitato diveniva di fatto proprietario della propria sede sino a quel momento condotta in locazione. In tale contesto, si evidenzia come la società Calcio Campania Immobiliare s.r.l., in data 6.12.2012, all’epoca in cui il sig. Giovanni Battaglia, vicepresidente del Comitato regionale Campania, ne rivestiva la qualifica di l’amministratore unico, abbia assunto il sig. Vincenzo Pastore 2 (già segretario e, successivamente, a far data dal 5.12.2012, presidente del predetto Comitato) quale direttore generale. Dalla documentazione acquisita e, segnatamente, dalla nota integrativa al bilancio 30.6.2014 emergerebbe, secondo la prospettazione accusatoria, come il «Comitato regionale finanzi le attività della s.r.l. con finanziamenti infruttiferi, tali da creare un indebitamento nei confronti del socio unico pari (a gennaio 2015) ad euro 1.350.000,00; la restituzione di tali conferimenti “potrà avvenire in qualsiasi momento a discrezione dell’Organo amministrativo in una o più soluzioni entro il 31.01.18”». Detti finanziamenti risultano regolarmente approvati dall’assemblea del Comitato regionale, in occasione della quale il presidente Pastore si allontanava per evitare un formale conflitto di interessi che, invece, a dire della Procura federale, permane, comunque, sotto il profilo sostanziale. «In merito alle attività della s.r.l., per l’esercizio delle quali sarebbero stati disposti i finanziamenti», si legge, ancora, nell’atto di deferimento, «non risulta alcun riscontro formale, almeno fino al 27.01.2015, data in cui l’a.u. dott. Battaglia, si congratula con il d.g. Pastore per la reallizzazione del protocollo tra la Regione Campania ed il Comitato. A tal riguardo risulta evidente la peculiarità dei tempi e dei modi di tale nota: appare singolare, infatti, che il primo ed unico atto da cui evincere l’attività del Pastore all’interno della s.r.l. sia non solo relativo ad attività pienamente sovrapponibili a quelle precipue del Comitato regionale, ma soprattutto successivo di ben 2 anni alla nomina dello stesso e successivo all’apertura del presente procedimento». La Procura federale pone, poi, in rilievo come a far data dalla istituzione della figura del direttore generale, incarico, come detto, attribuito al sig. Vincenzo Pastore, la società di servizi non aveva iscritto alcun importo a bilancio a titolo di spese per il personale, non avendo dipendenti, ma solo due consulenti. «A fronte di tali attività, il costo complessivo sostenuto, sino al 30.6.2014, dalla Calcio Campania Immobiliare s.r.l., per l’assunzione come direttore generale del dott. Pastore a decorrere dal 6.12.2012 (e comprensivo di oneri erariali e previdenziali, ed accantonamento Tfr)» risulta essere stato il seguente: euro 122.560,00 per l’esercizio 2012/2013; euro 222.845,00 per l’esercizio 2013/2014. La Procura federale ritiene prive di riscontro le deduzioni difensive, evidenziando, sotto tale profilo, come il mandato per far redigere il contratto di lavoro del direttore generale Pastore «viene conferito dalla Calcio Campania Immobiliare s.r.l. il 6 dicembre 2012, ovvero lo stesso giorno in cui il contratto risulta effettivamente sottoscritto» e come la relativa parcella dell’avvocato incaricato abbia ad «oggetto “consulenza legale per risoluzione contratto di lavoro dott. Vincenzo Pastore / LND. Consulenza legale per redazione contratto di assunzione del dott. Vincenzo Pastore da parte della Calcio Campania Immobiliare s.r.l.”, ovvero un oggetto (e contestuale spesa) in parte incongruo rispetto all’incarico che doveva essere conferito dall’amministratore unico». Mette, poi, in risalto, la Procura federale, come «la commistione tra le attività del Comitato e della Società» emerga «sia in fase di fatturazione dell’avv. Falcone, che dal peculiare svolgersi di tutte le operazioni nell’arco temporale di due giorni, tra il 5 ed il 6 dicembre 2012. Occorre evidenziare che, dalla stessa documentazione relativa all’attività del Comitato regionale nel periodo 6.12.2012 – 22.12.2014 (Consiglio direttivo e Consiglio di presidenza) e dal contestuale confronto con le attività del direttore generale di cui si da conto negli atti della Calcio Campania Immobiliare s.r.l., non è affatto agevole distinguere quale attività sia compiuta dal dott. Pastore in quest’ultimo ambito, che non sia già svolta quale funzione istituzionale del Comitato regionale». In tale direzione, inoltre, la Procura federale rimarca come la nota del 27.1.2015 (peraltro, successiva all’apertura del presente procedimento disciplinare) con la quale l’amministratore unico si congratula con il direttore generale Pastore per la realizzazione del Protocollo d’intesa, tra la Regione Campania ed il Comitato regionale Campania LND, per la ristrutturazione degli impianti sportivi in regione, abbia in realtà ad oggetto svolta dal deferito nella sua qualità di presidente del Comitato regionale Campania. Alla riunione fissata innanzi al Tribunale federale nazionale per il giorno 26 maggio 2016 (essendo stata rinviata, per impedimento dell’avvocato del deferito, quella inizialmente fissata per il 3 5 maggio 2016) la Procura federale ha depositato la nota del consulente tecnico del PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto anche la valutazione contabile dell’operazione economica oggetto del presente procedimento disciplinare. Disposto ulteriore rinvio per consentire alla difesa l’esame del predetto documento, alla seduta del 23 giugno 2016 veniva acquisita una nota dell’avv. Spina, vicepresidente del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania. Il deferito deduceva, tra l’altro, in ordine al punto nodale della vicenda rappresentato dalla decisione dell’assunzione quale direttore generale della società di servizi del Comitato regionale Campania, che la stessa avrebbe portato benefici al predetto Comitato, in ragione dei contatti che i dott. Pastore avrebbe intessuto al fine di sottoscrivere protocolli di intesa con vari enti pubblici. Dopo la discussione, le parti concludevano chiedendo, l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della inibizione di un anno, la Procura federale, il proscioglimento da qualsiasi addebito, il deferito Vincenzo Pastore. All’esito del dibattimento il TFN ha ritenuto fondato il deferimento e condannato il sig. Vincenzo Pastore alla inibizione per anni 1 (uno). Mette, anzitutto, in luce, il TFN, come «nel periodo di presidenza Comitato / amministrazione Società del sig. Colonna, il dott. Pastore rivestiva la carica di segretario del primo il quale, nel 2004, è stato il principale sostenitore dell’operazione immobiliare realizzata». Sottolinea, poi, la concomitanza di certe date relative al rapporto lavorativo ed agli incarichi del dott. Pastore: fino al 6.12.2012 dipendente Coni servizi s.p.a. (distaccato presso il Comitato regionale LND Campania); il 5.12.2012 viene eletto presidente del Comitato regionale LND Campania; il 6.12.2012 dichiara di voler cessare il proprio rapporto di lavoro con il Coni ed in pari data assume la carica di direttore generale della Calcio Campania Immobiliare s.r.l. Il TFN pone in rilievo come sino all’assunzione del dott. Pastore, la suddetta società non aveva dipendenti, ma solo due consulenti, «e traesse profitto esclusivamente dalla locazione al Comitato regionale Campania delle unità immobiliari in cui è ubicato: € 90.991 nel 2013/2014, € 90.501 nel 2012/2013, € 73.200 nel 2011/2012» e come, «con la predetta assunzione, i costi per il personale sono ammontati, per il 2012/2013, ad € 122.560,00 lordi, e, per il 2013/2014, ad € 222.845,00 lordi». Pur non ritenendo decisiva, ai fini dell’affermazione di responsabilità per i fatti ascritti al dott. Pastore, la sola circostanza che dai documenti prodotti dallo stesso deferito per corroborare la propria tesi difensiva emerga come il medesimo agisse quale presidente del Comitato regionale Campania e non in altra veste, è indubbio, si legge nella decisione del TFN, come «la stessa provi la perfetta sovrapponibilità delle attività da lui svolte come presidente del CR Campania a quelle che avrebbe dovuto svolgere per l’incarico in seno alla società Immobiliare Campania s.r.l. per cui sarebbe stato retribuito; per tale motivo è legittimo concludere per la sostanziale “inutilità” dell’assunzione anche da un punto di vista funzionale. A ciò si aggiunga, costituendo quest’aspetto il punto dolente della vicenda, la valutazione dei costi dei quali sarebbe stata gravata la società, che risulta “vivere” esclusivamente dei canoni di locazione della sede della quale era proprietaria. Detti costi, per quanto emerge dai documenti allegati al deferimento e forniti anche nel corso dell’istruttoria, rimasti sostanzialmente incontestati, hanno esorbitato dalle disponibilità di cui godeva la Società e non si sono concretizzati in attività tali da abbatterli o superarli si da consentire un vantaggio economico». Sotto tale profilo il TFN afferma come la consulenza tecnica depositata chiarisca «la dannosità dell’operazione posta in essere della deve essere ritenuto responsabile, per lo meno nel senso indicato nel capo di incolpazione, l’unico soggetto che ne ha beneficiato, ovvero il dott. Pastore». «Sebbene il deferito abbia insistito», scrive ancora il TFN, «sul sostanziale avallo alla sua assunzione da parte della LND, in un certo quale senso “avvalorata” dalla irrituale nota dell’avv. Spina, va considerato che, quand’anche lo stesso fosse stato incoraggiato a profittare della situazione che gli veniva offerta, ciò non conferisce legittimità regolamentare all’operazione posta in essere, anche da un punto di vista funzionale, non risultando sottesa al contratto una valutazione del rapporto costi / benefici e, soprattutto, essendo il deferito consapevole della situazione 4 economica della Società sulle cui casse la sua posizione sarebbe andata ad incidere pesantemente e che avrebbe dovuto suggerire ben altro comportamento». Avverso la predetta decisione del TFN, pubblicata sul C.U. n. 93 del 30 giugno 2016 il dott. Vincenzo Pastore, come assistito, propone reclamo, ritenendo che «una dettagliata ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto condurre il Tribunale all’esclusione della responsabilità in capo al Pastore, o a ritenere lo stesso non sottoponibile a procedimento disciplinare a fronte della carenza della qualità soggettiva d’esser tesserato per la FIGC». L’assunto difensivo del reclamante si snoda, anzitutto, attraverso il tentativo di dimostrare come l’indicazione di assumere Vincenzo Pastore quale direttore generale della Società partecipata dal Comitato Campania sia stata ritenuta opportuna e compatibile dai vertici della stessa LND. Per quel che concerne la situazione di “sovrapponibilità assoluta” tra le due posizioni soggettive del Pastore, quale presidente del Comitato Campania e quale direttore generale della Società, partecipata dal Comitato stesso, si evidenzia l’improponibilità dell’assunto, attestata dal fatto che in nessun’altra struttura federale (nell’ambito anche delle altre Federazioni sportive nazionali), o del Coni, s’è mai registrato un Protocollo impiantistico, neppure lontanamente paragonabile a quello, dell’entità di sette milioni di euro e di valenza sociale, sportiva e d’immagine, oltre che economicofinanziaria e di consistente proficuità, in proiezione non lontana nel tempo, per la Società partecipata. Sostiene, ancora, l’appellante, di essere stato presente al Comitato, «per poter assolvere ad entrambe le funzioni più volte richiamate, per quindici o più ore al giorno, a prescindere dai viaggi da Salerno a Napoli e ritorno», evidenziando, di avere, «nel corso di tutto il suo mandato presidenziale, rinunciato ad ogni tipo di rimborso o altro, pur ordinariamente riconosciuto dalla LND». Sotto tale profilo precisa che «secondo un computo rigoroso, approssimativo certamente per difetto, il Pastore ha rinunciato, tra diarie e rimborsi spese, perlomeno a cinquemila euro al mese; egli, dalla Calcio Campania Immobiliare s.r.l. (al netto, ovviamente, non al lordo), percepiva seimila euro al mese. Ad un computo del genere, è estranea l’ipoteticità, è estraneo il concetto di potenzialità: si tratta di calcoli reali, effettivi». Del resto, aggiunge, il reclamante, «non poteva essere la società a ricevere finanziamenti pubblici: il destinatario, ma anche l’interlocutore, non poteva che essere il Comitato regionale, pur considerando il ruolo e la funzione che avrebbe poi rivestito la Società di servizi Campania Immobiliare». Quanto alla relazione del consulente tecnico del PM, richiamata dalla decisione del TFN, evidenzia, il ricorrente, come, in realtà «i conti consuntivi di riferimento sono solo quelli relativi all’esercizio finanziario 201272013 e 2013/2014», in quanto, quello precedente era di pertinenza della presidenza Colonna e quello successivo era di competenza della gestione commissariale. Orbene, entrambe le note integrative ai conti consuntivi di cui trattasi sono state regolarmente approvate dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Campania, «entrambe pubblicate sul Comunicato ufficiale del Comitato stesso, entrambe sottopposte alle relative Assemblee regionali delle società del Comitato». Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal suddetto Consulente del PM, tutte le informazioni utili sarebbero state rese note agli associati. Peraltro, ancora, ritiene, l’appellante, come già la stessa dichiarazione del dott. Giovanni Battaglia (precedente, si fa notare, alla relazione del Consulente tecnico del PM), risponda «prima ancora che esse venissero sollevati, a tutte le perplessità del Consulente medesimo». Definisce, poi, il reclamante, «inconferente ed impropria» la qualificazione in termini di “artificiosità” «che il consulente Barba ha addebitato alla “operazione di capitalizzazione del soto del personale riferito all’assunzione nella qualità di dirigente” del dott. Vincenzo Pastore». Del resto, prosegue, «non è di certo inconferente sottolineare, sul punto, che la logica imprenditoriale contiene, insita e connaturata in sé, un aspetto di investimento (ad esempio, nelle risorse umane e nelle capacità soggettive: come nel caso del direttore generale, dott. Vincenzo Pastore, che ha concretamente ed esaurientemente dimostrato le richieste capacità) Se così non fosse, ci sarebbe seriamente da chiedersi, a mero titolo esemplificativo, come mai nessuno abbia mai avuto alcunchè da eccepire, in ordine ai finanziamenti infruttiferi, per decine di 5 milioni di euro, deliberati dalla Lega Nazionale Dilettanti a favore della sua società di servizi, la L.N.D. Servizi s.r.l., con la motivazione che la società partecipata non abbia capacità di autonomo sostentamento». Il ricorrente conclude, quindi, chiedendo il proscioglimento. All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 4 agosto 2016, sono comparsi i dott.riArpini e Ricciadi, per la Procura federale, nonché il reclamante dott. Vincenzo Pastore personalmente, assistito dall’avv. Antonio Zecca. I rappresentanti della Procura federale hanno evidenziato di condividere pienamente il provvedimento di primo grado, aderente alle risultanze istruttorie. Hanno, quindi, sottolineato l’evidente stato di sofferenza finanziaria, conseguente l’assunzione del dott. Pastore quale direttore generale, che ha condotto la Calcio Campania Immobiliare s.r.l. non solo a non restituire i finanziamenti ricevuti dal Comitato, ma anche ad incrementare il suo stato di indebitamento. Peraltro, in merito al parere legale reso dall’avv. Falcone che il reclamente invoca a sostegno del proprio operato, segnala la Procura federale come detto parere non risulti agli atti e come, invece, vi sia solo la relativa parcella. E in ogni caso, secondo l’Ufficio federale requirente, anche laddove l’assunzione di cui trattasi fosse legittima sul piano strettamente giuridico, rimarrebbe inopportuna e fonte di sovrapposizione dei ruoli relativi alla doppia carica (presidente Comitato, direttore generale Società servizi) del reclamante. Conclude, quindi, la Procura, per la piena conferma del provvedimento di primo grado. L’avv. Zecca, per il proprio assistito Vincenzo Pastore, ha evidenziato di dissentire dalle valutazioni e dalle conclusioni della Procura federale. Caso più unico che raro, ha osservato, anzitutto, la difesa Pastore, a luglio 2014 è lo stesso reclamante a chiedere la sospensione dei suoi emolumenti quale direttore generale della società Calcio Campania Immobiliare, considerato il quadro di illiquidità della società medesima ed atteso che gli obiettivi previsti non erano ancora stati raggiunti. E nello stesso quadro deve ascriversi anche la rinuncia alle diarie ed ai rimborsi spese in atti documentate. Ha ribadito, poi, la difesa del reclamante, dando anche lettura di una mail dell’ottobre 2014, come questi abbia chiesto un parere legale sulla assoluta compatibilità tra i due incarichi di cui trattasi e non già in via “amicale”, bensì “professionale”. Ha evidenziato, ancora, il “piano industriale” con proiezione dell’attività della partecipata al 31.12.2018, commissionato allo studio legale Gallavotti. Conclusioni: proscioglimento. Terminate le illustrazioni difensive delle parti, sopra sinteticamente riferite, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Il reclamo non può essere accolto. Questa la cronologia essenziale dei fatti, che risultano acclarati, di rilievo ai fini del presente procedimento disciplinare: 9.9.2004: viene costituitala società Calcio Campania Immobiliare s.r.l. (capitale sociale interamente posseduto dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti); 30.9.2004: la società Calcio Campania Immobiliare s.r.l. acquista, per complessivi € 703.000,00, l’immobile ove era ubicata la sede del Comitato, sede fino ad allora condotta in locazione; dalla data di costituzione 28.11.2012, il sig. Salvatore Colonna, presidente del Comitato regionale Campania LND sino al 5.12.2012, ha rivestito il ruolo di amministratore unico della predetta società; 28.11.2012: viene nominato amministratore unico dell’anzidetta società il sig. Giovanni Battaglia, vicepresidente del Comitato regionale Campania LND; 6 fino al 5.12.2012, il dott. Vincenzo Pastore è segretario del Comitato regionale Campania LND; il 5.12.2012, il dott. Pastore viene eletto presidente del Comitato regionale Campania LND; il 6.12.2012 il dott. Pastore viene assunto con la qualifica di direttore generale dalla società Calcio Campania Immobiliare s.r.l.; la suddetta società, sino all’assunzione del dott. Pastore, non aveva dipendenti (solo due consulenti) e traeva (esclusivamente) profitto dalla locazione al Comitato regionale Campania delle unità immobiliari in cui lo stesso è ubicato: € 90.991 nel 2013/2014, € 90.501 nel 2012/2013, € 73.200 nel 2011/2012. con l’assunzione del dott. Pastore i costi per il personale sono ammontati, per il 2012/2013, ad € 122.560,00 lordi, e, per il 2013/2014, ad € 222.845,00 lordi. L’assunzione del dott. Pastore quale direttore generale risulta la sola, unica, operazione “economica” compiuta dalla stessa Immobiliare Campania s.r.l. «dopo anni di inattività – a parte, ovviamente, l’acquisto dell’immobile di che trattasi», come anche evidenziato dal TFN. L’assunzione del dott. Pastore, quale dipendente con qualifica di direttore generale di una società che non aveva in precedenza svolto alcuna attività sostanziale (se non la riscossione dei canoni di locazione corrisposti dal Comitato) non appare, da quanto emerge, legata ad alcuna (tantomeno, effettiva) utilità, esigenza o necessità. E di ciò si trae inesorabile conferma dal fatto ineludibile che neppure dopo l’assunzione del direttore generale la società ha prodotto utili risultati o svolto attività di rilievo. Non rilevante e, comunque, non decisivo, sotto tale profilo, lo studio sulla proiezione dei risultati al 2018 commissionata allo studio legale Gallavotti. A tal fine, il Protocollo d’intesa per la realizzazione della manutenzione degli impianti sportivi della Campania stipulato con la Regione Campania, che lo stesso reclamante agita a discarico della sua responsabilità, conferma, invece, proprio la mancata copertura logico-economica della decisione di assunzione quale direttore generale, considerato che il predetto Protocollo è stato si sottoscritto dal dott. Pastore, ma nella sua veste di presidente del Comitato regionale Campania e non già in quella di direttore generale della Calcio Campania Immobiliare s.r.l. E non poteva essere diversamente, come in effetti sembra ammettere lo stesso reclamante, anche considerato che la rappresentanza istituzionale, in ambito regionale, della Federazione Calcio – LND appartiene solo ed esclusivamente al Comitato regionale. Del resto, già la lettera del 19.12.2014 – di richiesta finanziamenti – al presidente della Regione Campania è sottoscritta dal dott. Pastore nella sua qualità di presidente del Comitato regionale Campania LND. Nello stesso senso, le lettere d’intenti, richiamate dallo stesso reclamante, del sindaco di Caserta, del sindaco di Avellino e del sindaco di San Gregorio Magno sono indirizzate al presidente del Comitato regionale Campania LND (e non già, certo, alla Calcio Immobiliare Campania). La delibera della Giunta regionale Campania n. 23 del 26.1.2015 approva un protocollo d’intesa tra “Regione Campania e Comitato regionale Campania LND per il finanziamento di opere di adeguamento e miglioria del patrimonio impiantistico sportivo della Campania”, sottoscritto, appunto, dal presidente della Regione Campania (on. Caldoro) ed il presidente Comitato regionale Campania LND (dott. Pastore). Peraltro, questa vicenda e lo stesso assunto difensivo evidenziano l’effettiva sussistenza di un’area, alquanto ampia, di sovrapponibilità tra l’attività del dott. Pastore quale presidente del Comitato e l’attività dello stesso dott. Pastore quale direttore generale della società di servizi. Ambiti di sovrapponibilità, confusione di competenze, ambiguità di ruoli, duplicazioni di attività effettive o, comunque, potenziali, che un dirigente federale (di alto livello, peraltro, quale il reclamante) ha, seppur nel dubbio, comunque, l’onere di scongiurare. Ci sono, dunque, come detto, evidenti profili di sovrappobilità di competenze e funzioni. Sotto questo profilo, peraltro, per quanto non decisivo ai fini della soluzione del presente procedimento, alcun contributo di utile supporto all’assunto difensivo può derivare dalle asserite richieste di pareri tecnici e legali. A tal riguardo, occorre anzitutto osservare come il mandato per far redigere il contratto di lavoro 7 – quale direttore generale – dall’avv. Amalia Falcone appare conferito dalla Calcio Campania Immobiliare s.r.l. il 6.12.2012, ossia lo stesso giorno della assunzione del dott. Pastore. Come correttamente rilevato dalla Procura federale nel provvedimento di deferimento, «la parcella redatta dall’avv. Amalia Falcone per la Calcio Campania Immobiliare s.r.l. il successivo 14 dicembre (per € 3.146,00)», ha come oggetto: «”consulenza legale per la redazione contratto di assunzione del dott. Vincenzo Pastore da parte della Calcio Campania Immobiliare s.r.l.”, ovvero un oggetto (e contestuale spesa) in parte incongruo rispetto all’incarico che doveva essere conferito dall’Amministratore Unico». Peraltro, dalle e-mail, acquisite in atti, indirizzate dal dott. Pastore al predetto legale, sembra evincersi di una richiesta di consulenza sulla bozza di contratto di lavoro del futuro direttore generale della Calcio Campania Immobiliare s.r.l. e sul profilo della compatibilità di detto incarico con quello (anch’esso futuro) di presidente del Comitato. Tuttavia, la parcella risulterebbe intestata alla Calcio Campania Immobiliare s.r.l. Quindi, o il reclamante ha chiesto il parere legale, quale direttore della predetta società, lo stesso giorno in cui è stato assunto (ma, in questo caso, a quel punto era, appunto, già stato assunto), oppure ha chiesto, come sembra ricavarsi dalla data delle e-mail di cui si diceva, un parere personale (ma, allora, non è dato comprendere perché la fattura sia stata posta a carico della Calcio Campania Immobiliare s.r.l.). Peraltro, anche detta vicenda denota l’evidente confusione dei ruoli del dott. Pastore. In ogni caso, poi, anche a voler riconoscere la fattibilità, sul piano squisitamente giuridico, dell’operazione di assunzione e la insussistenza di profili di incompatibilità, rimane, la stessa, certamente un’operazione inopportuna, anche ai sensi dell’art. 1 bis CGS, che qui interessa. Come detto, essa non ha portato poi alcun reale beneficio. La situazione deficitaria, fino alla vera e propria illiquidità, della società Calcio Immobiliare Campania, ben nota al dott. Pastore (prima segretario, poi presidente del Comitato regionale Campania) appare documentata in atti ed anche evidenziata dalla relazione peritale, dalla quale, peraltro, emerge come la situazione societaria fosse critica già dal 2009 e come la stessa non poteva, dunque, giustificare l’assunzione (a quel costo, peraltro) del dott. Pastore quale dirigente (di una società che, si noti, non aveva e non aveva mai avuto alcun dipendente). Evidenzia, tra l’altro, la consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, versata in atti, come la remunerazione del direttore generale si sarebbe attestata sui 18.500,00 euro mensili, a fronte di introiti di € 5.500,00 mensili. «In realtà appare inspiegabile e fuori da ogni logica», evidenzia correttamente il provvedimento di prime cure, «come l’ente CR Campania, Socio Unico della Srl Calcio Campania Immobiliare, abbia non solo potuto acconsentire ad una operazione definitivamente compromettente per le sorti già avverse della Srl, quanto poi, nella sostanza dei fatti, ha deliberatamente determinato l’assunzione con la qualifica di dirigente della Srl lo stesso Presidente del Comitato Regionale, Pastore Vincenzo ossia il Presidente dell’ente socio unico della Srl». Insomma, l’assunzione di cui trattasi ha, di fatto, solo aggravato i costi di una società che vive (e, comunque, viveva, per quanto qui rileva) solo della riscossione dei canoni di locazione dell’immobile sede del Comitato regionale Campania LND e degli eventuali finanziamenti (infruttiferi) erogati dallo stesso predetto Comitato, che ben il presidente dello stesso conosceva ed era, comunque, tenuto a conoscere. Irrilevante ai fini del presente giudizio che l’assunzione di cui trattasi abbia, eventualmente, in tutto o in parte, informalmente o ufficialmente, avuto l’avallo dei vertici pro tempore federali o della LND, trattandosi, comunque, di condotta posta in essere ed ascrivibile personalmente alla responsabilità del dott. Pastore. Correttamente, sotto tale profilo, il TFN ha affermato che, quand’anche il dott. Pastore eventualmente «fosse stato incoraggiato a profittare della situazione che gli veniva offerta, ciò non conferisce legittimità regolamentare all’operazione posta in essere, anche da un punto di vista funzionale, non risultando sottesa al contratto una valutazione del rapporto costi / benefici e, soprattutto, essendo il deferito consapevole della situazione economica della Società sulle cui casse la sua posizione sarebbe andata ad incidere pesantemente e che avrebbe dovuto suggerire ben altro comportamento. Sul punto, la consulenza depositata chiarisce la dannosità dell’operazione posta in essere della quale deve essere ritenuto responsabile, per lo meno nel senso indicato nel capo di incolpazione, l’unico soggetto che ne ha beneficiato, ovvero il 8 dott. Pastore». «Priva di pregio», evidenzia, ancora una volta, correttamente, il TFN, e comunque irrilevante , può aggiungersi, la tesi sostenuta dal reclamante secondo cui lo stesso «avrebbe rinunciato alla diaria come Presidente del Comitato ed ai potenziali rimborsi spese per fare la spola, quattro volte al giorno, tra Salerno (città di residenza) e Napoli (sede del Comitato), quasi a voler sostenere una sorta di compensazione con quanto percepito come dirigente della Società. Ebbene, anche a voler ammettere la validità dei calcoli indicati (e quelli relativi ai rimborsi sono solo ipotetici), la somma percepita a titolo di emolumenti (per il 2012/2013, € 122.560,00 lordi, e, per il 2013/2014, € 222.845,00 lordi) è comunque di gran lunga superiore a quella alla quale ha rinunciato ed è relativa ad attività per cui il Dott. Pastore avrebbe potuto agire, così come ha fatto anche se a distanza di ben due anni dalla sua nomina, come Presidente del Comitato Regionale, per cui riceveva € 27.000,00 annui. Lo sbilanciamento economico è evidente ed incontestabile». Senza voler considerare che una cosa è una retribuzione fissa mensile quale dipendente – dirigente (con la correlata contribuzione assicurativo-previdenziale), ben altra cosa sono i rimborsi spese, come anche le diarie, che non costituiscono, appunto, remunerazione in senso stretto. Accertata e ritenuta, pertanto, la sussistenza della responsabilità del dott. Vincenzo Pastore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione alle condotte allo stesso contestate nel capo di incolpazione di cui al deferimento della Procura federale, nei limiti meglio precisati in motivazione, questa Corte, avuto riguardo alla gravità delle condotte di cui trattasi, alla luce anche del ruolo apicale rivestito e della funzione svolta dal reclamante, tenuto conto della consapevolezza dello stesso della situazione di criticità e, poi, illiquidità della società Calcio Campania Immobiliare s.r.l. e del pregiudizio economico-finanziario connesso alla sua assunzione quale direttore generale della stessa predetta società, ritiene correttamente determinata dal TFN la sanzione della inibizione per anni 1 (uno). Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pastore Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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