F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 23 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. VITERBESE CASTRENSE S.R.L.AVVERSO LA RATIFICA DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALC. ZONFRILLI LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/TFN del 30.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 23 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. VITERBESE CASTRENSE S.R.L.AVVERSO LA RATIFICA DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALC. ZONFRILLI LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/TFN del 30.6.2016) La società Viterbese Castrense S.r.l. proponeva rituale reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, pubblicato sul Com. Uff. n. 14/TFN, Sezione Tesseramenti del 30.6.2016, notificato in pari data, riproponendo ed illustrando le censure già avanzate in prime cure che così si riassumono: - disconoscimento della firma sullo svincolo per accordo ai sensi dell’art. 108 NOIF, apposta dal sig. Vincenzo Camilli; - carenza di poteri del predetto Vincenzo Camilli alla data del 21.3.2016, in cui sarebbe stato sottoscritto lo svincolo oggetto di reclamo. Nel corso della riunione del 22.7.2016 la Corte emetteva ordinanza istruttoria, onerando la reclamante di depositare l’originale della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale aveva inviato la comunicazione di variazione delle cariche sociali ed in pari tempo, invitava il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a comunicare il foglio di censimento della società Viterbese Castrense relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016, con le relative eventuali variazioni, la certificazione del ricevimento della raccomandata 145412714812 in data 20.1.16 e la natura dell’atto contenuto nella richiamata raccomandata. In adempimento alla richiamata ordinanza, il Dipartimento Interregionale riferiva che nella raccomandata inoltrata dalla Viterbese Castrenze S.r.l. non vi era la variazione dell’organigramma, ma il tesseramento di un allenatore. La reclamante prendeva atto di quanto sopra, non contestava la circostanza, che, anzi ammetteva esplicitamente, scusandosene e formalizzava atto di rinuncia al proposto reclamo. Chiarito in fatto quanto sopra, si osserva che la rinuncia può essere formalizzata prima che sia iniziata la trattazione del merito, laddove nella fattispecie la detta trattazione aveva già avuto inizio nella riunione del 22.7.2016, sfociata, per l’appunto, nell’ordinanza istruttoria. In ogni caso, a prescindere dallo stato e fase del processo, giusta il disposto dell’art. 33 comma 12 c.g.s. “la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi Federali e operanti nell’ambito federale”. Ricorrendo nella fattispecie la seconda ipotesi (posizione irregolare di calciatori), la rinuncia non può essere accettata, per cui, il presente procedimento deve necessariamente terminare con una pronuncia di merito. 2 La reclamante ha espressamente riconosciuto che nella raccomandata 20.1.2016 non vi era la variazione dell’organigramma, ma il tesseramento di un allenatore ed in relazione alla sua pregressa erronea affermazione si è anche scusata. L’evidenziato riconoscimento ha piena natura confessoria ed in funzione del medesimo, il proposto reclamo risulta totalmente infondato nel merito. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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