• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. LUCCHESI, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. LUCCHESI, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
L’A.C. Pisa 1909 S.r.l. in data 22.4.2016 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di ricevere copia degli atti relativi, avverso la decisione in epigrafe adottata dal Tribunale Federale Nazionale il 18 aprile precedente e con la quale, in parziale accoglimento della domanda della Procura Federale formulata con deferimento del 30.3.2016, ha inflitto al dott. Fabrizio Lucchesi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società A.C. Pisa 1909 S.r.l. la sanzione dell’inibizione per mesi 6 e alla società rappresentata l’ammenda di €. 50.000,00 per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4 C.G.S.. e alla società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S.. La Procura Federale, con proprio atto del 26.4.2016 ha proposto, a sua volta, ricorso avverso la medesima decisione, chiedendone la riforma parziale, ritenendo errata la congruità delle sanzioni inflitte, in palese contraddizione con le argomentazioni motivazionali ivi riportate. In data 29.4.2016 l’A.C. Pisa 1909 e il dott. Lucchesi hanno controdedotto a quanto lamentato dal Procuratore Federale e, in data 11 maggio 2016, hanno proposto formale, autonomo reclamo avverso la richiamata decisione chiedendone l’annullamento e/o la revoca ovvero, in via subordinata, di ridurre le sanzioni irrogate sia al dirigente che al sodalizio toscano. 2 Il deferimento La Procura Federale, con nota n. 10322/633pf15-16/SP/AM/blp, del 30.3.2016, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il dott. Fabrizio Lucchesi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società A.C. Pisa 1909 S.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S., “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in quanto, in data 9 novembre 2015, ha prodotto presso la Lega pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo”. Nello stesso atto e medesimo contesto, la società rappresentata è stata deferita, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., “per il comportamento posto in essere dal sig. Lucchesi Fabrizio, legale rappresentante p.t…” Nel suo atto di contestazione il Requirente riferisce che su segnalazione del presidente della Lega Pro circa l’irregolarità della garanzia bancaria a prima richiesta, presentata in sostituzione di quella depositata a corredo della domanda di ammissione al campionato professionistico 2015/2016, aveva svolto gli accertamenti di competenza appurando che: - nell’ottobre 2015 la società A.C. Pisa 1909 S.r.l. aveva richiesto di poter sostituire la fideiussione bancaria depositata in fase di iscrizione al campionato di Lega Pro 2015/2016, per un importo di €. 400,000,00 con altre due fideiussioni bancarie, l’una di €. 324.000,00 e l’altra di €. 76.000,00 in ragione e in proporzione del mutato assetto societario; - il 28.10.2015 era pervenuta alla Lega Pro una comunicazione della Banca Nazionale del Lavoro, del 21 ottobre precedente, con allegata copia di una fideiussione a prima richiesta per €. 324.000,00 nell’interesse della A.C. Pisa 1909 S.r.l.; - il 3 novembre successivo erano pervenute due email certificate da parte di stefano.bonanome@pec.bnlmail.info con allegata la fideiussione che precede e la conferma della validità della stessa. Va subito precisato che, successivamente, il Bonanome, effettivamente funzionario BNL di Roma, ha disconosciuto la paternità delle comunicazioni, presentando formale denuncia all’Autorità Giudiziaria; - nella stessa giornata la Lega Pro richiedeva però alla funzionaria apparentemente firmataria del documento, dott.ssa Angela Balzano, asseritamente responsabile dell’ufficio avalli e fideiussioni BNL di Roma, la modifica della garanzia, perché redatta su modello non conforme a quello previsto, nonché conferma della sua validità ed efficacia. Validità ed efficacia confermate dalla stessa e da comunicazioni, a mezzo posta certificata, da parte della dott.ssa Balzano e dal dott. Bonanome; - il 9.11.2015, il segretario della società A.C. Pisa 1909 S.r.l. aveva depositato, in nome e per conto del dott. Lucchesi, la polizza fideiussoria di €. 324.000,00 (così ridotto l’intero importo richiesto a seguito del pagamento di debiti) descritta nel primo alinea, ritirando contestualmente quella inizialmente prodotta; - successivamente la Lega Pro veniva a conoscenza, da parte di funzionario della BNL di Firenze, del disconoscimento della garanzia da parte della Banca e ne aveva informato la Procura Federale. L’indagine susseguente aveva consentito di appurare che la funzionaria, effettivamente esistente, non aveva alcun rapporto con l’ufficio avalli e fideiussioni, del quale era titolare altro funzionario, e che lo stesso aveva sede a Milano e non a Roma; - la BNL, con formale nota in data 17.12.2015, aveva disconosciuto la fideiussione di €. 324.000,00, e la circostanza era stata confermata da proprio funzionario in sede di audizione personale da parte della Procura Federale. Il funzionario aveva anche riferito, inoltre, che il modello in uso all’Istituto bancario era di formato diverso, a doppia firma e che, per tale motivo, la banca avrebbe presentato denuncia all’A.G.. In ordine ai fatti surriferiti, la Procura Federale aveva potuto accertare che l’Amministratore Unico della società calcistica, dott. Lucchesi, si era avvalso di uno studio legale bolognese e, attraverso questi, di soggetti terzi, non potuti compiutamente identificare, che avrebbero operato per il rilascio della fideiussione che precede. Nella convinzione che il dott. Lucchesi non avesse effettuato alcun adeguato controllo preventivo circa l’autenticità del documento (e della garanzia), depositandola in Lega Pro, così 3 violando i doveri di lealtà, probità e correttezza, in uno con la società rappresentata, ha proceduto al deferimento descritto in premessa dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Il giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale In data 14.4.2016 si è tenuta la riunione del Tribunale Federale Nazionale per esaminare e decidere in ordine agli addebiti elevati dalla Procura Federale nei confronti del dott. Fabrizio Lucchesi e della soc. A.C. Pisa Calcio 1909 s.r.l. con la nota n. 10322/633pf15-16/SP/AM/blp, del 30.3.2016. L’Amministratore Unico dott. Lucchesi, nel corso del dibattimento, ha invocato la sua buona fede nella condotta contestata, mentre la Procura Federale ha opposto l’indubitabilità del deposito, presso la Lega Pro di una fideiussione bancaria non veridica, per cui ha confermato la richiesta di condanna formulata nell’atto di deferimento, sia nei confronti del dirigente che della società evocata in giudizio. All’esito del procedimento il Tribunale Federale Nazionale ha, con la decisione impugnata, inflitto al dott. Lucchesi la sanzione dell’inibizione per mesi sei e all’A.C. Pisa calcio 1909 S.r.l. l’ammenda di €. 50.000,00. Quel Collegio ha ricostruito, dapprima in punto di fatto, l’articolata vicenda che ha visto la sua genesi nel cambio di assetto societario, avvenuto nel luglio/agosto 2015, per effetto della cessione di quote pari al 80% del capitale sociale, da parte del precedente titolare sig. Battini (rimasto intestatario del 19% dello stesso) alla Carrara Holding, costituita il 7.7.2015 ed avente come Amministratore Unico il dott. Lucchesi. Carica che immediatamente lo stesso ha assunto anche nell’A.C. Pisa Calcio 1909. Per effetto della mutata compagine sociale, anche la garanzia inizialmente prodotta dalla precedente proprietà andava, conseguentemente, resa aderente alla nuova situazione, così come richiesto dalle norme federali e, specificatamente, doveva essere depositata, a favore dell’A.C. Pisa Calcio 1909 s.r.l. una nuova fideiussione bancaria per €. 324.000,00. La garanzia veniva effettivamente depositata, anche se al termine di un percorso burocratico accidentato, nel corso del quale risultano esservi state comunicazioni tra la Lega e la BNL a mezzo e-mail, agli indirizzi di posta intestati alla dott.ssa Angela Balzano, funzionaria asseritamente responsabile dell’Ufficio Avalli e Fideiussioni e al dott. Stefano Bonanome, funzionario dello stesso Istituto. Dall’indirizzo di posta certificata di quest’ultimo, dopo che erano state apportate modifiche e integrazioni al documento inizialmente presentato, reso finalmente conforme a quello prescritto dalla Lega, in data 3.11.2015 pervenne conferma della validità della garanzia bancaria che consentì, a rappresentante del dott. Lucchesi, di ritirare il 9 novembre successivo, la garanzia inizialmente depositata per l’iscrizione al campionato di divisione. Nel successivo mese di dicembre, però, come sopra precisato, si accertava che non risultava essere stata effettivamente emessa dalla BNL alcuna fideiussione a favore dell’A.C. Pisa 1909 e a seguito di ulteriori comunicazioni intercorse, nel gennaio successivo, la BNL aveva disconosciuto ufficialmente come autentico il documento che riconduceva all’Istituto la prestazione della garanzia che precede. Il Tribunale Federale, dopo aver ripercorso i fatti e ricordato come la presentazione di un simile atto sia conditio sine qua non per la partecipazione al campionato di divisione, nella sua decisione ha criticamente vagliato il comportamento del dott. Lucchesi che, pur in possesso di esperienza trentennale nell’ambiente calcistico e di adeguata qualifica professionale in campo finanziario, si era affidato ad uno studio legale e, attraverso questi, ad alcuni “intermediari” per ottenere la garanzia bancaria che precede. Affidamento che non è stato ritenuto incolpevole da quei giudici, al pari dell’incarico conferito a persona di fiducia per eseguire gli adempimenti formali nei rapporti con la Lega. “La evidente incuranza e la totale omissione di qualsiasi tipo di verifica” (così si esprimono quei giudici) sono stati reputati quale antecedente causale alla formazione e deposito di un documento risultato poi irregolare ma senza che, in ordine ad una siffatta condotta, potesse essere considerata raggiunta la prova di una sua consapevole preordinazione. Conseguentemente, il Tribunale Federale ha accolto il deferimento della Procura Federale in relazione alla contestazione della violazione dell’art. 1 bis CGS ma lo ha respinto nella parte 4 relativa alla presunta violazione dell’art. 8 C.G.S., irrogando al dott. Lucchesi la sanzione dell’inibizione per mesi sei e all’A.C. Pisa Calcio 1909 s.r.l. l’ammenda di €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.. I ricorsi alla Corte Federale d’Appello Con ricorso datato 26.4.2016 il Procuratore Federale ha opposto gravame avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che precede, pubblicata sul Com. Uff. n. 69/TFN stagione 2015/2016. Nel suo atto il ricorrente si duole che quei giudici, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti, sia sulla base delle argomentazioni offerte con il deferimento sia traendo elementi di conferma della bontà della loro cronologia e imputabilità ai vari soggetti dai documenti depositati, siano giunti ad una valutazione palesemente e gravemente contraddittoria rispetto alle premesse e alla condivisa esposizione degli eventi. Contraddittorietà rilevata sia in ordine all’elemento soggettivo che al trattamento sanzionatorio. Viene giudicato incongruente, in particolare, il convincimento espresso pur dopo aver correttamente apprezzato che il dott. Lucchesi aveva attivato modalità “anomale” per il reperimento della fideiussione e reputata incomprensibile la sua condotta, posta in essere da un soggetto, come il Lucchesi, dotato di grande esperienza e professionalità, certamente a conoscenza delle diverse formalità da rispettare per ottenere la garanzia da parte di un Istituto bancario. Invece lo stesso, secondo quanto esposto nel ricorso, ha preferito procedere con modalità “singolari”, affidandosi a terze persone, dalla professionalità discutibile o quanto meno non adeguatamente accertata, con il risultato che emergerebbe, a suo carico, non solo una responsabilità da condotta commissiva ma anche omissiva, per aver obliterato ogni tipo di controllo sull’operato delle persone prescelte. La complessiva condotta illegittima e/o illecita avrebbe, pertanto, tutti gli elementi di gravità nascenti dall’aver influito sul corretto adempimento dei rapporti patrimoniali di debito/credito tra società sportiva e Lega Pro e, sul piano soggettivo, la stessa condotta sarebbe connotata da dolo eventuale e non da colpa grave, come invece valutato dal Tribunale Federale. La sanzione inflitta al dott. Lucchesi, in particolare e, conseguentemente, alla società pisana, appare alla Procura erronea e incongrua e se ne chiede, pertanto, la riforma e la comminazione, al dirigente e alla società, delle sanzioni prospettate nel libello accusatorio in primo grado. Con proprie controdeduzioni del 29.4.2016, il dott. Lucchesi e l’A.C. Pisa replicano al ricorso del Procuratore Federale deducendo, in primo luogo, l’inapplicabilità dell’art. 8, commi 1, 2 e 4 C.G.S. per assenza dei comportamenti addebitati e l’insussistenza dell’elemento soggettivo quale dolo specifico o anche solo eventuale. In particolare si contesta l’assunto della Procura allorché, a fronte della decisione impugnata e ad avviso della difesa, avrebbe mutato la propria struttura accusatoria affermando, difformemente da quanto dedotto in precedenza, che il comportamento tenuto dal dott. Lucchesi sia stato connotato da dolo eventuale. Tale contestazione viene considerata inammissibile perché mai contestata prima e, in ogni caso, il dolo eventuale non sarebbe sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 8 C.G.S., che richiederebbe, invece il dolo specifico. Si esprime poi contrarietà alla tesi avversa ritenendo che l’Amministratore Unico della società non avrebbe tenuto comportamenti anomali ma, per la prestazione della garanzia si sarebbe rivolto dapprima ad uno studio legale bolognese e poi, attraverso questi, ad intermediari qualificati. La copiosa corrispondenza tra BNL e Lega Pro, in merito al rilascio della necessaria fideiussione, dimostrerebbe la buona fede del dott. Lucchesi che sarebbe rimasto incolpevolmente coinvolto, insieme ad altri, in un più vasto contesto di rilascio di garanzie irregolari da parte di quell’Ufficio della BNL, come testimoniato da un esposto-denuncia della stessa banca all’A.G. Oltre all’assenza di ogni elemento soggettivo riprovevole, la stessa difesa assume la materiale impossibilità di poter effettuare qualsiasi controllo preventivo, essendovi stati contatti diretti tra BNL e Lega pro e, ad ulteriore dimostrazione della sua buona fede, vi sarebbero le concitate richieste di chiarimenti rivolte dal dott. Lucchesi alla funzionaria della BNL perché gli 5 fornisse – o fornisse direttamente in Lega pro – tutti gli elementi di conoscenza utile alla soluzione del problema. Hanno depositato un parere pro-veritate del prof. Enrico Del Prato, una nota dell’avv. Monti e una abilitazione del dott. Balella. Con reclamo formalmente proposto l’11.5.2006 gli stessi dott. Lucchesi e A.C. Pisa Calcio 1909 S.r.l. ripropongono le stesse argomentazioni per supportare la richiesta che la sanzione ad entrambi comminata in prime cure sia annullata o, in via gradata, che la stessa sia ridotta secondo giustizia. Il dibattimento dinanzi la Corte Federale d’Appello e la decisione Alla riunione fissata per il 13.5.2016 sono intervenuti il dott. Giuseppe Chinè, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Mattia Grassani, in rappresentanza dell’A.C. Pisa Calcio 1909 S.r.l. e del dott. Lucchesi, presente anche personalmente. Il dott. Chinè, dopo aver rinviato ai fatti come riportati nella decisione del Tribunale Federale, ha illustrato quale unico motivo di appello la accertata falsità della fideiussione depositata in Lega, per conto del dott. Lucchesi e in favore del Pisa, ottenuta attraverso l’intervento di intermediari non compiutamente identificati, coi quali il dott. Lucchesi non avrebbe mai avuto alcun rapporto. Il Tribunale federale ha però valutato tutto ciò come “modalità anonime”, addebitando al dirigente il comportamento colposo di non aver mai operato alcun controllo. La Procura ritiene, invece, che si tratti di dolo, ancorché eventuale, rappresentato dal fatto che attraverso queste procedure anomale vi sarebbe accettazione consapevole del rischio della verificazione di un illecito. Numerosi precedenti (non indicati) in materia di fideiussioni testimonierebbero che in casi simili si sarebbe ravvisato sempre tale elemento psicologico. Ha chiesto, pertanto, che in riforma della decisione di primo grado, venga comminata sia al dott. Lucchesi che alla società pisana la penalizzazione richiesta col deferimento in relazione alla violazione dell’art. 8 C.G.S.. L’avv. Grassani, da parte sua, ha preliminarmente dichiarato di non voler accettare il contraddittorio in punto di elemento soggettivo, in quanto rappresentato come tale solo in questa sede, diversamente da quanto sostenuto in primo grado, allorché si sarebbe prospettata la mera culpa in vigilando. In ogni caso, non si sarebbe mai concretizzato nella fattispecie in esame. Nel merito ha poi contestato la decisione di primo grado e la duplice condanna in quanto il dott. Lucchesi avrebbe correttamente operato, affidandosi ad uno studio legale di Bologna, esperto nella materia e, tramite questi, a professionisti abilitati. Non vi sarebbe alcuna colpa commissiva od omissiva ma solo il fatto di essere vittima di un circuito illecito che avrebbe prodotto più di duecento fideiussioni false. Trasparente sarebbe stata poi la sua condotta allorché ha contribuito alla scoperta dell’illecito e si è attivamente prodigato per riportare a legalità piena la posizione della società da lui rappresentata. Ha concluso chiedendo che, in riforma della decisione di primo grado sia il dott. Lucchesi che l’A.C. Pisa Calcio 1909 S.r.l. vengano mandati liberi da ogni addebito. Il dott. Lucchesi, brevemente intervenuto, ha ribadito la sua estraneità a qualsiasi operazione finalizzata a depositare una fideiussione irregolare, in linea col suo passato di dirigente, con esperienza trentennale nel calcio. Il dott. Chiné, in replica, nega che il suo Ufficio, nell’atto di deferimento abbia mai formulato alcun addebito munendolo di un elemento psicologico di mera colpa, come contestato dalla difesa. Al termine della Camera di Consiglio, tenutasi immediatamente dopo la chiusura del dibattimento la Corte Federale di Appello ha deciso: - di riunire preliminarmente gli appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; - di respingere il reclamo proposto nell’interesse del dott. Fabrizio Lucchesi e dell’A.C. Pisa calcio 1909 S.r.l.; 6 - di accogliere parzialmente l’appello proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, di comminare al dott. Fabrizio Lucchesi la sanzione dell’inibizione a ricoprire ogni carica federale e a rappresentare la società sino a tutto il 31.12.2016. Respinto nel resto. - di confermare la sanzione dell’ammenda di €. 50.000,00 alla società A.C. Pisa calcio 1909 S.r.l.. Motivi della decisione Preliminarmente ad ogni esame, in rito e nel merito della vicenda posta alla sua cognizione dispone la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Ciò posto, dev’essere affrontata l’eccezione formulata dalla difesa del dott. Lucchesi e dell’A.C. Pisa 1909 S.r.l. relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio limitatamente alla contestazione, asseritamente fatta dalla Procura Federale solo nell’atto di appello, circa la commissione dei fatti addebitati al dott. Lucchesi non più a titolo di colpa ma di dolo eventuale. Con questo, ad avviso della difesa, mutando il capo d’incolpazione già formulato in punto di elemento psicologico e, in quanto tale, non ammissibile per la prima volta in grado di appello. E’ convincimento di questa Corte che la doglianza della difesa sia erronea in punto di fatto e infondata in diritto. Sotto il primo profilo la difesa del dott. Lucchesi e della società A.C. Pisa 1909 addebita alla Procura di aver contestato al dirigente una condotta gravemente manchevole per non aver effettuato alcun controllo preventivo sulla genuinità del documento fideiussorio depositato e, quindi, elevando un’imputazione a titolo di “colpa in vigilando”. A suo avviso, non avendo il Tribunale Federale accolto l’impostazione accusatoria, il Requirente avrebbe inaccettabilmente mutato il contestato elemento psicologico da colpa a dolo, seppur sub specie “eventuale”. Quanto lamentato, però, non trova oggettivo riscontro nell’atto di deferimento (atto che fissa i perimetri della domanda come petitum sostanziale) cosicché ritenere che la Procura Federale abbia proceduto alla contestazione di una condotta colposa è valutazione autonoma della difesa in quanto, come esattamente affermato in replica dal rappresentante di quell’Ufficio, nell’atto di deferimento non vi è contenuta alcuna specifica affermazione circa la natura dell’elemento psicologico che avrebbe contraddistinto il comportamento del dirigente Lucchesi ma solo la prospettazione dei fatti e il convincimento che lo stesso avrebbe agito “senza effettuare alcun adeguato controllo preventivo”. Peraltro, ritenere che allo stesso Lucchesi possa essere addebitata una “culpa in vigilando” è impostazione giuridicamente sbagliata in quanto la “culpa in vigilando” è colpa per fatto altrui, addebitabile a coloro che sono legalmente tenuti a vigilare sulla condotta di soggetti dotati di una capacità giuridica ridotta (art. 2047/2019 c.c.) o legati da un rapporto giuridicamente rilevante con il soggetto che ne viene chiamato a rispondere mentre, nella fattispecie, al Lucchesi è addebitata una responsabilità per fatto proprio, essendo egli – e non altri - il soggetto tenuto a depositare la fideiussione in nome e per conto della società; è irrilevante, per l’ordinamento sportivo e a questo fine, il rapporto che lega(va) il Lucchesi con le persone cui si è liberamente affidato. Ma dal punto di vista giuridico la Corte non ritiene neanche che la Procura, anche volendo aderire alla prospettiva censurata dalla difesa, abbia violato il divieto di nova in appello. In disparte il fatto che la prospettazione giuridica manifestata da tale Ufficio nel suo ricorso va fatta rientrare nei motivi di censura della decisione del Tribunale Federale e le sue argomentazioni appaiono unicamente finalizzate a contrastare la tesi del Giudice di prime cure, va detto che non si è assistito ad un’indebita variazione di petitum e causa petendi da parte della Procura in sede di appello e che, dopo tutto, rientra nei poteri del giudice la corretta qualificazione giuridica dei fatti portati alla sua cognizione, non essendo vincolata a quella che è una mera prospettazione dell’attore. Peraltro, essendo il procedimento sportivo regolato sul modello civilistico, la regola posta dall’art. 345 c.p.c. è intesa nel senso che debbono essere considerate come “domande nuove” quelle che introducono un mutamento dei “fatti” costitutivi del diritto e conducono ad un oggetto di indagine diversa da quella condotta in primo grado (ex multis Cass. Civ. sez. Lav. n. 15506/2015, n. 8842/2013) mentre non incorrono, invece, nel divieto che precede, le domande che comportino una 7 diversa qualificazione giuridica di quei fatti (Cass. Civ. n. 23669/2014, n. 14599/2004). Ora, anche volendo ammettere che la censura della difesa abbia un effettivo riscontro nel raffronto tra appello e deferimento, il che non è, si deve ribadire che il “fatto”, inteso nella materialità della condotta contestata non è stato minimamente mutato in questo grado di giudizio, cosicché il petitum sostanziale sottoposto a questa Corte è esattamente il medesimo di quello portato alla cognizione del Giudice di primo grado. Detto questo in relazione all’eccezione procedurale posta dalla difesa, deve dirsi che l’impianto motivazionale della decisione impugnata appare sostanzialmente meritevole di condivisione. In primo luogo, va confermato che il comportamento posto in essere dal dott. Lucchesi appare idoneo ad integrare, in ipotesi, la fattispecie regolata e sanzionata dall’art. 8 C.G.S., norma che tutela la regolarità delle competizioni sportive attraverso il precetto della necessità dell’assoluta liceità della documentazione amministrativa prodotta dalle società per l’iscrizione ai rispettivi campionati. Liceità posta a presidio della correttezza della “parità delle armi” tra i contendenti e che vuole essere assicurata anche attraverso la sana gestione, ma non solo, delle singole società. Che la fideiussione, come nel caso, sia stata depositata a campionato in corso non varia la tutela cui è ispirata la norma, poiché il bene della vita cui si aspira con la regola che precede deve essere garantito per tutta la durata della competizione e non può essere considerato un valore a “tutela istantanea” ma assolutamente permanente. Detto questo i fatti, nella loro dinamica evoluzione e nei singoli apporti dei soggetti partecipi, sono noti e non sono messi in discussione. Quella che è contrastata – ed è fisiologico che sia – è la lettura che di quei fatti viene data dalle parti e che giungono, per detta via, a conclusioni opposte. Ad avviso di questa Corte non possono esservi dubbi, trovando in questa convinzione elementi di conforto nella documentazione in atti, sulla circostanza che il dott. Lucchesi doveva depositare una fideiussione, di originari €. 324.000,00. Orbene, secondo quanto risulta anche dall’atto di deferimento il dirigente avrebbe reputato congruo acquisire la garanzia fideiussoria da un istituto bancario non per via diretta ma tramite intermediari perché, come si legge, egli non avrebbe potuto offrire idonee garanzie all’Istituto emittente in ragione della recente costituzione della Carrara Holding, società della quale era Amministratore Delegato (cfr. verbale audizione del 26.01.2016). Avrebbe pensato, allora, di rivolgersi ad uno studio legale di Bologna che l’avrebbe messo in contatto con tale dott. Balella il quale, a sua volta, avrebbe ricercato e contattato (non avendo – come dallo stesso ammesso nell’audizione del 2.2.2016 – conoscenze dirette nel settore finanziario) altri intermediari (un certo sig. Trovato, contattato da un certo sig. Vitiritti) e attraverso costoro si sarebbe avviata e perfezionata la richiesta di fideiussione bancaria senza sottostante con la BNL Paribas. Successivamente, come noto, la Banca (o meglio suoi funzionari asseritamente non legittimati) avrebbe intrattenuto rapporti diretti con la Lega Pro e, al termine di modifiche e integrazioni dell’originaria polizza, si è giunti alla stesura definitiva della garanzia, depositata formalmente in Lega da incaricato del dott. Lucchesi. Ora, premesso l’iter procedimentale che precede, la difesa contesta la deduzione della Procura circa l’anomalia della procedura seguita asserendo che sarebbe invece usuale, nella prassi commerciali, il ricorso ad intermediari abilitati per la conclusione di operazioni finanziarie e come non sarebbe affatto anomala una garanzia fideiussoria senza sottostante, come attestato dal parere pro-veritate del prof. Del Prete. Sul punto, però, questa Corte ritiene di osservare, in primo luogo, che l’anomalia riportata non può credersi che sia stata riferita alla tipologia della garanzia azionata in quanto detto contratto, noto anche come fideiussione a prima richiesta, è noto da anni nel panorama giuridico italiano, è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. U., 8 sent. n. 3947 del 18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011) ed è immediatamente esigibile, salvo l’exceptio doli. In questo il parere del prof. Del Prete, docente il cui valore scientifico non è minimamente in discussione, non offre spunti di novità, né elementi aggiuntivi a quello normalmente noto agli operatori del diritto offre il documento del dott. Lini. Quello che certamente e sicuramente è “anomalo” è il percorso accidentato e tortuoso in cui si è avventurato il dott. Lucchesi, amministratore di una società finanziaria (ancorché recentemente costituita) e dirigente calcistico di grandissima esperienza (come dallo stesso ribadito in sede di discussione innanzi questa Corte). Partendo dalla discutibile premessa che non poteva procedere all’ottenimento della fideiussione per via canonica (rivolgendosi direttamente ad un istituto bancario) a motivo (invero di debole consistenza) di non poter offrire alla Banca adeguati cespiti o altro a garanzia della stessa, il dott. Lucchesi si rivolge ad uno studio legale bolognese che, a sua volta, funge da provider per altri consulenti, della cui professionalità non vi sono adeguate attestazioni. Posto che in ordine ai signori Trovato e Vitiritti non esiste alcun profilo professionale che dimostri il loro effettivo inserimento nel settore finanziario, erronea si dimostra pure l’affermazione della difesa circa l’abilitazione professionale del dott. Balella. Va detto, a tal proposito che la difesa afferma che il sig. Balella sarebbe un “broker finanziario munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge” ma tale affermazione è smentita, in primo luogo, dall’inconsistenza di qualsiasi valore legale dell’attestato rilasciato dall’Istituto Amato di Caserta, in quanto la legittimazione a svolgere l’attività prevista dal titolo V del Testo Unico Bancario (art. 128 sexies) discende unicamente dall’iscrizione nell’apposito elenco tenuto, ora, dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori); iscrizione ottenibile solo con il superamento di apposito esame. L’attestato, quindi, dell’Istituto Amato, riguarda solo un corso di 20 ore gestito, autonomamente, da detto istituto, senza che allo stesso possa riferirsi, si ripete, alcun valore legittimante la professione di mediatore creditizio. Peraltro, il dott. Balella, anche alla data odierna, non risulterebbe iscritto in detto elenco, né come mediatore né come agente. La qual cosa appare coerente, d’altronde, con la sua stessa ammissione, ossia che nel campo finanziario non avrebbe alcuna conoscenza. Perplessità, sempre in tema di anomalie procedurali, suscita il fatto che il Balella, pur operando per conto del Lucchesi si sia interfacciato con il sig. Zagni, dell’A.C. Pisa 1909, pretermettendo (ma può apparire ragionevole) lo studio legale bolognese dal quale aveva ricevuto l’incarico ma anche lo stesso diretto committente, il dott. Lucchesi. Al quale, però, a suo dire, avrebbe rimesso la bozza di garanzia per farla visionare da un istituto bancario di sua fiducia per verificarne l’idoneità: passaggio che, in tutta evidenza, appare anomalo in quanto normalmente, neanche in quella prassi evocata dall’avv. Grassani, si sottopone alla valutazione di un istituto bancario un rapporto contrattuale intrattenuto con altra primaria Banca al fine di ottenerne un giudizio di congruità. Non è dato conoscere se la verifica sia stata chiesta e ottenuta e, comunque, essa rappresenta certamente un’anomalia ma non certo un’illegittimità o, peggio, un’illiceità. Seguono, poi, ma sono fatti non in discussione, i contatti tra BNL e Lega Pro e il disconoscimento formale del documento da parte della direzione della BNL Paribas che avrebbe, oltretutto, presentata denuncia all’A.G. in quanto l’asserito rilascio di queste garanzie apocrife si sarebbe riprodotto per un considerevole numero di volte. Al vaglio critico, la condotta del dott. Lucchesi, dev’essere analizzata alla luce della contestazione mossa che, anche ad avviso di questa Corte, può essere scissa in due aspetti sostanziali: il primo è quello che riguarda la fase di ottenimento della garanzia e il secondo è quello che riguarda la pretesa, dolosa violazione del precetto di cui all’art. 8 C.G.S.. Orbene questa Corte, all’esito dell’esame degli atti depositati, esprime il convincimento che il dott. Lucchesi abbia improntato la sua condotta, finalizzata ad ottenere il documento bancario, ad inescusabile e riprovevole leggerezza, inammissibile per un soggetto che, come lui, vanta un’invidiabile esperienza come dirigente calcistico, cui deve affiancarsi quella di operatore nel campo finanziario. 9 Non può, infatti, non suscitare perplessità la modalità per cui ha preferito affidarsi a soggetti dei quali non aveva, in qualsivoglia modo, validato la esperienza nel settore e, dopo averlo fatto, omesso qualsiasi azione di costante, diuturno controllo su un’operazione di così centrale importanza per la regolarità dell’iscrizione al campionato da parte della società amministrata. Il dott. Lucchesi, al riguardo, non ha offerto alcuna valida e credibile motivazione, se non quella della sua sostanziale buona fede, attestata dalla lettera inviata alla funzionaria BNL nel momento in cui si è percepita, oltre ogni dubbio, l’irregolarità/illiceità della rilasciata garanzia. Né maggior peso specifico hanno le argomentazioni relative ai pagamenti effettuati ai due personaggi utilizzati per l’intermediazione (che sembrano molto lontani dagli “autorevoli operatori del settore”, così denominati dalla difesa), accettando supinamente che dette somme sarebbero servite per pagare i c.d. “collaterali” e pretendendo una qualsiasi dimostrazione documentale di tali acquisti. Non ha sollevato neanche dubbio alcuno ,a nota inviata dal Vitiritti che informava il Belella (mail del 17.9.2015) che la fidejussione poteva essere messa al “costo” (non si parla affatto di “collaterali”) di €. 15.000,00. La costruzione offerta dalla difesa circa l’incolpevole atteggiamento del dott. Lucchesi appare, quindi, fortemente stridente con l’incontestata evoluzione della dinamica fattuale e lascia propendere, invece, per una sequenza comportamentale che ha colpevolmente condotto, da un lato, alla produzione di un documento non veridico – alterando così la doverosa correttezza dei rapporti – e, dall’altro, ha contribuito alla realizzazione di un più che verosimile disegno criminoso di più ampio spettro, del quale la competente A.G. non mancherà di chiarire l’esatta lesività. In questo senso, deve confermarsi l’impugnata decisione che ha ritenuto il dott. Lucchesi responsabile della violazione della norma di cui all’art. 1 bis C.G.S. ma che invece, in punto di quantificazione della sanzione, ritiene meritevole di riforma poiché, stante il palese, macroscopico contrasto tra il grado di diligenza che si può pretendere da un dirigente esperto come il dott. Lucchesi e la superficialità e l’incomprensibile trascuratezza dei propri doveri verso la Lega e la comunità sportiva, reputa che la stessa debba essere più congruamente determinata irrogando al predetto dirigente la sanzione dell’inibizione da ogni carica, sociale e federale, fino a tutto il 31.12.2016. Alla luce di questa determinazione non vi sono motivi per riformare, sul punto, la sanzione pecuniaria inflitta alla società di riferimento, ai sensi dell’art. 4 C.G.S., per cui conferma la sanzione dell’ammenda di €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a carico della A.C. Pisa 1909 S.r.l., in quanto la società appare responsabile oggettivamente della gravemente colpevole condotta del proprio dirigente. Il ricorso proposto dal dott. Lucchesi e dalla A.C. Pisa 1909, pertanto, dev’essere respinto alla luce della confermata responsabilità del dirigente. Non può, neanche, accogliersi il ricorso proposto dalla Procura Federale in merito al mancato riconoscimento della responsabilità del dott. Lucchesi per aver scientemente violato la disposizione di cui all’art. 8, commi 1,2 e 4 C.G.S.. Sul punto la Procura Federale ritiene che la decisione del primo giudice sia illogica e contraddittoria perché, dopo aver correttamente ricostruito i fatti, non ne avrebbe tratto la consequenziale convinzione che da essi non poteva che discendere la colpevolezza, a titolo di dolo eventuale, del dott. Lucchesi, il quale avrebbe consapevolmente accettato il rischio dell’accadimento illecito come conseguenza della propria azione. La tesi proposta non può essere condivisa proprio per la struttura stessa della norma che si vuole violata e per il mancato raggiungimento di un livello probatorio sufficiente all’integrazione del necessario elemento psicologico. Un’attenta analisi, non solo esegetica e finalistica, ma anche soltanto semantica conduce ad apprezzare come la norma abbia voluto sanzionare, con adeguato rigore, l’intenzionale produzione di documentazione, la sua alterazione e falsificazione (1° comma), la diretta e preordinata connessione tra documenti falsificati e la volontà di eludere la normativa federale (2° comma) ma, soprattutto, l’attività illecita o elusiva della società, tesa ad ottenere l’iscrizione (4° comma). Una siffatta costruzione del paradigma illecito appare sufficientemente indicativo della volontà di sanzionare una condotta contraddistinta dalla chiara e inequivoca volontà di conseguire 10 un risultato illecito attraverso la consapevole azione illecita, concretizzatasi attraverso la fraudolenta formazione o alterazione di documentazione falsa. Sotto questo profilo, pertanto, non appare sufficiente (e, in questo merita condivisione la tesi difensiva) la mera prospettazione di un rischio e la sua consapevole accettazione. “In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo.” (ex multis Cass. Pen. Sez. I n. 18220/2015). Ora, volendo analizzare la condotta alla luce delle note (a tutti) acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali circa la concettualizzazione del dolo eventuale, appare evidente come il paradigma normativo si discosti dal percorso, come giuridicamente apprezzabile, segnato dalle azioni del dott. Lucchesi. A tutto voler concedere, non sembra a questa Corte che la norma che si ritiene violata abbia degradato l’elemento psicologico a pura e semplice accettazione preventiva di un rischio ma, piuttosto sia sufficientemente chiara nel richiedere la sussistenza di un’endiadi ben precisa: produzione cosciente di un atto falso e ottenimento dell’iscrizione. Come detto, tuttavia, spetta al giudice la qualificazione giuridica di una fattispecie sottoposta alla sua cognizione e non può essere considerato un limite assoluto a questa la prospettazione della parte. Pur con questa premessa però, non può dirsi che la costruzione accusatoria abbia raggiunto la soglia richiesta della dimostrazione oggettiva della condotta violativa. Atteso che in questa sede trova applicazione la regola probatoria della c.d. “preponderanza dell’evidenza”, ossia il principio della “probabilità prevalente” (cfr. Cass. Civ. III sez. n. 2085/2012), la conseguenza è che non può ritenersi superata la regola aristotelica del “più probabile che non”. Alla luce di questa regola, non può razionalmente affermarsi che la condotta del dott. Lucchesi non abbia interpretazioni alternative rispetto a quella che conduce alla sua sicura responsabilità, intravedendo così nella condotta accertata l’unico obiettivo della cosciente produzione di un documento (quantomeno verosimilmente) falso. Su tale punto non si è raggiunta una significativa allegazione, diversamente da quanto dedotto dalla Procura Federale in relazione alla violazione dell’art. 1 bis C.G.S.. Certamente il dott. Lucchesi avrebbe potuto scientemente ordire un piano criminoso per frodare la Lega Pro ma, con altrettanta certezza, non può escludersi che altri abbiano approfittato di una sua scellerata leggerezza per compiere ai suoi danni (e a quelli della società) un’azione delittuosa. La non univocità della lettura degli avvenimenti, così come acquisiti nel corso del procedimento dinanzi questa Corte, porta alla considerazione conclusiva che, in mancanza del raggiungimento di una sufficiente prova in ordine alla sua volontà di commettere un illecito, ma solo indizi, presunzioni (non univoche), deduzioni non incontrastabili, il dott. Lucchesi debba essere mandato assolto dallo specifico addebito. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1 e 2: - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, infligge al Sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016; - respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa. - Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. LUCCHESI, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)"