• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) IL PROSCIOGLIMENTO DI: SIG. POZZO GINO; SIG. COLLAVINO FRANCO; SIG. GIARETTA CRISTIANO; SIG. BOZZO GIUSEPPE; SIG. PARATICI FABIO; SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A.; SOCIETÀ JUVENTUS FC S.P.A.. b) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA Di € 5.000,00 INFLITTA A: – SIG. MOTTA MARCO. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5683/74 PF14-15SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) IL PROSCIOGLIMENTO DI: SIG. POZZO GINO; SIG. COLLAVINO FRANCO; SIG. GIARETTA CRISTIANO; SIG. BOZZO GIUSEPPE; SIG. PARATICI FABIO; SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A.; SOCIETÀ JUVENTUS FC S.P.A.. b) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA Di € 5.000,00 INFLITTA A: - SIG. MOTTA MARCO. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5683/74 PF14-15SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016)
Il Procuratore Federale con atto n. 5683/74pf-15/SP/gb del 9 dicembre 2015 procedeva al deferimento dei soggetti appresso indicati. 1) Pozzo Gino e Collavino Franco, consiglieri di amministrazione della Udinese Calcio S.p.A. nonché Giaretta Cristiano, direttore generale della stessa società, per aver svolto e concluso nel mese di giugno 2014 per conto della propria società di appartenenza la trattativa per il tesseramento del sig. Andrea Stramaccioni con l’avv. Giuseppe Bozzo, il quale svolgeva attività ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in poi RAC); 2) Bozzo Giuseppe, agente di calciatori fino al 25 ottobre 2010, per aver prestato opera di assistenza nella suddetta qualità di agente al sig. Marco Motta, in occasione della stipulazione dei contratti con l’A.S. Roma S.p.A. in data 1 febbraio 2009 e con la Juventus F.C. S.p.A. del 2 luglio 2010, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con il medesimo il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazioni di debito rispettivamente del 2 settembre 2009 e del 2 luglio 2010; 3) Motta Marco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per: a) essersi avvalso dell’opera di assistenza dell’avv. Giuseppe Bozzo in qualità di agente di calciatori, in occasione della stipulazione dei contratti con le società calcistiche A.S. Roma in data 1 febbraio 2009 e Juventus F.C. S.p.A. del 2 luglio 2010, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con il medesimo il 2 pagamento del compenso a mezzo rispettivamente di dichiarazione di debito del 2 settembre 2009 e di promessa di pagamento e ricognizione di debito del 2 luglio 2010; b) per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la Juventus conferisse all’avv. Giuseppe Bozzo (il quale già svolgeva attività ai sensi del già menzionato art. 5 nel suo interesse e che quindi in tal modo rivestiva contemporaneamente anche la qualifica di avvocato della Juventus) il mandato di cui alla scrittura privata del 19 luglio 2012 per la sua cessione ad altra società e per aver tratto vantaggio dal conferimento dello stesso mandato, sia attraverso la corresponsione della metà delle somme pagate dalla Juventus a suo fratello Massimiliano Motta, a seguito dell’accordo tra quest’ultimo e lo stesso avv. Bozzo del 4 ottobre 2012, sia attraverso il mancato pagamento pattuito in data 3 ottobre 2012 delle somme dovute al suddetto professionista per la stagione sportiva 2012-2013, così come risultanti dalla dichiarazione di debito del 2 luglio 2010; c) essersi avvalso dell’opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del sig. Pasqualin Luca, in occasione del trasferimento alla Genoa Cricket § Football Club S.p.A. nella stagione sportiva 2013-2014, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC, nonché per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la P.D.P. s.r.l. cedesse a suo fratello Massimiliano Motta la metà dei compensi conferiti alla stessa dal sig. Pasqualin Luca e maturati in dipendenza del mandato conferito al medesimo dalla Genoa Cricket § Football Club S.p.A. in data 16 gennaio 2014 per il suo trasferimento a tale società; 4) Paratici Fabio, direttore sportivo della Juventus F.C. S.p.A., per aver inoltrato dalla propria utenza telefonica a quella del sig. Gianluca Fiorini, agente di calciatori iscritto nel registro FIGC, due messaggi SMS in date 29 agosto 2014 e 21 settembre 2014, dal contenuto offensivo per il destinatario; 5) la società Udinese Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Collavino Franco, nonché a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Pozzo Gino e Giaretta Cristiano; 6) la società Juventus F.C. S.p.A, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fabio Paratici. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con C.U. n. 64/TFN del 24 marzo 2016, tra l’altro, proscioglieva i suddetti soggetti deferiti da parte del Procuratore Federale, per i seguenti motivi. 1) in ordine alla fattispecie del deferimento relativa alla posizione dei sigg. Pozzo Gino, Collavino Franco, Giaretta Cristiano e Udinese Calcio, la responsabilità disciplinare dei deferiti non risulta comprovata, atteso che è consentito all’allenatore farsi assistere da avvocato del libero foro, purchè questi non svolga attività di agente ed atteso che lo Stramaccioni ha precisato che l’avv. Bozzo operò solo ai fini della stesura del contratto; 2) in relazione alla posizione dei sigg. Bozzo Giuseppe e Motta Marco, nel rapporto oggetto di contestazione disciplinare con l’A.S. Roma, i fatti debbono intendersi ormai prescritti, atteso che essi si sono svolti e definiti entro la stagione sportiva 2008-2009 e la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30 giugno 2013, mentre l’azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e l’atto di remissione di debito del 2 luglio 2010 non può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione. Inoltre è ragionevole presumere che il Bozzo abbia operato quale avvocato del libero foro e non come agente; 3) in relazione alla posizione dei sigg. Bozzo Giuseppe e Motta Marco, nel rapporto oggetto di contestazione disciplinare con la Juventus F.C. S.p.a., i fatti debbono intendersi ormai prescritti, atteso che essi si sono svolti e definiti entro la stagione sportiva 2010-2011 e la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30 giugno 2015, mentre l’azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e nella fattispecie non risultano sussistenti idonei atti interruttivi. Inoltre è ragionevole presumere che il Bozzo abbia operato quale avvocato del libero foro e non come agente; 4) in relazione alla posizione di Motta Marco che avrebbe determinato la menzionata situazione di conflitto di interessi, non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l’attività di agente, 3 dovendosi presumere che egli abbia operato invece quale avvocato del libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall’albo agenti di calciatori e, successivamente, dal 2010 cancellato dal tale albo; 5) in relazione alla posizione di Motta Marco per essersi avvalso dell’opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del sig. Pasqualin Luca, il Motta in sede di audizione innanzi alla Procura Federale ha dichiarato che dal gennaio 2014 il proprio agente è il suddetto Pasqualin, in favore del quale peraltro non risulta depositato alcun mandato rilasciato dallo stesso Motta. Inoltre è da ritenersi che il Motta sia estraneo al rapporto intercorso tra suo fratello e la P.D.P.; 6) in relazione alla posizione di Paratici Fabio, direttore sportivo della Juventus F.C. S.p.A, non sarebbe configurabile la responsabilità disciplinare essendosi trattato nella specie di rapporto personale, estraneo all’attività federale e comunque non riferibile ad essa. Nel ricorso ora proposto il Procuratore Federale osserva che: 1) in relazione alla posizione dei sigg. Pozzo Gino, Collavino Franco, Giaretta Cristiano e Udinese Calcio, il Tribunale Federale Nazionale ha erroneamente valutato le risultanze del materiale probatorio acquisito che dimostrerebbe che l’avv. Bozzo non si limitò alla semplice stesura del contratto ma svolse attività propria e peculiare dell’agente e cioè di consiglio e convincimento circa la società per la quale attivare il tesseramento e di negoziazione e formalizzazione del rapporto, accompagnando lo Stramaccioni all’incontro fissato per la trattativa, definizione e conclusione del contratto; 2) in relazione alla posizione dei sigg. Bozzo Giuseppe e Motta Marco, nel rapporto oggetto di contestazione disciplinare con l’A.S. Roma, la prescrizione non si è maturata, dovendosi ancorare il dies a quo della stessa alla data dell’ultimo pagamento effettuato da uno dei soggetti contrattuali nei confronti dell’altro. Pertanto, avendo il Motta effettuato il pagamento in data 9 luglio 2010 e l’avv. Bozzo emesso la propria fattura n. 6 del 13 luglio 2010 la decorrenza della prescrizione va individuata nella stagione sportiva 2010-2011 e quindi è risultato tempestivo il procedimento disciplinare aperto nella stagione sportiva 2014-2015, prima cioè della stagione sportiva 2016-2017 periodo di maturazione della prescrizione. Inoltre all’epoca della conclusione del contratto e dei pagamenti ricevuti l’avv. Bozzo era iscritto nel registri degli agenti della FIGC e la sua sospensione dal 2007 dall’albo degli agenti di calciatori non ha rilevanza ai fini della sottoposizione dello stesso alla normativa endofederale, permanendo lo stesso nella qualifica di agente; 3) in relazione alla posizione dei sigg. Bozzo Giuseppe e Motta Marco, nel rapporto oggetto di contestazione con la Juventus F.C. S.p.a., la prescrizione non si è maturata, atteso che il procedimento disciplinare è stato tempestivamente instaurato nella stagione sportiva 2014-2015 (iscrizione nel registro della Procura Federale in data 11 settembre 2014) poiché la violazione contestata riguardava l’opera dell’agente senza mandato formalmente conferito per un contratto stipulato in data 2 luglio 2010 (stagione sportiva 2010-2011) con maturazione della prescrizione solo al termine della stagione 2016-2017. Inoltre i pagamenti del Motta all’avv. Bozzo si sono protratti fino al 3 febbraio 2014. Ed ancora, all’epoca della conclusione del contratto del 2 luglio 2010 l’avv. Bozzo era un agente di calciatori iscritto nel relativo elenco presso la FIGC sia pure sospeso volontariamente; 4) in relazione alla posizione di Motta Marco che avrebbe determinato la menzionata situazione di conflitto di interessi, la circostanza che l’avv. Bozzo abbia agito quale avvocato del libero foro iscritto all’albo professionale non ha alcuna influenza sulla posizione del tesserato Motta Marco, essendo quest’ultimo tenuto all’osservanza della normativa federale in tutti i propri rapporti con altri tesserati, ivi inclusa la società con la quale stipulava i contratti di prestazione sportiva ed i dirigenti che operavano in rappresentanza della stessa; 5) in relazione alla posizione di Motta Marco per essersi avvalso dell’opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del sig. Pasqualin Luca, dagli atti del procedimento emerge che Motta Marco era a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra il proprio fratello Massimiliano e l’agente che curava i suoi interessi; 6) in relazione alla posizione di Paratici Fabio, direttore sportivo della Juventus F.C. S.p.A, tra il predetto ed il sig. Fiorini non sussisteva alcun rapporto personale e i messaggi SMS potevano essere riferiti solo alle rispettive professioni di direttore sportivo e di agente di calciatori; 4 7) una volta riformata la decisione di primo grado, questo giudice dovrebbe procedere, conseguentemente, all’irrogazione delle sanzioni a carico delle società Udinese Calcio e Juventus F.C. per responsabilità diretta ed oggettiva. Conclusivamente il Procuratore Federale chiede che, in parziale riforma della decisione impugnata, vengano irrogate le seguenti sanzioni: - Pozzo Gino, ammenda di € 20.000,00; - Collavino Franco, ammenda di € 15.000,00; - Giaretta Cristiano, ammenda di € 15.000,00; - Bozzo Giuseppe, ammenda di € 40.000,00; - Motta Marco, ammenda di € 40.000,00; - Paratici Fabio, ammenda di € 5.000,00; - Udinese Calcio S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ammenda di € 30.000,00; - Juventus F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ammenda di € 7.000,00; Si è costituito in giudizio con memoria l’avv. Giuseppe Bozzo tramite il suo difensore avv. Gabriele Zuccheretti, il quale ha affermato che l’addebito in questione attiene ad una condotta omissiva (non aver ottenuto e quindi depositato rituale mandato in occasione del contratto in data 1 febbraio 2009) ed è da considerarsi prescritto, ai sensi dell’art. 25 CGS al termine della stagione sportiva 2012/2013 e cioè la quarta successiva alla stagione 2008/2009, non essendo inoltre rilevanti successivi atti commissivi idonei a far slittare il termine prescrizionale. Inoltre l’avv. Bozzo (volontariamente sospesosi dall’Albo Agenti FIGC il 6 luglio 2007 sino alla revoca definitiva del 25 ottobre 2010) ha prestato assistenza al calciatore Motta negli anni 2009 e 2010 in qualità di avvocato, non essendovi tra l’altro prova che egli sia andato oltre una consentita attività di consulenza stragiudiziale e tale attività puramente forense esula dall’ordinamento sportivo e quindi non è soggetta ad alcuna sanzione disciplinare, non trovando conseguentemente ingresso l’omessa utilizzazione degli appositi moduli federali. Si è costituito in giudizio con memoria il sig. Motta Marco, tramite i suoi difensori avv.ti Pier Paolo Pucci e Guido Del Re, il quale premesso che un calciatore non è obbligato a rispettare norme del Regolamento (il RAC) indirizzate tassativamente ad altra categoria di soggetti e cioè agli Agenti di calciatori, afferma che: - l’avv. Bozzo nello svolgimento dell’attività di assistenza del Motta ha agito in qualità non di Agente autorizzato della FIGC, data la sospensione della licenza dal 2007, bensì di avvocato del libero foro; - si è consumata la prescrizione, posto che il momento in cui si è perfezionato il comportamento illecito ai fini dell’individuazione del dies a quo va fissato, in una fattispecie, nel momento dell’intervenuto accordo tra le parti, essendo tale accordo il risultato dell’intermediazione stessa e a nulla rilevando il successivo rateizzato pagamento del corrispettivo della prestazione e, nell’altra fattispecie, nella sottoscrizione della promessa di pagamento e ricognizione di debito del 2 ottobre 2010 (stagione 2010/2011), a nulla rilevando le date di effettivo pagamento delle rate pattuite; - non si è determinata una situazione di conflitto di interessi posto che, in relazione all’accordo sottoscritto tra Motta Massimiliano e l’avv. Bozzo il 4 ottobre 2012, l’agente del calciatore con la revoca della licenza avvenuta il 25 ottobre 2010 non è più assoggettato alla giurisdizione dell’ordinamento. Inoltre Motta Marco ha regolato con il Bozzo il proprio rapporto per mezzo di un atto contenente gli elementi previsti all’interno dei mandati federali e quindi nel pieno rispetto della normativa federale; - parimenti il mandato è stato conferito secondo i dettami del diritto civile, da Motta Marco all’avvocato Claudio Pasqualin, e non all’agente di Calciatori Claudio Pasqualin; - non è applicabile l’art. 1 comma 1 bis CGS, posto che l’aver conferito un mandato professionale di diritto civile ad un avvocato, nel rispetto dell’art. 5 comma 1 RAC finalizzato all’assistenza per la stipula di un contratto di prestazioni sportive è un comportamento lecito. Conclusivamente il ricorrente chiede il rigetto dell’impugnazione e in via riconvenzionale il proscioglimento dalla violazione dell’art. 16 comma 1 e 6 del capo E del deferimento relativamente al rapporto tra il Motta e Claudio Pasqualin e per l’effetto l’annullamento della sanzione di € 5.000,00 irrogata dal Tribunale Federale Nazionale con C.U. 64/TFN del 24 marzo 2016 5 Si sono costituiti in giudizio con memoria Collavino Franco e l’Udinese Calcio tramite il loro difensore avv. Luciano Ruggiero Malagnini, i quali hanno affermato che dalla lettura dell’intera audizione degli interessati appare evidente come l’avv. Bozzo non ha mai preso parte alle trattative per la stipula del contratto di prestazione sportiva dell’allenatore Stramaccioni, essendosi limitato a partecipare nella veste di consulente legale dello stesso Stramaccioni, per la verifica documentale del contratto. Si sono costituiti in giudizio con memoria Pozzo Gino e Giaretta Cristiano, tramite il loro difensore avv. Rolando Favella, i quali hanno affermato che l’intervento dell’avv. Bozzo nella vicenda Stramaccioni è stato tecnicamente di consulenza legale, per la cura degli aspetti legali del contratto di lavoro sportivo e non in veste di agente che agevola la trattativa. All’odierna udienza sono intervenuti, da un lato il dott. Enrico Liberati per la Procura Federale e, dall’altro, gli avv.ti Rolando Favella, Marotta per delega dell’avv. Luciano Ruggiero Malagnini; Gabriele Zuccheretti; Guido Del Re e Luigi Chiappero, i quali tutti hanno ribadito le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. DIRITTO Il ricorso del Procuratore Federale, siccome infondato, va respinto. Invero, molte delle contestazioni mosse dall’Organo requirente, partendo dal presupposto che ai sensi delle disposizioni del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in poi RAC) l’agente non può rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società, si appuntano sul rilievo che l’avv. Bozzo Giuseppe avrebbe palesemente disatteso tale divieto, prestando la sua opera nella tipica qualità di agente di calciatori ma al di fuori del suddetto ambito (in particolare curando gli interessi di un tecnico, quale l’allenatore Stramaccioni). Rilevano subito queste Sezioni Unite che l’art. 20 comma 4 del RAC, che pone il divieto di cui sopra, è norma caratterizzata da tipicità e tassatività in quanto rivolta alla sola categoria giuridica degli agenti di calciatori in possesso della formale qualifica e come tale non può trovare applicazione in via analogica per categorie diverse, quali quella dell’avvocato ovvero dell’ipotetica figura di soggetto che si comporti come “agente solo in via di fatto”. Opinare diversamente significherebbe violare il generale principio di legalità, effettuando un’inammissibile operazione di integrazione in malam partem o in pejus della fattispecie normativa. Orbene nelle fattispecie qui considerate non risulta comprovato che il Bozzo - dapprima iscritto nell’Albo degli agenti FIGC, poi sospeso volontariamente dallo stesso dal 6 luglio 2007 (cfr. C.U. n. 1/F del 6 luglio 2007 della Commissione Agenti dei Calciatori) e successivamente cancellato dal 25 ottobre 2010 - abbia effettivamente prestato la tipica attività di assistenza propria dell’agente, curando e promovendo i rapporti tra un calciatore professionista ed una società professionistica. Dovendosi al contrario presumere, sulla base degli oggettivi elementi ricavabili dagli atti, che lo stesso Bozzo, iscritto quale libero professionista all’Ordine distrettuale di categoria dal 1994, abbia invece prestato quale avvocato del libero foro l’attività, pienamente consentita, di consulenza stragiudiziale (in base all’espressa previsione contenuta nell’art. 5 comma 1 RAC), attività che pone il soggetto che l’esercita al di fuori dell’ordinamento sportivo e quindi non lo obbliga a tenere i comportamenti prescritti dallo stesso. Il materiale probatorio addotto al riguardo dal Procuratore Federale e che secondo il medesimo sarebbe stato erroneamente valutato dal giudice a quo, non appare idoneo a superare la conclusione ora evidenziata ed a sorreggere una pronuncia di condanna dei soggetti deferiti, ove si consideri che: - l’allenatore Stramaccioni, consapevole dell’impossibilità per l’agente di rappresentare un tecnico, in sede di audizione presso la Procura Federale ha detto espressamente di essere stato accompagnato dal suo “avvocato di fiducia” e, a conferma di ciò, ha poi corretto la sua contraria affermazione che era stata riportata in articoli di stampa; - le risultanze del sito internet e della pagina web dell’avv. Bozzo non offrono una dimostrazione certa che nella vicenda Stramaccioni il Bozzo operò come agente; - in sede di audizione presso la Procura Federale in data 5 ottobre 2014, Pozzo Gino ha precisato di avere egli personalmente insieme con lo Stramaccioni, “valutato ed approfondito tutti gli aspetti tecnici e sportivi della collaborazione tra l’Udinese e lo stesso Stramaccioni” e che solo 6 “una volta raggiunta l’intesa si è passati alla stesura dei contratti alla quale ha partecipato anche l’avvocato Bozzo Giuseppe in qualità di consulente legale di Stramaccioni”; - la pronuncia, evidenziata e valorizzata dalla Procura Federale a favore della sua tesi, di cui al C.U. n. 214 in data 8 marzo 2016 resa dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC è stata disattesa dalla Corte Federale di Appello, IV Sezione (C.U. n. 094/CFA) con atto pubblicato il 31 marzo 2016, la quale ha annullato la sanzione inflitta allo Stramaccioni dalla suddetta Commissione. Per quel che concerne la sollevata problematica della prescrizione, riferita al tesseramento del calciatore Motta Marco con l’A.S. Roma, i fatti relativi all’opera di assistenza prestata dall’avv. Bozzo in qualità di agente dei calciatori (senza ottenere dal Motta e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla stessa FIGC e pattuendo con il medesimo il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito) debbono ritenersi prescritti. Infatti, decorrendo la prescrizione dal momento del compimento dell’ultimo atto diretto alla realizzazione della violazione disciplinare (art. 25 comma 1 lett. d Codice Giustizia Sportiva), tale momento deve essere individuato con riferimento non all’ultimo pagamento effettuato da uno dei soggetti contrattuali nei confronti dell’altro, bensì all’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari e cioè all’intervenuto accordo tra le parti con la sottoscrizione dell’atto (nella specie 1 febbraio 2009) o, al più, al momento del mancato deposito del mandato da parte dell’Agente (e non del calciatore) entro 20 giorni dalla stipula (e quindi stagione sportiva 2008-2009), mentre l’azione disciplinare è stata nella specie attivata in data 11 settembre 2014 e quindi dopo l’ultima (quarta) stagione utile, 2012-2013. Inoltre, come rammentato dall’avv. Zuccheretti, essendo stata rimproverata dalla Procura Federale una condotta di natura omissiva (assenza di mandato formalmente conferito e mancato utilizzo degli appositi moduli federali) non è possibile ipotizzare successivi atti commissivi idonei a far slittare il termine prescrizionale. Ed ancora, l’addebito di cui trattasi, come sottolineato dagli avv.ti Pucci e Del Re, non può essere mosso nei confronti di Motta Marco, atteso che il medesimo come calciatore non può essere destinatario di una norma e di una sanzione previsti dal RAC, essendo tale Regolamento tassativamente indirizzato solamente agli agenti dei calciatori. Sempre in tema di prescrizione, per quanto riguarda l’analogo addebito relativo al tesseramento del calciatore Motta Marco con la Juventus F.C., rileva il Collegio anche qui che, ai fini dell’individuazione del dies a quo, deve essere dato rilievo non già al momento dei pagamenti, bensì alla data del 2 luglio 2010 (sottoscrizione della promessa di pagamento e ricognizione di debito e quindi stagione 2010-2011). Al riguardo, appare però erronea l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale secondo cui l’azione disciplinare risulterebbe tardiva perché promossa dopo la data del 30 giugno 2015 (quarta stagione sportiva successiva) in assenza inoltre di idonei atti interruttivi, dal momento che invece la suddetta azione è stata attivata, come detto, in data 11 settembre 2014 e quindi l’apertura da parte della Procura Federale della relativa inchiesta – come tale interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 25 comma 2 CGS - è avvenuta nella stagione 2014-2015. In ogni caso queste Sezioni Unite, per ambedue le fattispecie da ultimo considerate, ritengono assorbente e decisiva la considerazione che, trattandosi di partecipazione alla stipulazione di contratti, il Bozzo ha verosimilmente svolto nella specie una consentita attività professionale di assistenza, spendendo il titolo e la qualità di avvocato, non essendovi comunque prova certa che abbia invece operato come agente, ove si consideri che egli ha percorso un iter iniziato con il consentito strumento della sospensione dal 2007 della licenza federale e poi conclusosi con la revoca nel 2010 dal Registro degli agenti dei calciatori, in tal modo ponendosi per sua libera scelta al di fuori dell’ordinamento sportivo e non restando quindi assoggettato al rispetto della relativa normativa. Il Procuratore Federale ha poi avanzato contestazione al calciatore Motta Marco di aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la F.C. Juventus conferisse all’avv. Bozzo (il quale già svolgeva a favore dello stesso calciatore attività ai sensi dell’art. 5 del RAC) mandato per la sua cessione ad altra società e per aver tratto vantaggio dal conferimento di tale mandato, sia attraverso la corresponsione della metà delle somme pagate dalla Juventus a suo 7 fratello Massimiliano Motta, a seguito dell’accordo da quest’ultimo sottoscritto con lo stesso avv. Bozzo in data 4 ottobre 2012, sia attraverso il mancato pagamento di somme dovute al Bozzo per la stagione sportiva 2012-2013. Rileva al riguardo il Collegio che non è ravvisabile in capo al Motta Marco una situazione di conflitto di interessi rilevante per l’ordinamento sportivo, dovendosi ragionevolmente presumere, per quanto già detto in precedenza, che il Bozzo cessato dall’Albo Agenti dal 2010, operò nella specie quale avvocato del libero foro restando in tal modo estraneo all’ordinamento sportivo. Inoltre si ribadisce che non può essere imputata al calciatore Motta Marco la violazione di disposizioni contenute nel RAC, essendo tale Regolamento tassativamente indirizzato solo agli agenti dei calciatori. Né appare circostanziata e dimostrata, restando invece alquanto generica, la situazione di vantaggio che il Motta Marco avrebbe conseguito per effetto del conferimento del suddetto mandato. Passando alla contestazione al calciatore Motta Marco per essersi avvalso dell’opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del sig. Pasqualin Luca senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto del modulo predisposto dalla FIGC e per aver determinato una situazione di conflitto di interessi in relazione al rapporto tra P.D.P. S.r.l. e suo fratello Massimiliano Motta, il Collegio condivide la valutazione del Tribunale Federale Nazionale che ha dato valore all’affermazione fatta dal Motta in sede di audizione presso la Procura federale circa il suo rapporto con Pasqualin Luca, qualificato suo agente (tale qualifica risulta confermata da Paratici Fabio nella sua audizione presso la Procura federale del 22 settembre 2014) e che ha valutato Motta Marco come un soggetto terzo ed estraneo al rapporto tra Motta Massimiliano e la P.D.P. Parimenti è da condividere il non coinvolgimento di Paratici Fabio, posto che lo scambio di messaggi tra lui e Fiorini Gianluca attiene piuttosto a rapporti personali e privati tra i due, estranei all’attività federale. Per quanto sin qui detto, non sono, infine, configurabili le contestate responsabilità diretta e oggettiva in capo alle società Udinese e Juventus. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 04 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) IL PROSCIOGLIMENTO DI: SIG. POZZO GINO; SIG. COLLAVINO FRANCO; SIG. GIARETTA CRISTIANO; SIG. BOZZO GIUSEPPE; SIG. PARATICI FABIO; SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A.; SOCIETÀ JUVENTUS FC S.P.A.. b) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA Di € 5.000,00 INFLITTA A: – SIG. MOTTA MARCO. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5683/74 PF14-15SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016)"