F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 24 Ottobre 2016 (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ARPAIA + ALTRI – (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 24 Ottobre 2016 (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ARPAIA + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 78pf15-16 e vista la documentazione acquisita ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 401 del 1989, e dell’art. 116 c.p.p., facente parte del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), che riguarda numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio onde conseguire indebiti vantaggi economici anche mediante scommesse sui risultati alterati delle relative gare; rilevato che il presente procedimento ha quale oggetto le partite di calcio: MartinaPaganese del 20/12/2014, Pistoiese-L’Aquila del 12/04/2015, Salernitana-Barletta del 25/04/2015, Vigor Lamezia-Casertana del 25/04/2015, Tuttocuoio-Gubbio del 29/03/2015, Santarcangelo-Ascoli del 25/04/2015, Gubbio-Santarcangelo del 19/04/2015, L’AquilaGrosseto del 03/05/2015 e Juve Stabia-Vigor Lamezia del 03/05/2015, cioè ulteriori gare rispetto a quelle già trattate nell’ambito dei procedimenti disciplinari nn. 859pf14-15, 859bis14-15 e 859ter15-16; considerato che nel presente procedimento la Procura Federale ha svolto una autonoma attività istruttoria a seguito della quale è stato accertato il coinvolgimento di tesserati della FIGC e di soggetti in posizione rientrante ex art. 1 bis, comma 5, del CGS; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 3 maggio 2016; la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare i Sig.ri: - Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl; - Ascari Eugenio, all’epoca dei fatti Agente di calciatori; - Bagnoli Andrea, all'epoca dai fatti Procuratore sportivo e Dirigente di fatto della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl; - Bellini Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl; - Carluccio Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria1919 Srl; - Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; - Cianciolo Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Poggibonsi Srl; - Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società Santarcangelo Calcio Srl; - D’Eboli Cosimo, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Paganese Calcio 1926 Srl; - Di Chio Marco, all’epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato; - Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC; - Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile dell’area tecnica, tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl; - Falasco Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl; - Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl; - Favia Adriano, all’epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell’interesse della Società AS Martina 1947 Srl ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS; - Grillo Simone, all’epoca dei fatti Agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS; - Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl; - Matteini Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova; - Muschio-Schiavone Donato Antonio, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della AS Martina 1947 Srl; - Nardi Michele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl; - Perpignano Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl; - Romeo Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl; - Solazzo Marcello, all’epoca dei fatti calciatore svincolato; - Solidoro Massimiliano, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico del Savona FBC Srl; - Ulizio Mauro, all’epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, della Società Aurora Pro Patria1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto); le Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl; AS Martina Franca 1947 Srl; Aurora Pro Patria 1919 Srl; L’Aquila Calcio 1927 Srl; Paganese Calcio 1926 Srl; Santarcangelo Calcio Srl; Savona FBC Srl; SSDARL Vigontina San Paolo FC; US Pistoiese1921 Srl; US Poggibonsi Srl; Vigor Lamezia Srl; per rispondere ciascuno delle violazioni trascritte nell'atto di deferimento. Le memorie difensive Nei termini prescritti tutti i deferiti, ad eccezione dei Signori Arpaia, Carluccio, Ciardi, Favia, Grillo, Matteini, Perpignano, Sollazzo, Solidoro, Ulizio e della Società AS Martina 1947 Srl, presentavano memorie difensive. In particolare, la difesa del deferito Ascari eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, atteso che al momento dei fatti in contestazione l’incolpato non rivestiva la qualità di agente indicata nel deferimento, cessata con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo; ancora in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità dell’azione disciplinare, essendo il deferimento intervenuto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS, termine da considerarsi perentorio; nel merito, la difesa contestava in ogni caso la fondatezza del deferimento per assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla partecipazione del deferito ai fatti oggetto di incolpazione, concludendo per il proscioglimento. Analoga eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32ter, comma 4, CGS, veniva avanzata dalla difesa Bagnoli, che nel merito contestava comunque l’incolpazione elevata nel deferimento, poiché fondata unicamente sulla informativa di polizia giudiziaria in atti, non corroborata da altri elementi, chiedendo il proscioglimento ovvero la riqualificazione del fatto sub art. 1bis, comma 1 CGS. La difesa del deferito Bellini eccepiva invece in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, non essendo all’epoca dei fatti contestati il predetto tesserato con la Società Vigor Lamezia o comunque soggetto all’Ordinamento Federale; eccepiva inoltre la nullità del deferimento per carenza dei requisiti indicati all’art. 32ter CGS; nel merito, contestava la fondatezza delle incolpazioni elevate per carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, concludendo per il proscioglimento o in subordine per l’irrogazione di una sanzione in continuazione con le precedenti già riportate dal deferito. La difesa Casapulla contestava nel merito il deferimento, rilevando l’estraneità del predetto al “sistema” delineato agli atti e volto all’alterazione del risultato di numerose gare. Eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32ter, comma 4, CGS veniva sollevata anche dalla difesa Cianciolo che eccepiva, sempre in via preliminare, anche la violazione del diritto di difesa del deferito in considerazione della mancata considerazione, ad opera della Procura Federale, del legittimo impedimento a comparire in occasione dell’audizione fissata in fase di indagine, con conseguente pregiudizio delle facoltà connesse; nel merito, evidenziava la condotta collaborativa del deferito concludendo per l’irrogazione di una sanzione contenuta anche ai sensi dell’art. 24 CGS. La difesa D’Eboli contestava nel merito il deferimento, evidenziando l’estraneità del predetto rispetto ai fatti e ai soggetti di cui all’incolpazione, concludendo per il proscioglimento o in subordine per la riqualificazione del fatto sub art. 7, comma 7, CGS. Per il proscioglimento in considerazione dell’estraneità ai fatti per cui si procede concludeva anche la difesa Di Chio. La difesa Di Lauro eccepiva invece in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in considerazione dell’avvenuta richiesta di cancellazione dall’albo allenatori avanzata al competente ufficio in data 12.8.2015; nel merito, contestava comunque i fatti esposti nel deferimento, concludendo per il proscioglimento ovvero per l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi ritenuta la continuazione. La difesa Di Nicola eccepiva preliminarmente la nullità del deferimento per violazione dell’art. 111 Cost. poiché la Procura Federale aveva illegittimamente frammentato l’azione disciplinare nei confronti del deferito in più procedimenti, pregiudicandone il diritto alla contestualità di trattazione; avanzava altresì istanza di sospensione del dibattimento in attesa della definizione dei procedimenti penali pendenti in relazione ai fatti di cui al deferimento; eccepiva, ancora, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’aggravante contestata; nel merito, contestava in ogni caso la fondatezza degli addebiti concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione in continuazione rispetto a quelle già riportate dal deferito. La difesa Falasco eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32ter, comma 4, CGS; nel merito, rilevava comunque l’infondatezza dell’incolpazione non avendo il deferito alcun collegamento con i fatti per cui si procede, chiedendo il proscioglimento. Analoga eccezione di improcedibilità del deferimento veniva sollevata nella memoria della difesa Falconieri che contestava, in ogni caso, anche nel merito la sussistenza degli addebiti, non essendo gli elementi a sostegno del deferimento idonei ad affermare la responsabilità del deferito; chiedeva quindi il proscioglimento. Nella prima memoria difensiva depositata anche la difesa Maglia eccepiva l’improcedibilità del deferimento per violazione del più volte indicato termine; in entrambi gli scritti in atti, inoltre, contestava comunque nel merito la fondatezza del deferimento, chiedendo il proscioglimento ovvero in subordine la derubricazione della violazione sub art. 7, comma 7, CGS. La difesa Muschio Schiavone rilevava l’insussistenza dell’addebito contestato, sottolineando la propria estraneità ai fatti oggetto del deferimento e chiedendo il proscioglimento. Anche la difesa Nardi evidenziava l’assenza di elementi da cui poter affermare la sussistenza degli addebiti a carico del deferito, concludendo per il proscioglimento. L’improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32ter, comma 4, CGS, veniva eccepita dalla difesa Romeo che contestava, comunque, nel merito la fondatezza del deferimento chiedendo il proscioglimento del deferito ovvero in subordine la derubricazione del fatto sub art. 7, comma 7 CGS. La difesa della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl rilevava l’assenza di prova e di indizi di colpevolezza, contestando l’esistenza di qualsivoglia legame tra la Società e i soggetti indicati nel deferimento come appartenenti al “sodalizio” dedito alla alterazione dei risultati sportivi; contestava inoltre la possibilità di affermare la sussistenza di una responsabilità oggettiva in capo alla Società, al contrario danneggiata dalle condotte per cui si procede; concludeva quindi per il proscioglimento ovvero comunque per l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi. L’assenza dei presupposti della responsabilità oggettiva veniva evidenziata anche nella memoria della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, atteso che il Di Nicola aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico conferito dalla Società fin dal 21.2.2015 e dunque in epoca anteriore ai fatti oggetto del deferimento; concludeva la difesa per il proscioglimento della Società ovvero comunque per il contenimento della sanzione dei minimi. La difesa della Società SSDARL Vigontina San Paolo FC rilevava l’infondatezza del deferimento, come peraltro già evidenziato in caso analogo, in ragione della natura meramente formale del rapporto intercorrente con il deferito Matteini; rilevava in ogni caso l’insussistenza della contestata responsabilità oggettiva poiché il predetto non era di fatto a disposizione da mesi allorché si verificarono i fatti oggetto del deferimento, fatti per i quali peraltro non vi era alcun interesse della Società; concludeva quindi per il proscioglimento ovvero la derubricazione delle condotte contestate la tesserato nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 7 CGS ovvero comunque l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi. La difesa della Società AC Tuttocuoio 1957 S. Miniato Srl eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32ter, comma 4, CGS; contestava in ogni caso la fondatezza del deferimento rilevando l’insussistenza di qualsivoglia rapporto di tesseramento il deferito Bagnoli in alcun modo qualificabile come dirigente di fatto della Società; concludeva quindi per il proscioglimento. Anche la difesa della Società Paganese Calcio 1926 Srl sollevava analoga eccezione di improcedibilità del deferimento; contestava comunque nel merito la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità oggettiva, non ricorrendo alcun rapporto con il deferito D’Eboli; concludeva quindi per il proscioglimento, ovvero comunque per il contenimento della sanzione. Analoghe difese, anche in via preliminare, venivano spiegate nella memoria difensiva depositata nell’interesse della Società Santarcangelo Calcio Srl in relazione alle violazioni contestate nel deferimento, concludendo per il proscioglimento ovvero comunque per il contenimento della sanzione. Anche la difesa della Società Savona FBC Srl eccepiva l’improcedibilità del deferimento per la violazione del più volte citato termine di trenta giorni; nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità oggettiva atteso che, al momento dei fatti, il deferito Solidoro non aveva più alcun rapporto con la Società; concludeva quindi per il proscioglimento ovvero in via subordinata per l’irrogazione della sola sanzione dell’ammenda. Analoga eccezione di improcedibilità veniva avanzata dalla difesa della Società U.S. Pistoiese 1921 Srl che rilevava in ogni caso l’estraneità della deferita ai fatti illeciti oggetto del procedimento ed evidenziava le misure interne adottate; concludeva per il proscioglimento. La difesa della Società US Poggibonsi eccepiva invece la nullità del deferimento per genericità; nel merito rilevava l’estraneità della Società ai fatti in contestazione, risolvendosi essi in azioni individuali; concludeva per il proscioglimento ovvero in subordine per il contenimento della sanzione. La difesa della Società Vigor Lamezia Srl rilevava l’inapplicabilità al caso di specie dell’istituto della responsabilità oggettiva, contestando in ogni caso la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito ai fatti oggetto del procedimento, concludendo per i proscioglimento o comunque per il contenimento della sanzione, previa esclusione dell’aggravante contestata e la concessione delle attenuanti descritte in memoria. Il dibattimento La Procura Federale presente in udienza, riportandosi sostanzialmente alle ragioni contenute in deferimento, rassegnava le conclusioni di seguito trascritte nei riguardi di ciascuna parte. 1) Sig. Arpaia Claudio: inibizione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi + proposta di preclusione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859bispf14-15. 2) Sig. Ascari Eugenio: inibizione di 6 (sei) mesi ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 3) Sig. Bagnoli Andrea: inibizione di 6 (sei) mesi ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda. 4) Sig. Bellini Felice: inibizione di 1 (uno) anno e 10 (dieci) mesi + proposta di preclusione ed € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15. 5) Sig. Carluccio Massimiliano: posizione stralciata per difetto di notifica dell’atto di deferimento e della convocazione alla odierna riunione. 6) Sig. Casapulla Salvatore: inibizione di 5 (cinque) anni ed € 95.000,00 (Euro novantacinquemila/00) di ammenda. Sig. Cianciolo Giuseppe: inibizione di 4 (quattro) anni ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda. 8) Sig. Ciardi Daniele: inibizione di 10 (dieci) mesi ed € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14- 15. 9) Sig. D’Eboli Cosimo: inibizione di 4 (quattro) anni ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda. 10) Sig. Di Chio Marco: inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda. 11) Sig. Di Lauro Fabio: inibizione di 1 (uno) anno e 7 (sette) mesi + proposta di preclusione ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15. 12) Sig. Di Nicola Ercole: inibizione di 2 (due) anni e 7 (sette) mesi ed € 70.000,00 (Euro settantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15. 13) Sig. Falasco Nicola: squalifica di 6 (sei) mesi ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda. 14) Sig. Falconieri Vito: squalifica di 4 (quattro) anni ed € 70.000,00 (Euro settantamila/00) di ammenda. 15) Sig. Favia Adriano: inibizione di 3 (tre) anni ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda. 16) Sig. Grillo Simone: inibizione di 3 (tre) anni ed 1 (uno) mese ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda. 17) Sig. Maglia Fabrizio: inibizione di 6 (sei) mesi + proposta di preclusione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15. 18) Sig. Matteini Davide: squalifica di 1 (uno) anno ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 1048pf14- 15. 19) Sig. Muschio-Schiavone Donato Antonio: inibizione di 4 (quattro) anni ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda. 20) Sig. Nardi Michele: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda. 21) Sig. Perpignano Giuseppe: inibizione di 5 (cinque) anni + preclusione ed € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) di ammenda. 22) Sig. Romeo Alessandro: squalifica di 3 (tre) anni ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda. 23) Sig. Solazzo Marcello: squalifica di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi + proposta preclusione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 24) Sig. Solidoro Massimiliano: inibizione di 6 (sei) mesi ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 25) Sig. Ulizio Mauro: inibizione di 1 (uno) anno e 2 (due) mesi + proposta preclusione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 26) Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl: € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda. 27) Società AS Martina Franca 1947 Srl: 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. 28) Società Aurora Pro Patria1919 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 29) Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15, 859bispf14- 15 e 1048pf14-15. 30) Società Paganese Calcio 1926 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. 31) Società Santarcangelo Calcio Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 70.000,00 (Euro settantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. 32) Società Savona FBC Srl: € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 1048pf14- 15. 33) Società SSDARL Vigontina San Paolo FC (già SSDARL Luparense San Paolo FC già SSDARL Atletico San Paolo Padova): 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. 34) Società US Pistoiese1921 Srl: 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. 35) Società US Poggibonsi Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. 36) Società Vigor Lamezia Srl: 13 (tredici) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859bispf14- 15. I deferiti che avevano depositato memorie a ministero dei rispettivi Legali, rassegnavano conclusioni in linea con le richieste spiegate negli scritti, ampliando in dibattimento (limitatamente ad alcune posizioni) i motivi di difesa mediante la eccezione procedurale ex art. 34 ter, comma 4 CGS. I Sig.ri Arpaia, Carluccio, Ciardi, Favia, Grillo, Matteini, Perpignano, Sollazzo, Solidoro, Ulizio e la Società AS Martina Franca 1947 Srl, non avendo depositato memorie, 17 partecipavano in udienza con il patrocinio del Legale fiduciario che concludeva articolando verbalmente le proprie difese in tema procedurale e/o di merito, atte comunque a convergere verso il proscioglimento dell'incolpato. I motivi della decisione In tema di difetto di giurisdizione. Le eccezioni concernenti il difetto di giurisdizione promosse dalle difese del Sig. Ascari e del Sig. Bellini, vanno rigettate in onore al dettato ex art. 1 bis, comma 1 del CGS: “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; e del successivo comma 5: “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”. Il chiaro tenore letterale delle prefate disposizioni non consente incertezze in merito alla soggezione dei deferiti alla corretta giurisdizione prevista dalle norme federali, poiché, all’epoca dei fatti, entrambi svolgevano attività “all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”. Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione sollevata in argomento dalla difesa del Sig. Di Lauro, dal momento che al tempo degli eventi lo stesso apparteneva ancora all’Ordinamento Federale avendo depositato la domanda di cancellazione dall’albo in epoca successiva rispetto alle condotte contestate. Costituisce infatti un principio consolidato di questo Tribunale che la vigenza della giurisdizione sportiva permane anche dopo la perdita dello status di tesserato o iscritto del deferito, purché i fatti contestati si riferiscano a condotte antecedenti alla perdita del predetto status. In tema di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento. È stata eccepita da alcuni resistenti, in particolare dai Sigg.ri Ascari, Bagnoli, Bellini, Cianciolo, Falasco, Falconieri, Maglia e Romeo, nonché dalle Società Tuttocuoio, Paganese, Santarcangelo, Savona, Pistoiese, l’inammissibilità e/o la improcedibilità del deferimento a motivo della inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale. I resistenti hanno dedotto, a sostegno di tale eccezione, che la Procura Federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, in una alla concessione di giorni 45 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 17 luglio 2016, cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni che erano stati concessi (3 maggio + 45 = 17 giugno), anziché il 4 agosto successivo, come in effetti era avvenuto, con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dei 45 giorni di cui sopra. L’eccezione è fondata. Il comma 4 dell’art. 32 ter CGS recita che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (di non disporre l’archiviazione: nota nostra), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Traslando il concetto procedurale al caso in esame, il Tribunale osserva che: - la conclusione delle indagini era stata comunicata alla quasi totalità degli interessati in data 3 maggio 2016; il termine di giorni 45 - concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi - andava a scadere il 17 giugno 2016; per cui il deferimento doveva essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 17 luglio 2016 (più precisamente entro il 18 luglio, essendo il 17 giorno festivo); ma, al contrario, il deferimento veniva comunicato in data 4 agosto 2016; - il dedotto assunto temporale va esteso anche ai deferiti che hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini in data posteriore al 3 maggio 2016, perché la relativa notifica è comunque pervenuta tra il 4 (Di Chio, Solidoro), il 5 (Grillo, Ulizio), il 6 (Carluccio) e il 17 maggio 2016 (Perpignano); consegue che anche per essi la comunicazione del deferimento, avvenuta appunto il 4 agosto 2016, è comunque da considerare fuori dal termine dei trenta giorni normativamente previsto: se infatti si considera quale ultima notifica il 17 maggio 2016 (predetta posizione Perpignano), sommando i 45 giorni si perviene al 1 luglio 2016; e sommando infine i 30 giorni si giunge al 31 luglio 2016 quale ultimo giorno valido (più precisamente 1 agosto 2016, essendo il 31 luglio giorno festivo); - per ciò che attiene la posizione del deferito Di Lauro, è da ritenere valida la notifica della comunicazione della conclusione delle indagini avvenuta in data 3 maggio 2016 presso il Legale Avv. Loredana Martino, a nulla rilevando la successiva notifica avvenuta in data 23 maggio 2016 sia per quanto appena constatato in tema di corretta ricezione (al 3 maggio 2016), e sia perché dall’esame della ricevuta del plico, si evince che il Di Lauro risulterebbe essere il mittente. Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile. Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita da questo TFN (C.U. n. 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017), e dal Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale (Decisione n. 27/2106 - Prima Sezione): "nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...". Segue il dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, relativamente alla posizione di Carluccio Massimiliano, rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Dichiara irricevibile il deferimento nei confronti di tutti gli altri deferiti.
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