F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MELFI/CASERTANA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MELFI/CASERTANA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016) La Casertana F.C. S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.9.2016 inflitta al Sig. Salomone Cesare, seguito gara Melfi/Casertana del 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016), per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara, dopo aver volontariamente abbandonato la panchina. La ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare contesta, dell'arbitro stesso, sia l'operato durante la gara sia l'inesattezza di quanto riportato nel referto in ordine alle parole espresse dal Salomone nei confronti della terna arbitrale. Infine, per quanto riguarda l'allontanamento del Salomone dalla panchina, rileva che il fatto stesso è dipeso non dalla volontà dello stesso dirigente della Casertana, bensì da quella dell'arbitro, come riportato nel referto dell'Assistente n. 1. Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente lamenta l'approssimazione con la quale è stato redatto il referto e, di conseguenza, la condanna da parte del Giudice e chiede, in virtù di ciò, che la sanzione venga diminuita e contenuta nei minimi edittali. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal sig. Salomone Cesare nei confronti della terna arbitrale, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, lo stesso si è allontanato dalla panchina non per propria volontà bensì per provvedimento dell'arbitro. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta ridetermina la sanzione dell’inibizione sino alla data del 12.09.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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