F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016)
Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche Inter) la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. Nel corpo del suddetto provvedimento il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che parte della relazione dei collaboratori della Procura federale inerente alla gara Inter/Napoli del 16.4.2016 era stata tardivamente acquisita per carente funzionamento dei mezzi di trasmissione telematica, rilevava che: - dalla suddetta relazione emergeva che “numerosi sostenitori della squadra nero-azzurra (“la maggior parte” dei circa seimila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 13° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore azzurro n. 26 un insultante coro (“buu..”) espressivo di discriminazione razziale”; - non residuavano dubbi sulla rilevanza disciplinare del suddetto comportamento ex art. 11 n. 3 C.G.S per la sua dimensione e reale percettibilità; 3 - sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S.. Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società dell’Inter che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce: 1) la violazione del principio del principio cd. del ne bis in idem, venendo qui in rilievo una gara già giudicata con la decisione di cui al precedente Com. Uff. n. 205 del 17.4.2016; 2) l’insussistenza dei fatti in addebito per difetto del requisito della significativa dimensione del fenomeno. Secondo la ricorrente l’infelice posizionamento dei collaboratori della Procura Federale, collocati a ridosso delle panchine, non consentirebbe di corroborare un’effettiva, negativa incidenza del coro sull’evento sportivo. D’altro canto, il rapporto sarebbe generico anche quanto all’indicazione della percentuale di tifosi che avrebbero intonato il coro (..”la maggior parte”..). Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento della sanzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società dell’Inter nel corso dell’odierna riunione fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorso va respinto. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata, in rito, dalla ricorrente secondo cui resterebbe, in apice, precluso, in applicazione del principio del ne bis in idem, il vaglio della fattispecie qui in rilievo. Rilievo dirimente ai fini in questione assume la circostanza – mai smentita – della tardiva acquisizione del rapporto della Procura federale con cui è stato refertato il coro in contestazione. E’, infatti, di tutta evidenza che la prima valutazione operata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. del 17.4.2016, lungi dall’esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull’intero thema decidendum, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasta circoscritta, per le ragioni suddette, nell’ambito di un giudizio calibrato sulle sole refertazioni (a quel momento) pervenute, ed in cui non erano incluse le condotte oggi in rilievo. Tanto di per sé esclude l’ipotizzato bis in idem che, com’è noto, deve, infatti, intendersi configurabile ove vi sia piena identità degli elementi costitutivi della fattispecie (ripetutamente) scrutinata, con riferimento cioè alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica. In definitiva, non avendo giammai il giudice di prime cure potuto apprezzare le condotte oggi in discussione, non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione. Né, peraltro, può ipotizzarsi – in mancanza di una chiara previsione in tal senso - una decadenza dal potere sanzionatorio; e ciò vieppiù in considerazione del fatto che la sanzione disposta dal giudice di prime cure non ha trovato, comunque, applicazione (secondo l’ordinaria tempistica) risultando sospesa ex art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S.. Quanto ai profili di merito vale, anzitutto, premettere che i fatti sanzionati risultano sufficientemente descritti, anche se in forma non sempre precisa, nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale a margine della gara Inter/Napoli del 16.4.2016. Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che tutti e tre i collaboratori presenti allo stadio, sebbene dislocati in diversi punti della suddetta struttura (lato nord tribuna, lato centro tribuna, lato sud tribuna), hanno concordemente percepito, al 13° del secondo tempo, l’intonazione, ad opera della “maggior parte dei tifosi” – circa 6.000 - che occupavano il “secondo anello verde”, di un coro (“buu..”) espressivo di discriminazione razziale ed indirizzato nei confronti del calciatore di colore n. 26 del Napoli. A fronte delle divisate risultanze istruttorie va ritenuta recessiva la diversa ed alternativa ricostruzione offerta dalla reclamante, volta a ridimensionare la valenza illecita della condotta qui in contestazione. Ed, invero, non condivisibili sono le argomentazioni difensive incentrate sulla pretesa insussistenza del requisito costitutivo della cd. significativa dimensione del fenomeno, insussistenza 4 desunta, con inaccettabile pretesa di automaticità, dalle pretese lacune descrittive del rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale quanto alla posizione dei collaboratori medesimi ovvero al numero dei tifosi nerazzurri coinvolti. E’, viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorrano rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l’attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto. Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro, comunque, non contigui ed, in ogni caso, distanti dal settore di provenienza del coro in questione. D’altro canto, la locuzione utilizzata dai collaboratori della Procura federale – la “maggior parte dei tifosi” – ove riferita ad un settore dello stadio che occupava all’incirca 6.000 tifosi riflette, già di per sé, il consistente numero (dai 3.001 in su) di persone coinvolte. Orbene, in considerazione dei suddetti dati istruttori, non può che concludersi, secondo un criterio di ragionevolezza, per la sufficiente idoneità della condotta accertata a veicolare gli insulti qui in rilievo – la cui attitudine ad esprimere forme di discriminazione razziale, più volte affermata da questa Corte, non risulta contestata - all’interno dell’intero bacino dello stadio. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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