F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MCHEDLIDZE LEVAN SEGUITO GARA CARPI/EMPOLI DEL 25.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MCHEDLIDZE LEVAN SEGUITO GARA CARPI/EMPOLI DEL 25.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016) Con reclamo in data 4.5.2016, l’Empoli Football Club S.p.A. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Mchedlidze Levan con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016, per avere lo stesso calciatore “al 25° del primo tempo, con il pallone a distanza di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversariocon una manata al volto”, nella gara con il Carpi F.C. 1909 del 25.4.2016, chiedendone la riduzione, in via principale, ad una sola giornata effettiva, convertendo le residue in un’ammenda proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto del campionato di appartenenza, nonché, in via subordinata, a 2 giornate effettive di gara, ovvero, in via di ulteriore subordine, a 2 giornate effettiva di squalifica convertendo la residue in un’ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto, tenuto conto del campionato di appartenenza. Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione la circostanza che il referto dell’arbitro, il solo atto ufficiale della gara a cui occorra fare riferimento in base al Regolamento del Giuoco del Calcio secondo l’Empoli, nulla dice in merito alla volontarietà del gesto del calciatore e che di intenzionalità parla esclusivamente la mail, successiva di 24 ore rispetto al referto, inviata dall’arbitro al Giudice Sportivo, su richiesta di chiarimenti di quest’ultimo. Una tale comunicazione postuma del direttore di gara, non costituendo un supplemento del rapporto atteso che il primo deve pur sempre essere contestuale al secondo, sarebbe insuscettibile di integrare il referto arbitrale, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui l’oggetto della precisazione resa in un secondo tempo non troverebbe riscontro alcuno nei rapporti degli assistenti che l’arbitro ha l’onere di allegare e che nel caso di specie non risultano resi né allegati. La reclamante invoca al riguardo la violazione del principio di concentrazione degli atti che non tollera soluzioni di continuità nell’attività di verbalizzazione, a garanzia della genuità di quest’ultima e dei fatti che essa attesta essere stati compiuti, al netto di influenze esterne che ne possano compromettere l’autenticità intrinseca. 7 Nel merito, il gesto sanzionato del calciatore sarebbe privo del carattere della violenza, trattandosi del tentativo, sicuramente maldestro ed integrante una condotta antisportiva, di divincolarsi dalla marcatura del difensore avversario o al più di proteggersi, senza alcuna volontà di cagionare danni. Del resto, conclude l’Empoli, la manata ha attinto al volto non il marcatore diretto del Mchedlidze ma un suo compagno intervenuto repentinamente per raddoppiare il contrasto e lo stesso arbitro si è determinato ad espellere il calciatore solo in seguito alla errata segnalazione dell’Assistente, il che dimostrerebbe che, originariamente, il fallo compiuto era apparso non grave allo stesso direttore di gara. Questa Corte, ritiene che il reclamo non sia fondato e vada rigettato, atteso che la precisazione resa dall’arbitro su richiesta del Giudice sportivo in ordine alla volontarietà del gesto sanzionato non appare illegittima in base all’ordinamento sportivo, trattandosi di chiarimento necessario ad integrare, sotto il profilo soggettivo, la condotta già descritta nella sua dinamica fattuale nel referto arbitrale. Del resto, non vi sono elementi obiettivi per ritenere, come la reclamante afferma peraltro ipoteticamente, che detto chiarimento possa essere stato influenzato da fattori esterni sopravvenuti, apparendo, al contrario, la precisazione resa su richiesta del Giudice Sportivo del tutto coerente con la decisione assunta dall’arbitro di espellere il calciatore, ancorchè a seguito della segnalazione dell’Assistente, cosa che, occorre precisare, non è peraltro in alcun modo in questa sede rilevante o censurabile. Nel merito, il gesto del calciatore Mchedlidze non può ritenersi effettivamente privo dei connotati della violenza, sia perché rivolto non verso il diretto marcatore avversario ma verso un suo compagno sopraggiungente, il che colloca la condotta in questione al di fuori del perimetro della stretta contesa della palla, sia perché ha procurato una fuoriuscita di sangue, seppur definita lieve nel referto arbitrale, dal labbro del calciatore colpito. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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