F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 15 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.C. MONTECCHIO MAGGIORE SRL AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA FINO AL 31.03.2017 AL CALC. PILAN DAMIANO; – SQUALIFICA FINO AL 30.11.2016 AL CALC. COGO SEBASTIANO; – SQUALIFICA FINO AL 31.10.2016 AL CALC. ANDRETTI MARCO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, CASTEL DEL PIANO 1966/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 18.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 333 del 19.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 15 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.C. MONTECCHIO MAGGIORE SRL AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 31.03.2017 AL CALC. PILAN DAMIANO; - SQUALIFICA FINO AL 30.11.2016 AL CALC. COGO SEBASTIANO; - SQUALIFICA FINO AL 31.10.2016 AL CALC. ANDRETTI MARCO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, CASTEL DEL PIANO 1966/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 18.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 333 del 19.5.2016) Con reclamo del 23.5.2016 la Unione Calcio Montecchio Maggiore impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 333 del 19.5..2016 con la quale, in relazione alla gara contro il Castel del Piano del 18.5.2016, erano state inflitte al calciatore Pilan Damiano, Cogo Sebastiano e Andretti Marco, la squalifica, rispettivamente, fino al 31.3.2017, per il primo, fino al 30.11.2016 per il secondo, e fino 31.10.2016 per il terzo. A sostegno del reclamo la US Montecchio Maggiore deduceva che i tre calciatori squalificati “messi a confronto con il rapporto arbitrale” avevano sostanzialmente concordato con quanto riportato dall’arbitro, salvo che su qualche dettaglio relativo a talune espressioni, e tuttavia avrebbero dovuto essere presi in considerazione, ai fini della irrogazione delle sanzioni, alcuni elementi che – si sosteneva – il Giudice di prime cure non aveva valutato. Più in particolare, siffatti elementi erano da individuare nella circostanza che i tre calciatori non avevano mai subito sanzione alcuna, che erano appena diciottenni e già ampiamente pentiti dell’accaduto e che il loro comportamento avrebbe dovuto essere considerato nel più ampio “contesto” della gara durante la quale l’arbitro aveva ritenuto di concedere un rigore al 98° minuto. In particolare, in riferimento al giocatore Pilan, cui era stata irrogata la sanzione più grave, si precisava che la circostanza di aver toccato la spalla dell’arbitro era da intendersi come atteggiamento privo di ogni connotazione di violenza e intendeva essere solo un richiamo rivolto all’arbitro al fine di sollecitarlo ad ascoltare meglio le ragioni esposte dai calciatori. La società, infine, sottolineava di aver ricevuto per prima, nell’ambito delle società dilettantistiche, l’autorizzazione ad abolire le barriere che cingevano il campo di gioco e di non aver subito mai squalifiche di campo, circostanze queste che avrebbero dovuto comprovare come la violenza fosse estranea al complessivo comportamento tenuto dalla squadra nell’ultimo decennio. Il ricorso è infondato e va respinto. Il referto arbitrale indica a carico dei calciatori sanzionati una serie di comportamenti particolarmente gravi che giustificano integralmente la sanzione irrogata a ciascuno dei calciatori, opportunamente differenziata, in ragione della peculiarità dell’atteggiamento assunto dai singoli 2 atleti. D’altra parte è lo stesso reclamo a confermare sostanzialmente come quei comportamenti siano stati materialmente posti in essere e non indica alcun possibile vizio logico o contraddizione del referto arbitrale idoneo ad attenuare o escludere il ruolo di fonte privilegiata di prova della relazione del direttore di gara. Quanto alle altre circostanze indicate nel reclamo si tratta, con evidenza, di profili che esulano dal comportamento effettivamente tenuto in quella occasione e non possono incidere sulla valutazione della sanzione che appare equa e commisurata alla gravità degli atteggiamenti tenuti dai calciatori. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società U.C. Montecchio Maggiore srl di Montecchio Maggiore (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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