F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORGANELLA MICHEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORGANELLA MICHEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016) La società U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016, con il quale, a seguito della gara Palermo/Hellas Verona del 15.5.2016, è stata inflitta al calciatore Morganella Michel la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento, afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia e, quindi, colpendolo con un braccio al volto". Nel reclamo proposto dalla ricorrente si chiede la riduzione della sanzione da 3 giornate effettive di gara ad 1 sola giornata proporzionata alla limitata gravità del fatto come risultante dagli atti ufficiali di gara o in subordine a 2 giornate. La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Direttore di Gara, ove si legge tra l'altro che il calciatore in oggetto Morganella Michel "...si divincolava per liberarsi colpendo l'avversario al volto con il braccio sinistro" , volendo attribuire un disvalore alla condotta del calciatore, ritiene che la stessa debba essere qualificata non come violenta, in quanto mancante dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi come condotta gravemente antisportiva e pertanto in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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