F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ ASCOLI PICCHIO 1898 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIORGI LUIGI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/LIVORNO DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ ASCOLI PICCHIO 1898 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIORGI LUIGI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/LIVORNO DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato, nei confronti del calciatore Giorgi Luigi della società Ascoli Picchio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara. E ciò sulla scorta della seguente motivazione “per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 40° del primo tempo, all'atto dell’espulsione, in segno di dissenso, colpito con uno schiaffo la mano dell'Arbitro”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso l'Ascoli Picchio F.C, all’uopo deducendo la erroneità della qualificazione giuridica del fatto ovvero la sproporzione della sanzione irrogata. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante, intervenendo a mezzo del suo patrono nel corso dell’odierna riunione, ha, quindi, concluso per una riforma della decisione impugnata mediante la riduzione dell’entità della detta sanzione. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Segnatamente, avuto riguardo a tale referto, il predetto calciatore, a seguito dell’espulsione conseguita per doppia ammonizione, colpiva l’arbitro “..con uno schiaffo alla mano in segno di dissenso”. In ragione della lineare ricostruzione dell’episodio qui in rilievo offerta negli atti di gara non hanno pregio le ricostruzioni alternative proposte dalla reclamante che muovono dalla pretesa involontarietà della condotta, dato questo in palese distonia con le divisate emergenze documentali. Del pari, non può dubitarsi dell’intrinseca attitudine offensiva della condotta in contestazione, manifestamente idonea a riflettere con immediatezza, per la natura stessa del gesto, un inaccettabile carattere oltraggioso nei confronti del direttore di gara. Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio la Corte ritiene che la sanzione della squalifica possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gara, siccome proporzionata al 2 complessivo disvalore della condotta in addebito, come sopra ricostruita, anche in ragione della natura istintiva della reazione di protesta qui in rilievo, immediatamente esauritasi, peraltro, con il deplorevole gesto sopra descritto. Conclusivamente, e ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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