F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016) La Benevento Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Benevento Calcio/Spal del 15.5.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive all’allenatore della ricorrente sig. Gaetano Auteri “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; allontanato, rivolgeva una frase offensiva all’arbitro; al temine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso degli spogliatoi reiterando una espressione offensiva”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare essa ha sostenuto che il sig. Auteri non avrebbe tenuto un comportamento offensivo bensì avrebbe utilizzato espressioni meramente irriguardose verso un assistente arbitrale che avrebbe ribadito nei confronti dell’arbitro. La ricorrente sostiene pertanto la applicabilità dell’istituto della continuazione e dei relativi benefici in termini sanzionatori. Il ricorso va accolto, riducendo la squalifica a 2 gare effettive, in quanto il comportamento tenuto dall’allenatore della ricorrente non si è configurato così grave da determinare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. 3 Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Auteri Gaetano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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