F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 21 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 08 Novembre 2016 e su www.figc.it 1.RICORSO SIG. CUOGHI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER MESI 2; – AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 2 E 11 C.G.S. E DELL’ART 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 21 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 08 Novembre 2016 e su www.figc.it
1.RICORSO SIG. CUOGHI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 2; - AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 2 E 11 C.G.S. E DELL’ART 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016)
Con reclamo inviato in data 12.9.2016, il signor Stefano Cuoghi, allenatore attualmente tesserato per il Calcio Lecco 1912, adiva questa Corte per vedere riformata la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico in data 8.9.2016, (Com. Uff. Settore Tecnico n. 61 2016/2017), che aveva inflitto al Cuoghi la sanzione della squalifica di 2 mesi e dell’ammenda di € 2.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico aveva assunto tale decisione a seguito del deferimento della Procura Federale a carico dello stesso Cuoghi, allenatore della S.S. Calcio Venezia S.p.A. dal 13.11.2008 al 24.2.2009, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, C.G.S. vigente), dell'art. 8, comma 2, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 2, C.G.S. vigente), dell'art. 8, comma 11, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 11, C.G.S. vigente) e dell'art. 94 delle N.O.I.F., per aver ricevuto dalla S.S. Calcio Venezia S.p.A., durante la Stagione Sportiva 2008/2009, un pagamento extracontrattuale di € 5.000,00, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito, al fine di limitare i pagamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima società. In breve, la Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico aveva ritenuto i fatti contestati documentalmente provati ed aveva inflitto al sig. Cuoghi, peraltro non costituitosi nel giudizio, la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione il sig. Cuoghi ha avanzato reclamo, ponendo quale questione preliminare e pregiudiziale l'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 34 bis C.G.S. e chiedendo, in via principale, la dichiarazione di estinzione del procedimento, con annullamento della sanzione inflitta. Questa Corte è, quindi, anzitutto, tenuta ad esaminare la questione preliminare di ordine processuale: l’eventuale accoglimento della relativa eccezione, infatti, renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi di gravame. Orbene, rileva la difesa del ricorrente che egli venne deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare - in data 29.2.2016 e che, su richiesta della Procura Federale, gli atti vennero restituiti alla medesima, attesa l'incompetenza dell'Organo Giudicante, come da Com. Uff. n. 5/TFN 206/2017 del 20.7.2016. Successivamente, la Procura Federale, con atto del 25.7.2016, deferiva il sig. Cuoghi, per i medesimi addebiti di cui al precedente deferimento, innanzi alla Commissione disciplinare nazionale del Settore Tecnico, che, in data 8.9.2016, emetteva la decisione impugnata (Com. Uff. Settore Tecnico n. 61 2016/2017). La difesa del reclamante, richiamando l'art. 34 bis C.G.S., che prevede che il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ritiene che, nel caso di specie, tale termine iniziale sia da far coincidere con il 29.2.2016, data del primo deferimento al T.F.N.. Richiama, a supporto della propria tesi, la pronuncia della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite– nella riunione del 14.4.2015 (cfr. Com. Uff. n. 63/CFA 2014/2015), che, in un caso analogo, aveva ritenuto che il termine decadenziale previsto dall'art. 34 bis C.G.S., con riguardo alla normativa vigente, decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare, cioè dal primo deferimento, che sia validamente o meno operato. Pur nella diversità del caso concreto, dovuta all'esercizio dell'azione disciplinare innanzi a due differenti organi giudicanti, ritiene questa Corte che le “inequivoche ed innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari ed, al contempo, di sollecita definizione degli stessi”, che hanno ispirato le nuove norme del codice giustizia sportiva ed alle quali fa riferimento la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, siano presenti anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio. Si ritiene, pertanto, conclusivamente, che il termine di decadenza di cui all'art. 34 bis C.G.S. sia maturato, tenuto conto che la data di esercizio dell'azione disciplinare coincide, nel caso di specie, con il (primo) deferimento innanzi al Tribunale Federale nazionale – Sez. Disciplinare. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Cuoghi Stefano dichiara l’estinzione del procedimento e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta, già sospesa con ordinanza del 5.10.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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