LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele SABBATO/A.S.D. TERMOLI 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele SABBATO/A.S.D. TERMOLI 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 9/11/2015 il sig. Raffaele SABBATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non a stata allegata l’attestazione del versamento tassa reclamo (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Raffaele SABBATO,nei confronti della Società A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Si precisa, che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto il termine ultimo a scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2016
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it