F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 15 Novembre 2016 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), SABATO SALOMONE (all’epoca dei fatti segretario del Settore Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl – (nota n. 2963/1063 pf15-16 GT/ma del 23.9.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 15 Novembre 2016
(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), SABATO SALOMONE (all’epoca dei fatti segretario del Settore Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 2963/1063 pf15-16 GT/ma del 23.9.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1063pf15-16, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 15 Aprile 2016, effettuate le attività di indagine di propria competenza; a seguito di comunicazione di chiusura delle indagini del 15 Luglio 2016, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale: - Taccone Walter, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della US Avellino Srl; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91 comma 1 delle NOIF e all’art. 2 comma 3 dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 bis della NOIF per non avere ottemperato agli obblighi e garanzie derivanti dalla formulata richiesta di deroga al tesseramento dei giovani calciatori Docente Davide, Offidani Emanuele Fattò, Girasole Domenico, Battaglia Giovanni e Pullano Marco provenienti da altra e diversa Regione, successivamente concessa dal Presidente Federale per la stagione sportiva 2015-2016 ed in particolare per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica dei suddetti giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi ancorché avesse espressamente indicato nel Dott. Sabato Salomone il tutor cui affidare le funzioni di assistenza per le attività scolastiche e di crescita educativa dei predetti tesserati, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20 Novembre 1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; - Salomone Sabato, nella sua qualità di Segretario del Settore Giovanile p.t. della US Avellino Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91 comma 1 delle NOIF e all’art. 2 comma 3 dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 bis della NOIF per non avere ottemperato agli obblighi e garanzie derivanti dalla formulata richiesta di deroga al tesseramento dei giovani calciatori Docente Davide, Offidani Emanuele Fattò, Girasole Domenico, Battaglia Giovanni e Pullano Marco provenienti da altra e diversa Regione, successivamente concessa dal Presidente Federale per la stagione sportiva 2015-2016 ed in particolare per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica dei suddetti giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, venendo meno ai suoi obblighi di tutoraggio con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20 Novembre 1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; - la Società US Avellino 1912 Srl per responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché dei rispettivi tesserati e dai soggetti che comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata come sopra descritta. Le memorie difensive Nei termini prescritti i deferiti si sono costituiti nel giudizio in corso con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del deferimento per la violazione dell’art. 32 ter comma 4 del CGS, anche in relazione all’art. 32, quinquies commi 2 e 3 del CGS. Le difese hanno lamentato, infatti la mancata comunicazione dell’intendimento, da parte della Procura Federale, di procedere al deferimento, entro il termine di venti giorni dalla conclusione delle indagini, sostenendo la perentorietà di tali termini, così come previsto dall’art. 38, comma 6 del CGS. Sotto altro profilo i difensori del Taccone e dell’US Avellino hanno sostenuto l’improcedibilità del deferimento nei loro confronti in applicazione dei principi giuridico sostanziali della “res iudicata” e del “ne bis in idem” giacché gli stessi sono già stati sottoposti al vaglio disciplinare per i medesimi fatti, giusta decisioni di questo Tribunale pubblicate sul C.U. n. 10/TFN del 2 Agosto, parzialmente riformata dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata sul C.U. 045/CFA del 10 Ottobre 2016. Nel merito chiedevano il proscioglimento degli odierni deferiti. Il dibattimento All’udienza del 11 Novembre 2016 la Procura Federale ha preliminarmente formulato istanza di rinvio del procedimento a data successiva al 23 Novembre 2016, giorno fissato dalla CFA per discutere, in sede di appello della validità dell’eccezione sopra esposta, già formulata in altri procedimenti. Nel merito, poi, ha dichiarato espressamente di limitare l’iniziale deferimento alle sole posizioni relative ai giovani Docente, Officiante e Pullano in quanto le posizioni relative ai giovani Girasole e Battaglia sono state già oggetto di giudicato da parte della CFA, Prima Sezione (CU n. 45 del 10 Ottobre 2016) e ha concluso richiedendo: - per Taccone Walter mesi 3 (tre) di inibizione; - per Salomone Sabato mesi 6 (sei) di inibizione; - per l’US Avellino € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) di ammenda. La difesa dei deferiti ha sostanzialmente ripercorso le considerazioni già formulate nelle memorie di costituzione. I motivi della decisione Il collegio rigetta l’istanza di rinvio formulata dalla Procura Federale e rileva che l’eccezione preliminare è fondata e va accolta. Dal combinato disposto dell’art. 32 ter comma 4 del CGS e dell’art. 32 quinques comma 3 del CGS emerge che, qualora non vi sia una proroga delle indagini regolarmente autorizzata dalla Procura Generale dello Sport, il Procuratore Federale è tenuto a comunicare all’interessato la propria intenzione di procedere al deferimento entro 80 giorni dall’iscrizione nell’apposito registro previsto dall’art. 32 quinquies comma 2 del fatto o dell’atto rilevante. Infatti l’art. 32 quinques, comma 3 prevede che la durata delle indagini non può superare i sessanta giorni, mentre l’art. 32 ter, comma 4 prevede che, qualora non intenda procedere all’archiviazione il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento Orbene, nel caso di specie l’iscrizione del fatto nel registro dei procedimenti è avvenuta in data 15 Aprile 2016 (vedasi il deferimento della Procura Federale), mentre la comunicazione di cui all’art. 32 ter, comma 4 è stata effettuata in data 15 Luglio 2016, in violazione, pertanto dei termini sopra indicati. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Tale principio è già stato sancito in recentissime pronunce di questo Tribunale (per tutte TFN C.U. 30 s.s. 2016/2017 del 3 Novembre 2016) dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti di Taccone Walter, Salomone Sabato e della Società US Avellino 1912 Srl.
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