COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.S.T. RIONERO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE RITA MATTEO COME RIPORTATA SUL CU N. 20 DEL 21-09-2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.S.T. RIONERO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE RITA MATTEO COME RIPORTATA SUL CU N. 20 DEL 21-09-2016. Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla F.S.T. RIONERO avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 20 del 21.09.2016 ; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Ascoltato il D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte abbiano trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità del calciatore Rita Matteo in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare aggressiva, ingiuriosa e antisportiva ma non violenta; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il calciatore Rita Matteo, avesse contestato la convalida di una segnatura della squadra avversaria approssimandosi all’assistente n. 1 con fare ingiurioso e minaccioso sino a poggiare la sua fronte su quella del ridetto ufficiale di gara e come, nondimeno, al momento della sua comminata espulsione si fosse diretto verso il D.G. reiterando il proprio comportamento irriguardoso ancora una volta appoggiando la sua fronte su quella dell’Arbitro, mimando il gesto di uno schiaffo senza, tuttavia, dare seguito alla minaccia; Verificato, quindi, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata non valga a riconoscere un intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità nella condotta del calciatore Rita Matteo che è appropriato qualificare certamente aggressivo, ingiurioso e antisportivo e consenta a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 20 del 21.09.2016 così delibera: riduce a 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore RITA MATTEO inflitta; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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