F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIRRI ALEX SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIRRI ALEX SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)
La Società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Alex Sirri dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016) in seguito alla gara Livorno/Arezzo del 24.10.2016, che così ha motivato il relativo provvedimento: “per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, dopo la notifica del provvedimento avvicinava minacciosamente il proprio viso a quello dell’arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive”. La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Alex Sirri, eccessiva ed ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal calciatore al momento della notifica del provvedimento arbitrale e ne chiede pertanto la riduzione. A detta della società reclamante, il giocatore non avrebbe proferito le parole di “apertura” “sei un pezzo di merda, sei un bastardo” e non si sarebbe avvicinato al viso dell’arbitro con fare minaccioso. Pertanto, la condotta del giocatore, sia per il tenore dell’espressione usata, sia per le modalità con la quale è stata formulata, dovrebbe essere considerata meramente irrispettosa, o se si vuole offensiva, ma mai minacciosa. La società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. ritiene inoltre che le frasi rivolte verso l’arbitro non possano reputarsi “reiterate” trattandosi di un unicum fenomenologico: frasi pronunciate nei confronti dell’arbitro nell’ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità e quindi, nell’arco di un solo ed unico spazio temporale. Conclude la società U.S. Arezzo Calcio S.r.l., chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore da 4 a 2 giornate effettive di gara od, in denegata ipotesi, da 4 a 3giornate effettive di gara. Alla riunione del 4.11.2016 è comparso l’Avv. Paolo Rodella per la società reclamante, il quale ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono. La condotta tenuta dal calciatore Alex Sirri, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, supportato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può che 2 qualificarsi come condotta, offensiva, ingiuriosa e minacciosa nei confronti del Direttore di Gara e non, quindi, meramente irrispettosa come sostiene la difesa della società reclamante. Infatti, così recita il rapporto arbitrale: “Calciatori espulsi e motivazione: al 24° 2 T. il n. 23 Sirri Alex (Arezzo) per somma di ammonizioni entrambe per gioco falloso. La prima al 5° ST, la seconda al 24° ST. Lo stesso calciatore dopo la notifica del cartellino rosso mi si avvicinava in modo minaccioso al viso e mi urlava: “sei un pezzo di m….., sei un bastardo, bravo fai il fenomeno pezzo di m….”. Tale dinamica dei fatti conferma il carattere offensivo, ingiurioso e minaccioso del comportamento tenuto dal calciatore della società U.S. Arezzo Calcio S.r.l. che deve essere stigmatizzato e censurato con fermezza e con idoneo provvedimento disciplinare. Pertanto, sulla scorta delle espressioni proferite dal calciatore Alex Sirri nei confronti del Direttore di Gara, ritenute altamente offensive ed oltraggiose e non già meramente irrispettose e sulla scorta del suo comportamento minaccioso posto in essere, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, così come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto, peraltro, che la squalifica per un turno attiene all’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Arezzo di Arezzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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