F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), GIANLUCA CAMPANI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl) – (nota n. 3027/167 pf16-17 GP/gb del 26.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), GIANLUCA CAMPANI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl) - (nota n. 3027/167 pf16-17 GP/gb del 26.9.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 167pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza; deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3027/167pf16-17/GP/gb del 26 Settembre 2016, i Sigg.ri: - Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante protempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl; - Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl; - Campani Gianluca, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal Sig. Campani Gianluca, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto; b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. Le memorie difensive Nei termini prescritti gli odierni deferiti si sono costituiti nel giudizio in corso con il patrocinio dell’ Avv. Sara Agostini che con un’unica memoria, ha sostenuto in primo luogo l’assenza di responsabilità dei propri assistiti in quanto la garanzia a prima richiesta è stata depositata in data 1 Luglio, con un solo giorno di ritardo e per cause non ascrivibili alla Società ed ai suoi rappresentanti bensì alla Società assicuratrice – la Nadejda Insurance Company – che ha fatto pervenire al club l’originale della polizza assicurativa in ritardo rispetto ai termini indicati dalla FIGC. Al riguardo ha depositato agli atti l’accettazione della proposta contrattuale formulata dalla Società assicuratrice, firmata dal Bacci Andrea in data 28 Giugno. Sotto altro profilo ha posto in evidenza che la domanda di iscrizione al campionato è stata firmata dal solo Presidente Bacci Andrea che ha dichiarato personalmente di impegnarsi a rispettare ed adempiere a tutti gli obblighi previsti ed indicati nel Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 Aprile 2016 e, pertanto, nel caso di accoglimento del deferimento ha sostenuto che le condotte sanzionabili dovrebbero essere riferibili al solo Bacci Andrea. Con riferimento, poi, alla posizione del Campani Gianluca ha evidenziato che lo stesso non ha poteri di rappresentanza legale e, pertanto, non avrebbe potuto porre in essere l’attività per la cui omissione è stato deferito Il dibattimento All’udienza del 18 Novembre 2016 la Procura, ha posto in evidenza che il contratto di garanzia depositato in giudizio dalla difesa dei deferiti è una mera bozza e non ha alcuna validità giuridica; ha confermato, pertanto, il proprio deferimento formulando le seguenti richieste: - mesi 6 (sei) di inibizione per Bacci Andrea; - mesi 6 (sei) di inibizione per Bettucci Fabio; - mesi 6 (sei) di inibizione per Campani Gianluca; - punti 1 (uno) di penalizzazione per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, da scontarsi nel campionato in corso. La difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi in memoria, evidenziando, inoltre, che la contemporanea inibizione di entrambi i soggetti dotati del potere di rappresentanza, comporterebbe la necessità, per la Società, di procedere a conferire una procura speciale a nuovi soggetti per consentire l’ordinaria gestione della Società. I motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Dalla disamina degli atti appare evidente che la Società non ha ottemperato all’obbligo, indicato nel comunicato ufficiale n. 368/A del 26 Aprile del Consiglio Federale della FIGC, di depositare presso la Lega Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima lega, dell’importo pari ad € 350.000 entro il tassativo termine del 30 Giugno 2016. Tale obbligo è ben evidenziato nel Titolo I, Paragrafo I), lettera D), punto 8 del predetto comunicato. Al riguardo lo stesso comunicato chiarisce che l’inosservanza del predetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti nei punti da 2 a 10 della lettera D) sopra indicata costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento. Orbene, ciò che rileva, pertanto è il mancato deposito della garanzia, non potendo, l’asserita responsabilità della compagnia assicurativa del ritardo dell’invio della polizza in originale, essere considerata una valida esimente. Infatti il termine sopra indicato era ben noto da tempo agli odierni deferiti che, pertanto, avrebbero dovuto attivarsi in tempo utile per adempiere alle prescrizioni federali. Non vi è dubbio, fra l’altro, che la polizza assicurativa fideiussoria depositata in giudizio è – come evidenziato anche dalla Procura Federale – una mera bozza e non ha alcun valore giuridico ai fini del rispetto del termine sopra indicato. Sussiste, pertanto la responsabilità dei legali rappresentanti della Società Bacci Andrea e Bettucci Fabio che, nelle loro qualità di legali rappresentanti della Società non hanno ottemperato all’obbligo predetto, ponendo in essere una condotta chiaramente omissiva. L’eccezione formulata dalla difesa dei deferiti, infatti, relativamente alla ritenuta responsabilità del solo Bacci Andrea è priva di pregio. Infatti l’adempimento correlato alla presentazione della domanda di iscrizione - previsto al punto 1 della lettera D) del paragrafo I del Titolo I del più volte citato Comunicato Ufficiale n. 368/A - sottoscritta dal solo Bacci è del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello relativo al deposito dell’originale della garanzia. Pertanto sia il Bacci che il Bettucci avrebbero potuto tempestivamente adempiere alla prescrizione in questione poiché entrambi dotati dei necessari poteri di rappresentanza relativamente alla trattazione delle pratiche in questione, come si evince dalle visure camerali depositate in giudizio. Deve, invece, escludersi la responsabilità del Campani Gianluca in quanto, dalle visure camerali risulta che lo stesso è fornito della legale rappresentanza della Società ma solo in relazione ad alcuni specifici poteri fra i quali non rientrano certamente quelli relativi alle vicende oggetto del deferimento. Con riferimento all'entità delle sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti questo Collegio ritiene possa tenersi in debita considerazione la circostanza che si sia proceduto al deposito dell'originale della garanzia con un solo giorno di ritardo. La predetta circostanza, pur non costituendo una valida esimente in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare dei deferiti, consente però di valutarne il comportamento come attenuante, Pertanto si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in parziale accoglimento del proposto deferimento: - proscioglie il Sig. Campani Gianluca da ogni addebito; - ritiene i Sigg.ri Bacci Andrea e Bettucci Fabio e la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl responsabili delle violazioni loro ascritte dal Procuratore Federale e irroga ai predetti le seguenti sanzioni: - al Sig. Bacci Andrea mesi 2 (due) di inibizione; - al Sig. Bettucci Fabio mesi 2 (due) di inibizione; - alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso.
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