F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO PETRONI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), GIANCARLO FREGGIA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), VINCENZO TAVERNITI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL – (nota n. 4062/160 pf 16-17 GP/gb del 18.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO PETRONI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), GIANCARLO FREGGIA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), VINCENZO TAVERNITI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 4062/160 pf 16-17 GP/gb del 18.10.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 160pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza; a seguito di comunicazione di chiusura delle indagini del 6 Settembre 2016, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 4062/160pf16/17/GP/gb, i Sigg.ri: - Petroni Fabio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL; - Freggia Giancarlo, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL; - Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società AC Pisa 1909 SSRL per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Fabio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, dal Sig. Freggia Giancarlo, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, e dal Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Le memorie difensive Nei termini prescritti la Società AC Pisa 1909 SSRL ed i Sigg.ri Freggia e Taverniti si sono costituiti nel giudizio in corso con il patrocinio dell’Avv. Mattia Grassani eccependo preliminarmente l’improcedibilità del deferimento per la violazione dell’art. 32 ter comma 4 del CGS in quanto la Procura Federale non avrebbe esercitato l’azione nei termini ivi previsti. Nel merito hanno eccepito l’insussistenza degli addebiti formulati. Il dibattimento All’udienza del 18 Novembre 2016 la Procura ha confermato il proprio deferimento formulando le seguenti richieste: - per Fabio Petroni, Giancarlo Freggia e Vincenzo Taverniti sanzione dell’inibizione mesi 6 (sei) ciascuno; per la Società AC Pisa 1909 SSRL, sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La difesa ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità del deferimento. I motivi della decisione L’eccezione preliminare è fondata e va accolta. L’art. 32 ter comma 4 del CGS, infatti, prevede che, contestualmente alla comunicazione di conclusione delle indagini, il Procuratore Federale concede un termine all’incolpato per presentare memorie o essere sentito; qualora ritenga, poi, di procedere al deferimento, procede all’esercizio dell’azione disciplinare entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’incolpato. Nel caso di specie con la comunicazione di conclusione delle indagini - notificata agli interessati in data 6 Settembre 2016 - il Procuratore Federale concedeva agli incolpati un termine pari a cinque giorni per presentare memorie o per richiedere audizione mentre la successiva azione disciplinare è stata esercitata con atto comunicato agli odierni deferiti in data 18 ottobre 2016. L'azione é stata esercitata, pertanto, in palese violazione dei termini sopra indicati. La norma violata, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 del CGS CONI, fissa termini che per l’art. 38, comma 6 del CGS FIGC sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Tale principio è già stato sancito in recentissime pronunce di questo Tribunale (per tutte TFN-SD Com. Uff. n. 30 – s.s. 2016/2017 del 3 Novembre 2016) dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi. Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusta il richiamo al processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS CONI, la declaratoria di irricevibilità va estesa anche alla parte (Petroni Fabio) non costituitasi nel presente giudizio e che, pertanto, non ha sollevato tale eccezione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti di Petroni Fabio, Freggia Giancarlo, Taverniti Vincenzo e AC Pisa 1909 SSRL.
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