COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 02 SETTEMBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 31/ 8/2016 BOCALE CALCIO ADMO – VILLESE CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 02 SETTEMBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 31/ 8/2016 BOCALE CALCIO ADMO - VILLESE CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che "durante il terzo minuto di recupero" a seguito della rete del pareggio da parte della società Bocale Calcio Admo alcuni giocatori della squadra avversaria (Villese Calcio) protestavano verso uno degli assistenti arbitrali con parole offensive; - che l'arbitro al fine di tutelare l'incolumità del citato assistente arbitrale "si poneva davanti" allo stesso ma non riusciva nell'intento in quanto entrambi subivano spintoni e proteste da parte dei suddetti giocatori; - che l'arbitro nella confusione riusciva ad identificare solo uno dei giocatori che protesta, Morabito Giulio, e che, pertanto, adottava nei confronti dello stesso il relativo provvedimento di espulsione; - che l'arbitro effettuava la convalida della rete segnata dalla società Bocale Calcio Admo anche se il sopraddetto assistente arbitrale dichiarava di non essere certo della segnalazione precedentemente adottata, ed informava i capitani delle due squadre della decisione presa; - che alla notifica della decisione presa dall'arbitro i giocatori del la società Villese Calcio riprendevano la protesta verso l'arbitro e il citato assistente arbitrale; - che l'arbitro risultati vani i tentativi anche con la collaborazione dei due capitani, di fare ritornare la calma e "riprendere la gara", decideva di sospenderla definitivamente; - che la gara non ha avuto regolare svolgimento per il comportamento della società Villese Calcio; visti gli artt. 17.1 - 18.1 lettera b) e 19.1 lettera e) del C.G.S. DELIBERA 1- infliggere alla società Villese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2- squalificare per TRE giornate il giocatore della società Villese Calcio, Morabito Giulio, nato il 21.02.1997; 3- infliggere alla società Villese Calcio l'ammenda di € 200,00.
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