COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di: Sig. ANTONINO TRIFIRÒ,all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito verbalmente, “inveendo con frasi offensive e minacciose”, nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Concolino Gaspare, il quale, peraltro, era stato appena colpito al volto da soggetto rimasto non identificato, presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che, come precisato dal direttore di gara, a fine partita erano entrati sul terreno di giuoco al solo fine di aggredirlo; La società A.S.D. HELLAS CIRO’ MARINA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché ex art. 14 CGS per i fatti violenti commessi, in occasione della gara, da parte dei propri sostenitori, i quali a seguito di un provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un giocatore della loro squadra, a fine partita, entravano sul rettangolo di giuoco al solo fine di aggredire il Direttore di gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di: Sig. ANTONINO TRIFIRÒ,all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito verbalmente, “inveendo con frasi offensive e minacciose”, nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Concolino Gaspare, il quale, peraltro, era stato appena colpito al volto da soggetto rimasto non identificato, presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che, come precisato dal direttore di gara, a fine partita erano entrati sul terreno di giuoco al solo fine di aggredirlo; La società A.S.D. HELLAS CIRO’ MARINA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché ex art. 14 CGS per i fatti violenti commessi, in occasione della gara, da parte dei propri sostenitori, i quali a seguito di un provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un giocatore della loro squadra, a fine partita, entravano sul rettangolo di giuoco al solo fine di aggredire il Direttore di gara. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 696pf15/16, avente ad oggetto: “Accertamento della identità della persona che ha aggredito con un pugno l’Osservatore Arbitrale sig. Concolino Gaspare al termine della gara Pol. Icaro 2010 – Hellas Cirò Marina del 14.11.2015 – Calcio a 5 serie C2”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini debitamente notificata alle parti; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati atti di indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Lettera C.R. – L.N.D. della Calabria del 20 novembre 2015; 2. Stralcio C.U. Comitato Regionale Calabria n. 64 del 19 novembre 2015; 3. Copia rapporto gara “Pol. Icaro 2010 – Hellas Cirò Marina” del 14.11.2015 completo delle distinte di gara delle relative squadre e del supplemento di gara; 4. Copia rapporto di gara dell’Osservatore Arbitrale sig. Concolino Gaspare; 5. Copia fogli di censimento delle società Pol. Icaro 2010 e Hellas Cirò Marina – stagione sportiva 2015 / 2016; 6. Verbale di audizione del sig. Luca Gatto; 7. Verbale di audizione del sig. Gaspare Concolino; 8. Verbale di audizione del sig. Antonino Trifirò; Rilevato che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: a seguito di un provvedimento disciplinare assunto dal direttore di gara, Sig. Luca Gatto, nei confronti di un calciatore della ASD Hellas Cirò Marina, durante la partita Pol. Icaro 2010 – Hellas Cirò Marina del 14.11.2015, i tifosi ospiti, presenti in tribuna, cominciavano ad inveire nei confronti di quest’ultimo; al termine della gara, inoltre, si portavano sul terreno di gioco, nel tentativo di aggredire l’arbitro; in questa fase concitata interveniva in soccorso dell’arbitro anche l’osservatore arbitrale, Sig. Gaspare Concolino, il quale, nel tentativo di riportare la calma, veniva colpito da soggetto non identificato e presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che erano entrati sul terreno di giuoco; dopo aver subito il colpo, veniva avvicinato dal Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina, Sig. Antonino Trifirò, il quale incurante della situazione che si era venuta a creare, aggrediva verbalmente l’osservatore arbitrale inveendo nei confronti suoi e degli Organi Federali con frasi offensive e minacciose; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il seguente comportamento in violazione della normativa federale, posto in essere dal soggetto di seguito indicato: Sig. Antonino Trifirò, all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina: violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito verbalmente, “inveendo con frasi offensive e minacciose”, nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Concolino Gaspare, il quale, peraltro, era stato appena colpito al volto da soggetto rimasto non identificato, presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che, come precisato dal direttore di gara, a fine partita erano entrati sul terreno di giuoco al solo fine di aggredirlo; Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. della società Hellas Cirò Marina per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché ex art. 14 CGS per i fatti violenti commessi, in occasione della gara, da parte dei propri sostenitori, i quali a seguito di un provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un giocatore della loro squadra, a fine partita, entravano sul rettangolo di giuoco al solo fine di aggredire il Direttore di gara; Rilevato infine che, limitatamente ai comportamenti offensivi serbati dai tifosi della Hellas Cirò Marina nei confronti dell’arbitro, la società è già stata oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Sportivo con CU 64 del 19.11.15; per i motivi sopra esposti, DEFERIVA Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale Calabria: il Sig. ANTONINO TRIFIRÒ, all’epoca dei fatti, Presidente della società ASD Hellas Cirò Marina per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, per aver aggredito verbalmente, “inveendo con frasi offensive e minacciose”, nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Concolino Gaspare, il quale, peraltro, era stato appena colpito al volto da soggetto rimasto non identificato, presumibilmente da individuarsi tra i tifosi della Hellas Cirò Marina che, come precisato dal direttore di gara, a fine partita erano entrati sul terreno di giuoco al solo fine di aggredirlo; La società A.S.D. HELLAS CIRO MARINA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché ex art. 14 CGS per i fatti violenti commessi, in occasione della gara, da parte dei propri sostenitori, i quali a seguito di un provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un giocatore della loro squadra, a fine partita, entravano sul rettangolo di giuoco al solo fine di aggredire il Direttore di gara. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 05 settembre 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Antonino Trifiro’mesi tre d’inibizione; -per la Società A.S.D.Hellas Cirò Marina l’ammenda di € 900,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al Sig.ANTONINO TRIFIRO’mesi TRE (3) d’inibizione e quindi fino al 07 DICEMBRE 2016; -alla Società A.S.D.HELLAS CIRÒ MARINA l’ammenda di € 600,00(seicento/00).
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