F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 21 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. GIOVANNINI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 2; ‐ AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F., DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELL’ART 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MONTALI MAURIZIO, EX ART. 37 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ACQUIRENTE SOCIETÀ LUCCHESE LIBERTAS) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 5 E 9, COMMI 1 E 2 C.G.S., DELL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., – (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 21 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. GIOVANNINI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 2; ‐ AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F., DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELL’ART 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MONTALI MAURIZIO, EX ART. 37 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ACQUIRENTE SOCIETÀ LUCCHESE LIBERTAS) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 5 E 9, COMMI 1 E 2 C.G.S., DELL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., – (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016) I reclami proposti separatamente dal sig. Paolo Giovannini e dal sig. Maurizio Montali, nascono entrambi dal medesimo fatto storico dell’avvenuta declaratoria del fallimento della A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e detta comune ed oggettiva circostanza, ne impone la trattazione congiunta, per cui, preliminarmente, la Corte dispone la riunione dei due ricorsi. Nel dettaglio, il sig. Paolo Giovannini, ha gradatamente eccepito: - l’incompetenza del Tribunale Federale Territoriale presso la F.G.I.C., Comitato Regionale Toscana; - la prescrizione delle violazioni contestate; - l’assoluta insussistenza della violazione di cui all’art. 8 commi 1 e 2 c.g.s., evidenziando comunque l’assenza di dolo specifico; - l’insussistenza nel merito delle violazioni contestate; - l’insussistenza di responsabilità disciplinare del reclamante nel periodo gennaio – maggio 2011. Il sig. Maurizio Montali, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ha altresì gradatamente eccepito: - l’erroneità della decisione impugnata in merito alla sua asserita responsabilità nel dissesto economico della società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. ed in ogni caso, la manifesta abnormità della sanzione comminata; - l’erronea affermazione che lo stesso avrebbe pagato il controvalore della cessione delle quote della società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. con assegni privi di copertura, la contrarietà della decisione e l’assenza di motivazione in merito alla responsabilità della condotta addebitata ed alla sanzione comminata; - l’omessa violazione dell’art. 1 C.G.S. per la mancata comunicazione del sig. Gallo, quale socio di fatto della società NICE S.r.l.; - l’infondatezza dell’accusa di associazione finalizzata alla commissioni di illeciti. MOTIVI DELLA DECISIONE L’eccepita incompetenza del Tribunale Federale Territoriale deve essere esaminata in via pregiudiziale e la Corte ritiene di doverla condividere. Dispone, infatti, l’art. 32 ter comma 6 C.G.S che è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all’art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa. L’art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l’illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali. Il reclamante Paolo Giovannini ha eccepito e documentato di essere sempre stato tesserato per società partecipanti a campionati nazionali ed in ogni caso, era per certo tesserato a società partecipanti a campionati nazionali nel momento dell’ipotizzata commissione dell’illecito (elemento indefettibile per la determinazione della competenza), nel momento della intervenuta dichiarazione di fallimento e da ultimo, anche nel momento della notifica dell’atto di deferimento. Per la dedotta circostanza, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio del Tribunale Federale Nazionale e di detta circostanza ne era ontologicamente consapevole anche la Procura Federale che, infatti, aveva deferito tutti gli incolpati innanzi al Tribunale Federale Nazionale (come si legge a pag. 27 dell’atto di deferimento) per cui, non si comprende neanche perché il procedimento sia stato poi radicato innanzi al Tribunale Federale Territoriale, che per certo era incompetente a decidere. L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale Federale Territoriale, esime la Corte dall’esame di tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni rassegnate dagli incolpati, che debbono ritenersi, nella loro interezza, assorbite. Per questi motivi la CFA, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dai sigg.ri Giovannini Paolo e Montali Maurizio; rilevata l’eccezione preliminare di incompetenza, li accoglie e, per l’effetto annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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