F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. QUINTO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S – NOTA N.1077/955 PF15-16 AA/MG DEL 22.7.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. QUINTO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S - NOTA N.1077/955 PF15-16 AA/MG DEL 22.7.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016)
La Procura Federale della F.I.G.C. con provvedimento del 22.7.2016 ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico il sig. Quinto Salvatore (allenatore tesserato della società ASD San Donato Pontino) per la violazione di cui all' art. 1bis, comma 1 C.G.S., per avere, al termine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto disputata il 3.1.2016, dopo che soggetti non identificati ma comunque riconducibili alla ASD San Donato Pontino avevano profferito minacce nei confronti del Direttore di Gara, sig. L'Erario Gianluca, insieme ai sigg. Paniccia Enrico e Zanetti Massimiliano, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore della ASD San Donato Pontino, nei confronti dei quali si procede separatamente, adoperando toni e atteggiamenti decisamente minacciosi, chiesto insistentemente al predetto Direttore di Gara di eliminare dal rapporto di gara la comminata ammonizione al calciatore Neri David in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica, ed essere inoltre venuto meno ai doveri di correttezza e lealtà chiedendo al sig. Schiavi Daniel, allenatore della squadra Tor di Quinto, di aderire alla richiesta di sostituzione del giocatore ammonito con altro nominativo. La Procura Federale era stata attivata con nota del 13.1.2016 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio LND che aveva trasmesso copia del referto arbitrale della gara ASD San Donato Pontino contro USD Tor di Quinto, disputata il 3.1.2016, e copia del supplemento di referto arbitrale, da cui emergeva che al termine della gara in questione il Direttore di Gara, sig. L'Erario Gianluca, era stato oggetto di pesanti pressioni e minacce da parte di diversi soggetti appartenenti alla squadra dell'ASD San Donato Pontino, fra i quali aveva riconosciuto l'allenatore Quinto Salvatore, il massaggiatore Paniccia Enrico e il dirigente Zanetti Massimiliano, i quali gli avevano insistentemente richiesto di togliere l'ammonizione al giocatore Neri David ,e, fingendo di cedere a queste richieste, aveva modificato il rapportino di fine gara e aveva cancellato il nome del Neri David sostituendolo con quello di Nania Jonis. Nel referto ufficiale della gara l'arbitro aveva poi confermato l'ammonizione comminata al giocatore Neri David e con il supplemento di referto aveva denunciato quanto sopra. Le indagini eseguite dalla Procura Federale avevano quindi consentito di acquisire copia dei documenti suindicati e delle distinte di gara presentate dalle due squadre, nonché le dichiarazioni rese dall'arbitro L'Erario Gianluca , dai tre soggetti appartenenti all'ASD San Donato Pontino (Quinto Salvatore, Paniccia Enrico, Zanetti Massimiliano) e dall'allenatore della squadra ospite USD Tor di Quinto Schiavi Daniel. La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico nella riunione del 8.9.2016 ha ritenuto che “i fatti contestati risultano documentalmente comprovati” ed ha inflitto al sig. Quinto la sanzione della squalifica per mesi 4. Avverso tale decisione il sig. Quinto ha proposto reclamo a mezzo del suo difensore con ricorso del 28.9.2016, pervenuto il 29.9.2016, lamentando un travisamento dei fatti e una violazione dei diritti della difesa a causa dell'eccessiva indeterminatezza dell'accusa, e chiedendo il proscioglimento dall'incolpazione ascrittagli. Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata E' anche comparso il difensore della parte deferita che ha prodotto copia del fax spedito alla Procura Federale quale notificazione del reclamo, e ha insistito nei motivi di reclamo. Motivi della decisione. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Ed invero, anche la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha succintamente motivato ed esplicitato le ragioni poste a fondamento della deliberazione con la quale ha sanzionato l’incolpato, non può tuttavia dubitarsi che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale. Infatti vi è in atti prova che l'allenatore Quinto Salvatore si è reso protagonista, al termine della gara del 3.1.2016 fra le squadre dell'ASD San Donato Pontino e dell'USD Tor di Quinto, di una condotta lesiva di quanto disposto dall'art. 1 bis comma 1, C.G.S., partecipando insieme con altri soggetti a un'azione intimidatoria nei confronti dell'arbitro, sig. L'Erario Gianluca, e facendo pressioni sullo stesso al fine di fargli modificare il referto arbitrale e cancellare l'ammonizione che era stata inflitta al calciatore Neri David. Circostanza sostanzialmente ammessa, peraltro, dallo stesso Quinto nel corso della sua audizione alla Procura Federale e confermata dall’allenatore della squadra avversaria Schiavi Daniel. Va, quindi, esclusa la possibilità di qualsiasi travisamento dei fatti e nessuna violazione dei diritti della difesa risulta ravvisabile per un’asserita genericità dell’accusa, in quanto la contestazione a carico del sig. Quinto è stata fatta in forma specifica e descrive con precisione gli addebiti che sono stati mossi all’incolpato. In merito alla sanzione, si reputa che quella inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico sia congrua alla luce delle responsabilità dell’incolpato e della gravità dei fatti addebitati, nonché del complessivo contesto di riferimento. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Quinto Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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