F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 24 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 30 Novembre 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. MONTEMURRO ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2016-2020, CANDIDATURA PRESENTATA L’8 NOVEMBRE 2016 (Delibera n. 1 del Collegio di Garanzia elettorale L.N.D. del 10.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 24 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 30 Novembre 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL SIG. MONTEMURRO ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2016-2020, CANDIDATURA PRESENTATA L’8 NOVEMBRE 2016 (Delibera n. 1 del Collegio di Garanzia elettorale L.N.D. del 10.11.2016) Con il C.U. n. 104, del 24.10.2016 la Divisione Calcio a 5 “…con riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo della LND del 18.10.2016 inerente le Assemblee Ordinarie Elettive… …per il rinnovo delle cariche… …per il quadriennio olimpico 2016 – 2020 ed al connesso avvio del percorso elettorale…” dettava in 4 punti le linee guida relative alle elezioni. Al comunicato (cfr. punto 2 – all. 1) era allegato il modulo tipo che doveva essere prodotto “…per la raccolta cumulativa delle designazioni alle cariche elettive…”. Il Sig. Andrea MONTEMURRO, in data 08.11.2016, produceva la propria candidatura – allegando alla medesima la necessaria documentazione di supporto – a Presidente della Divisione Calcio a 5. Con provvedimento (cfr. Delibera n. 1) del 10.11.2016 – comunicata all’interessato il successivo 11.11.2016 – il Collegio di Garanzia Elettorale dichiarava inammissibile il deposito della candidatura. Il Collegio di Garanzia – richiamando l’art. 9, 2° comma, delle norme procedurali per le Assemblee della LND, in base al quale le candidature debbono essere presentate almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea elettiva – in considerazione che alla data di presentazione della candidatura da parte del Sig. MONTEMURRO non era stata ancora fissata la data dell’assemblea, dichiarava inammissibile la candidatura. Secondo il Collegio di Garanzia “…gli interessati hanno facoltà di candidarsi entro un lasso di tempo ben preciso, ricompreso tra un termine iniziale, rappresentato dalla data in cui viene formalmente definito il giorno di svolgimento dell’assemblea elettiva ed un termine finale scadente 7 giorni prima della data suddetta. Nel caso di specie, poiché la data dell’assemblea elettiva non risulta ancora fissata, non sussistono i presupposti in base ai quali il Sig. MONTEMURRO Andrea possa inoltrare la propria candidatura…”. Avverso detta decisione, con atto in data 11.11.2016, l’interessato ha proposto ricorso. Ha eccepito in primo luogo la tardività della deliberazione del Collegio di Garanzia in quanto comunicatagli in data 11.11.2016 oltre il termine (2 gg.) prescritto dall’art. 9, 4° comma, delle Norme Procedurali per le Assemblee della LND rispetto alla presentazione della propria candidatura avvenuta in data 08.11.2016. Ha poi chiesto l’esibizione del verbale di convocazione del Collegio di Garanzia Elettorale nonché il verbale integrale della riunione in cui era stata decisa l’inammissibilità della sua candidatura. Ha poi, con articolata deduzione, posto in rilievo che la normativa (art. 9, 2° comma, norme procedurali per le Assemblee della LND) si limiterebbe a stabilire solo il termine finale per la presentazione della candidatura rispetto alla data fissata per l’Assemblea (entro 7 gg. prima) senza indicare un termine iniziale. In ogni caso – sebbene l’Assemblea elettiva non era ancora stata fissata – la data delle elezioni era imminente in quanto il quadriennio 2012 – 2016 stava per concludersi e le cariche della Divisione Calcio a 5 dovevano essere rinnovate prima di quelle del Presidente della LND (Presidente che a sua volta deve essere eletto prima delle elezioni del Presidente Federale da tenersi entro il 15.03.2017). Ciò è tanto vero che il Presidente in carica della Divisione Calcio a 5 era stato eletto dall’Assemblea in data 03.12.2012. Sottolineava infine che il procedimento elettorale doveva dirsi avviato con l’emissione del C.U. n. 104/2016 che, all’esito della deliberazione del Consiglio Direttivo della LND in data 18.10.2016, dettava le indicazioni in vista delle prossime elezioni. Prima della riunione fissata da questa Corte per il giorno 23.11.2016, l’interessato produceva memoria esplicativa a sostegno delle ragioni esposte nell’atto introduttivo. All’esito della riunione, sentite le parti, la Corte decideva come da dispositivo. Il ricorso è fondato. Prescindendo dalle questioni procedurali sollevate dal ricorrente (afferenti la tempestività dell’adozione del provvedimento e la documentazione delle attività compiute dal Collegio di Garanzia Elettorale) si osserva che con il C.U. n. 104/2016 della Divisione Calcio a 5 della LND veniva data comunicazione dell’avvio del percorso elettorale secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo della LND in data 18.10.2016. Che il percorso elettorale fosse indubbiamente iniziato e fosse stato ritualmente incardinato, si evince poi dalla considerazione che al citato C.U. n. 104/2016 era allegato il modulo tipo predisposto dalla LND per la raccolta delle designazioni alle cariche elettive “…ed al connesso avvio del percorso elettorale…”. In questo contesto – ed a prescindere dall’esistenza o meno di un termine iniziale, che la normativa nemmeno pone – il fatto che la data dell’Assemblea non risultasse ancora fissata appare ininfluente in quanto appunto erano indubbiamente stati promossi tutti gli atti prodromici al percorso elettorale. Il tale ambito quindi legittimamente gli interessati potevano produrre la propria candidatura. L’esistenza dell’inizio del percorso elettorale è dato del resto dal fatto che il provvedimento contestato è stato adottato proprio dal Collegio di Garanzia Elettorale, Organo appunto che si costituisce solo ed esclusivamente in vista delle elezioni. Per questi motivi, la C.F.A., a Sezioni Unite, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Montemurro Andrea e annulla la declaratoria di inammissibilità della candidatura del sig. Montemurro. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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