F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 28 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 30 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. CAPRETTI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA A RESPONSABILE REGIONALE MARCHE DEL CALCIO A CINQUE (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 23.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 28 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 30 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. CAPRETTI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA A RESPONSABILE REGIONALE MARCHE DEL CALCIO A CINQUE (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 23.11.2016) Con il Com.Uff. n. 78 del 12.11.2016 veniva indetta per il giorno 29.11.2016 l’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Marche F.I.G.C.-L.N.D. per il rinnovo delle cariche in seno al Comitato. Il Sig. Marco CAPRETTI in data 22.11.2016 presentava la propria candidatura per l’elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque (cfr. punto 9 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria elettiva). Con delibera (cfr. Com.Uff. n. 87 del 23.11.2016) adottata dal Collegio di Garanzia Elettorale, la candidatura del CAPRETTI veniva dichiarata inammissibile. Il Collegio – richiamati gli artt. 9, comma 4, Norme Procedurali della LND e 49 Regolamento LND – evidenziava che il CAPRETTI essendo allenatore tesserato in attività della Soc. Potenza Picena, era incompatibile con la carica elettiva per la quale si era candidato. In data 24.11.2016, il CAPRETTI proponeva impugnazione con procedimento d’urgenza alla C.F.A. chiedendo l’annullamento della delibera, così essendo dichiarata ammessa la sua candidatura. Deduceva in primo luogo che la candidatura non poteva essere dichiarata incompatibile se non dopo l’eventuale effettiva avvenuta elezione ed in secondo luogo che non vi sarebbe stata alcuna incompatibilità sulla sua posizione di allenatore di Società di Calcio a 5, ciò in quanto l’articolo 49 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – che prescrive che i titolari di Organi primari (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C. – non ricomprenderebbe la figura del Responsabile del Calcio a 5 che così non rientra nelle cariche dei titolari di Organi primari, comunque il ruolo di allenatore non rientrerebbe nella locuzione delle cariche invocata dall’art. 49 cit. Veniva così fissata la riunione per il giorno 28.11.2016 all’esito della quale questa Corte, con separato dispositivo, ha accolto il ricorso. Si osserva in primo luogo che il Responsabile Regionale del Calcio a Cinque ricopre, contrariamente all’assunto del ricorrente, una funzione nell’ambito degli Organi primari essendo membro – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento della L.N.D. – del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. L’art. 49, punto a) detta i principi fondanti i divieti e le incompatibilità in base ai quali il membro di un Organo primario – tra cui, come visto in precedenza, rientra il Responsabile Regionale Calcio a Cinque – non può rivestire alcuna carica a qualsivoglia titolo in seno alla Società affiliata alla F.I.G.C. Si tratta secondo il CAPRETTI di un divieto che non può colpire un allenatore il quale in seno alla società di appartenenza non ha alcuna carica. L’assunto dell’interessato è fondato. In tema di elezioni vige il generale principio della massima partecipazione per cui le cause di incompatibilità e/o ineleggibilità sono di stretta interpretazione, non potendo le norme essere estensivamente lette. Il richiamo effettuato dalla Commissione di Garanzia alla qualifica del CAPRETTI - essere allenatore ad oggi in attività - sembra offrire una interpretazione estensiva dell’art. 49 che al contrario è limitato solo ed esclusivamente a coloro i quali ricoprono cariche all’interno di una società. La carica nella sua etimologia appare e sembra essere cosa affatto diversa rispetto alla mera posizione di tesserato (quale è un allenatore), implicando un regime rappresentativo esterno alla società di appartenenza, che appunto il mero tesserato non sembra possedere. Ciò che connota una carica è la preposizione nell’ambito di un organo in seno alla società a rilevanza esterna che non tutti i tesserati della società possiedono essendo distinta la componente tecnica rispetto appunto alla componente amministrativo-gestionale e rappresentativa cui la carica è connessa. Per questi motivi la C.F.A. a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Sig. CAPRETTI Marco, annulla la delibera impugnata. Non si provvede sul rinvio dell’assemblea in quanto, con l’accoglimento del ricorso prima della data di svolgimento della medesima, vi è l’integrale ristoro della posizione vantata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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