F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 02 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. FANTAZZINI GIACOMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL 29.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 02 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. FANTAZZINI GIACOMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL 29.11.2016) Con la deliberazione indicata in epigrafe, il Tribunale Federale Territoriale dell’Emilia Romagna, in funzione di Collegio di Garanzia elettorale, ha disposto l’esclusione del Sig. Fantazzini Giacomo dalle elezioni alla carica di delegato assembleare, ritenendo che, per effetto della “nullità” di alcune delle sottoscrizioni allegate alla candidatura, sia carente il prescritto requisito delle designazioni da parte di almeno 15 società LND, previsto dall’art. 8, in materia di norme procedurali per le assemblee della LND. Il reclamante contesta la decisione deducendo, in primo luogo, la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene, poi, che la dichiarazione di inammissibilità della propria candidatura sarebbe illegittimamente basata su due ragioni: - la asserita “falsità” della firma di alcuni dei sottoscrittori; - la presenza delle designazioni dei legali rappresentanti di alcune società, i quali avrebbero sottoscritto, contestualmente, anche le candidature di altri delegati assembleari. Pertanto, a suo dire, la candidatura presentata avrebbe tutti i prescritti requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla disciplina federale. Il reclamo è infondato. Va premesso che, effettivamente, la comunicazione della decisione impugnata non indica con chiarezza le ragioni della esclusione della candidatura del Sig. Fantazzini. Anche il verbale della riunione si limita ad indicare, genericamente e tautologicamente, che la candidatura del reclamante non risulta sostenuta “dal numero di designazioni da parte di società necessario e sufficiente ai sensi dell’art. 8 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., nel testo approvato con delibera n. 193/PF del 4.11.2016 e pubblicato nel Com. Uff. n. 140”. Le reali motivazioni della decisione sono peraltro ricavabili dalla lettura dei degli atti allegati, acquisiti in questo grado di giudizio, che permettono di ricostruire, con sufficiente attendibilità, il percorso logico seguito dal Tribunale Federale. Pertanto, la riscontrata lacuna motivazionale , per quanto stigmatizzabile, non si riflette automaticamente sulla legittimità del provvedimento reclamato. 2 In ogni caso, poi, si deve ricordare che il giudizio di impugnazione delle determinazioni relative al procedimento elettorale federale, adottate dal collegio di garanzia, deve estendersi al merito della fondatezza della pretesa fatta valere dall’interessato e non potrebbe fermarsi alla verifica della mera congruità della motivazione. Resta fermo che per elementari esigenze di trasparenza e di funzionalità del sistema di partecipazione democratica agli organi federali elettivi, il collegio di garanzia, in tutti i casi in cui stabilisca l’esclusione di una candidatura, indichi con assoluta precisione le ragioni della determinazione adottata, specificando le norme violate e le circostanze di fatto rilevanti, valutando, inoltre, la possibile sussistenza di forme di “soccorso istruttorio” e di collaborazione con i soggetti interessati, dirette a colmare tempestivamente le eventuali carenze e irregolarità della procedura. La massima nitidezza delle decisioni, del resto, potrebbe prevenire l’avvio di contenziosi inutili e costosi per il buon funzionamento del sistema di giustizia sportiva, rafforzando, al contrario, il rapporto di fiducia tra i tesserati e gli organi di garanzia. Ciò chiarito, il collegio osserva, nel merito, che il Sig. Fantazzini ha presentato la propria candidatura, corredata da 22 firme. Per la rituale ammissione alla competizione elettorale è necessaria e sufficiente l’allegazione di 15 firme e nessuna disposizione federale sancisce (come previsto, invece, nel procedimento elettorale amministrativo statale) un numero massimo di sottoscrizioni a sostegno della medesima candidatura. Il Tribunale Federale, però, ha rilevato che alcune delle designazioni dovevano considerarsi irregolari e non conteggiabili. In particolare, ha ritenuto irrituali le sottoscrizioni delle seguenti società: - Sanpaimola, perché la firma non appare corrispondente a quella del foglio di censimento; - Stella Azzurra Zolino, Libertas Castel San Pietro, GS Castel del Rio, Bentivoglio Calcio, Casalecchio e Lizzanese, perché tali sei società hanno sottoscritto più di dieci designazioni, tutte giudicate inefficaci e nulle; - Società Imolese Calcio Femminile, perché di puro calcio femminile; - Polisportiva Sezione Calcio Bologna, in quanto società di puro settore giovanile. In sostanza, secondo il Tribunale territoriale, poiché delle 22 firme presentate, ben nove sono inefficaci, il Sig. Fantazzini non ha allegato un numero di sottoscrizioni valide idoneo a superare il minimo di 15, previsto dalla normativa federale. La Corte ritiene che risulta pacifica (e nemmeno specificamente contestata dal reclamante) la correttezza della inutilizzabilità delle sottoscrizioni dei rappresentanti delle due società Imolese e Calcio Bologna, perché senz’latro prive di legittimazione al supporto della candidatura elettorale, indiscutibilmente riferita ad altro settore dilettantistico. Risulta pienamente condivisibile, poi, anche la declaratoria di inefficacia delle sottoscrizioni riferite alle sei società che hanno proposto un numero complessivo di designazioni superiore al limite inderogabile di dieci. Tale limite numerico di dieci, infatti, corrisponde al numero complessivo dei delegati assembleari assegnati alla Regione Emilia Romagna. Evidentemente, non avrebbe senso consentire a ciascuna società di appoggiare la candidatura di un numero di soggetti superiore ai posti di delegato. Ciò determinerebbe una contraddizione logica insanabile, perché i diversi candidati sarebbero fisiologicamente in competizione. In presenza di plurime designazioni eccedenti il numero massimo prescritto, è doveroso prendere atto della loro totale inefficacia. Infatti, in tal modo, si manifesta una assoluta indeterminatezza della volontà espressa dalla società e non sarebbe possibile applicare altri diversi meccanismi correttivi, quali l’espunzione delle sole designazioni “eccedenti” il numero di dieci. Le concrete modalità di formalizzazione delle designazioni dei candidati, del resto, non consentono nemmeno di rilevare una sorta di graduatoria che consentirebbe, astrattamente, di dichiarare l’inefficacia solo delle “ultime” sottoscrizioni. Ne consegue, inevitabilmente, l’inefficacia di tutte le sotttoscrizioni che superano il limite massimo di dieci, per assoluta indeterminatezza della volontà delle società di individuare i candidati da supportare. Spetterà, peraltro, agli organi federali deliberativi valutare l’opportunità, per il futuro, di regolare in modo più lineare ed esplicito le diverse fasi del procedimento elettorale preparatorio. In sostanza delle 22 sottoscrizioni allegate dal reclamante a supporto della propria candidatura, ben otto vanno considerate irrituali e non conteggiabili. Ne consegue che, ridotte a 14, le sottoscrizioni presentate non son sufficienti per l’ammissione della candidatura. È dunque superfluo stabilire se sia corretta, o meno, la decisione del Tribunale riferita alla asserita falsità della firma del rappresentante legale della Società Sanpaimola, ancorché, effettivamente, la visibile divergenza tra la firma apposta e quella risultante dal foglio di censimento metta in serio dubbio la corretta riferibilità della designazione all’organo societario. Conclusivamente, quindi, il reclamo deve essere respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Fantazzini Giacomo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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